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Studio Legale
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“Pedopornografia: è reato navigare involontariamente
su un sito contenente materiale pedopornografico?”
Recentemente il fenomeno della pedopornografia tramite
internet è divenuto un argomento di estrema attualità a causa della
sconcertante diffusione di questo illecito attraverso la rete. A
seguito della legge n. 269 datata 1998, nel nostro Paese sono state
introdotte norme specifiche contro la pedofilia. Così l’art. 600
ter del nostro codice penale, stabilisce la pena di reclusione da
sei a dodici anni in caso di sfruttamento dei minori al fine di
realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale
pornografico; la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso
di distribuzione, divulgazione o pubblicazione di notizie o
informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento dei
minori degli anni diciotto; la pena della reclusione sino a tre anni
in caso di cessione consapevole, ed anche solo a titolo gratuito, a
terzi di materiale pedopornografico. Oltre ai succitati reati
gravi e ben delineati, l’attuale normativa prevede all’art. 600
quater del codice penale, il reato di detenzione di materiale
pedopornografico. Secondo la previsione legislativa, chiunque,
al di fuori delle precedenti condotte indicate dall’art. 600
ter,
consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico
prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni
diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa
non inferiore a 1.549 euro. Pertanto, i comportamenti perseguiti
penalmente sono il procurarsi tale materiale o il disporne, condotte
entrambe riconducibili anche alla rete, laddove facilmente un
soggetto interessato può rintracciare fotografie o comunque sequenze
di immagini scaricandole sul proprio pc o semplicemente
consultandole on line. Ma può incorrere in un reato chi si trova
a navigare involontariamente su un sito contenente materiale di tale
genere? Mettiamo ad esempio che un adulto si rechi su siti
pornografici e suo malgrado incorra in materiale che veda ritratti
minori degli anni diciotto. È ciò sufficiente perché questo venga
coinvolto e ritenuto responsabile di un reato connesso alla
pedofilia?
In tal
caso non si dovrebbe poter ritenere applicabile la norma, in quanto
proprio il legislatore individua quale elemento essenziale per la
perseguibilità, la consapevolezza delle condotte incriminate. È
ovvio che tale consapevolezza equivale ad una volontà specifica del
soggetto agente; un utente che volendo navigare e cercare magari
solo materiale pornografico, si ritrova senza volontà alcuna a
visionare immagini relative allo sfruttamento sessuale dei minori,
non può dirsi soggetto che in coscienza ha cercato o raggiunto tali
immagini. È ovvio che trovandosi in una situazione del genere,
questo utente per tutelarsi ed ovviare a possibili coinvolgimenti,
dovrà adottare una condotta molto rigida, evitando innanzi tutto di
scaricare materiale (poiché il download può ritenersi attività
equivalente alla condotta del “procurarsi” materiale
pedopornografico), dovrà immediatamente chiudere la sessione sulla
quale sta navigando e segnalare il link alla Polizia di Stato
(operazione eseguibile on line mediante l’invio di posta elettronica
contenente i dati di riferimento del sito incriminato, agli
indirizzi e-mail che la stessa Polizia di Stato ha reso noti sul
proprio sito). Mai sostituirsi alle Autorità competenti: anche
qualora ci si trovi a chattare, ad esempio, con un soggetto che
manifesta ambiguità propositive sul poter indirizzare o fornire
materiale pedopornografico, non deve indurre in buona fede a
instaurare un rapporto confidenziale al fine di “smascherarlo”: la
cosiddetta funzione dell’agente provocatore, cioè colui che si
inserisce in un contesto criminale al fine di identificare gli
autori dei reati, va lasciata alle Autorità, rischiando altrimenti
di ritrovarsi coinvolti in qualità di accusati e non
accusatori!
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| Pedopornografia
in rete: quando è reato? |
19-02-2003 00:00
|
A
seguito della legge n. 269 datata
1998, nel nostro Paese sono state
introdotte norme specifiche contro la
pedofilia. Così l'art. 600 ter del
nostro codice penale, stabilisce la
pena di reclusione da sei a dodici
anni in caso di sfruttamento dei
minori al fine di realizzare
esibizioni pornografiche o di produrre
materiale pornografico; la pena della
reclusione da uno a cinque anni in
caso di distribuzione, divulgazione o
pubblicazione di notizie o
informazioni finalizzate
all'adescamento o allo sfruttamento
dei minori degli anni diciotto; la
pena della reclusione sino a tre anni
in caso di cessione consapevole, ed
anche solo a titolo gratuito, a terzi
di materiale pedopornografico.
Oltre ai succitati reati gravi e ben
delineati, l'attuale normativa prevede
all'art. 600 quater del codice penale,
il reato di detenzione di materiale
pedopornografico.
Secondo la previsione legislativa,
chiunque, al di fuori delle precedenti
condotte indicate dall'art. 600 ter,
consapevolmente si procuri o disponga
di materiale pornografico prodotto
mediante lo sfruttamento sessuale dei
minori degli anni diciotto, è punito
con la reclusione fino a tre anni o
con la multa non inferiore a 1.549
euro.
Pertanto, i comportamenti perseguiti
penalmente sono il procurarsi tale
materiale o il disporne, condotte
entrambe riconducibili anche alla
rete, laddove facilmente un soggetto
interessato può rintracciare
fotografie o comunque sequenze di
immagini scaricandole sul proprio pc o
semplicemente consultandole on line.
Ma può incorrere in un reato chi si
trova a navigare involontariamente su
un sito contenente materiale di tale
genere? Mettiamo ad esempio che un
adulto si rechi su siti pornografici e
suo malgrado incorra in materiale che
veda ritratti minori degli anni
diciotto. È ciò sufficiente perché
questo venga coinvolto e ritenuto
responsabile di un reato connesso alla
pedofilia?
In
tal caso non si dovrebbe poter
ritenere applicabile la norma, in
quanto proprio il legislatore
individua quale elemento essenziale
per la perseguibilità, la
consapevolezza delle condotte
incriminate.
È
ovvio che tale consapevolezza equivale
ad una volontà specifica del soggetto
agente; un utente che volendo navigare
e cercare magari solo materiale
pornografico, si ritrova senza volontà
alcuna a visionare immagini relative
allo sfruttamento sessuale dei minori,
non può dirsi soggetto che in
coscienza ha cercato o raggiunto tali
immagini.
È ovvio che trovandosi in una
situazione del genere, questo utente
per tutelarsi ed ovviare a possibili
coinvolgimenti, dovrà adottare una
condotta molto rigida, evitando
innanzi tutto di scaricare materiale
(poiché il download può ritenersi
attività equivalente alla condotta
del "procurarsi" materiale
pedopornografico), dovrà
immediatamente chiudere la sessione
sulla quale sta navigando e segnalare
il link alla Polizia di Stato
(operazione eseguibile on line
mediante l'invio di posta elettronica
contenente i dati di riferimento del
sito incriminato, agli indirizzi
e-mail che la stessa Polizia di Stato
ha reso noti sul proprio
sito).
Mai sostituirsi alle Autorità
competenti: anche qualora ci si trovi
a chattare, ad esempio, con un
soggetto che manifesta ambiguità
propositive sul poter indirizzare o
fornire materiale pedopornografico,
non deve indurre in buona fede a
instaurare un rapporto confidenziale
al fine di "smascherarlo":
la cosiddetta funzione dell'agente
provocatore, cioè colui che si
inserisce in un contesto criminale al
fine di identificare gli autori dei
reati, va lasciata alle Autorità,
rischiando altrimenti di ritrovarsi
coinvolti in qualità di accusati e
non accusatori!
dott.ssa Valentina Frediani
ConsulenteLegaleInformatico
Fonte:
punto-informatico
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