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Questa è la copia conforme di una relazione che il
gip Marina Petruzzella ha presentato in ottobre 2007, in occasione di un
incontro di studio a Roma, sul tema "pedopornografia". In questa occasione, come
si può leggere, Petruzzella ha variamente dissertato su alcune prospettive di
carattere specifico giurisprudenziale. Ma quello che è interessante e
sconcertante nello stesso tempo, è quanto afferma ad un certo punto, circa le
modalità di accertamento psicologico e/o psichiatrico su soggetti coinvolti
nella fruizione di pedopornografia, presentando la propria opinione sulla
questione della contiguità fra pedopornofilia e pedofilia, questione tuttora
aperta e bisognosa di studi e ricerche specialistiche da parte di psicologi e
psichiatri. Petruzzella infatti, nonostante le incertezze cliniche non ancora
risolte, decide e afferma in proprio che chi è pedopornofilo ( interessato alla
pedopornografia ), automaticamente è pedofilo ( attratto sessualmente dai
bambini, incoercibilmente e incontrollatamente fortemente indotto ad abusare
sessualmente di essi ) ed automaticamente è socialmente pericoloso. Inoltre
afferma che psicologi e psichiatri sono incompetenti in materia e quindi spetta
al magistrato autoeleggersi a figura competente e decidere su queste questioni
squisitamente appartenenti alla psicologia della persona.
Cliccare qui per leggere cosa dice Petruzzella.
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Ufficio per gli Incontri di Studio
Incontro di studio sul tema:
“I delitti sessuali e contro soggetti deboli:
aspetti sostanziali processuali”
Roma, 3 – 5 ottobre 2007
Hotel Jolly Midas
La raccolta e la valutazione della prova nei reati informatici con vittime minori
Relatore
Dott.ssa Marina PETRUZZELLA
Giudice del Tribunale di Palermo
LA RACCOLTA E LA VALUTAZIONE DELLE PROVE
NEI REATI INFORMATICI CON VITTIME MINORI
I.
Premessa
La facilità e l’anonimato che internet garantisce hanno emancipo il pedofilo dal suo isolamento
atavico, mettendolo in condizioni di comunicare tranquillamente e scambiare con altri, che
condividono i suoi gusti, informazioni e materiale pornografico, realizzato con l’uso sessuale di
bambini.
Su questi contatti si è inserito e continua a proliferare il commercio sulla rete dei criminali
speculatori e tutto ciò ha determinato l’esplosione al livello mondiale della produzione e della
circolazione del materiale pedopornografico e delle notizie su come adescare minori per usarli a fini
sessuali e simili e dell’abominio, che sta a monte, dell’uso sessuale dei bambini. E’ pertanto che il
legislatore internazionale ed europeo, all’esito di alcune importanti conferenze tra stati e
organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti dei minori, ha posto agli stati, solennemente,
impegni di prevenzione e di repressione del fenomeno della prostituzione e della pornografia
minorile, col preminente obiettivo, va sottolineato, di obbligarli ad apprestare i mezzi più efficaci
per la tutela delle vittime minori (negli ultimi anni l’importante decisione-quadro 2004 GAI del
Consiglio della UE ha posto delle regole minime cui gli stati avrebbero dovuto uniformarsi, con
iniziative legislative, entro l’1 gennaio 2006, con dettami minimi, che consentissero il superamento
di alcune divergenze determinatesi tra le legislazioni degli stati membri; l’Italia con le sue leggi
rispondevano già ai punti della decisione, ma ha comunque risposto con la legge 38 del febbraio del
2006).
In Italia la legge n. 269 del 1998 ha inserito nel sistema del libro II del codice penale, alla
sezione I del capo III del titolo XII (dedicato ai “delitti contro la persona”), intitolata ai “delitti
contro la personalità individuale ”, gli artt. da 600 bis a 600
septies, che puniscono e
disciplinano il trattamento delle condotte, tutte connesse fra di loro, di prostituzione minorile (600
bis), pornografia minorile (600 ter), di detenzione di materiale pornografico ottenuto utilizzando
minori (600 quater), di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600
quinquies), prevedendo anche circostanze aggravanti ed attenuanti e introducendo un regime
speciale di confische e pene accessorie (600 sexies e 600 septies).
Vedremo che la disciplina del 600 ter e del 600 quater è in buona parte è modellata sulle
pratiche particolari di trasmissione del materiale pedopornografico via internet o con altri sistemi
informatici e telematici.
2
Nello stesso tempo, cosa molto importante, la legge 269\98 ha introdotto una disciplina
speciale relativa alle indagini in materia di prostituzione e pornografia minorile, anche di tipo
informatico, prevedendo anche attività di vera e propria provocazione da parte della polizia,
demandandole in parte ad organismi di polizia altamente specializzati e circondandole delle cautele
procedimentali che vedremo.
La legge del 6 febbraio 2006 n. 38 ha apportato modifiche, alcune anche importanti, soprattutto del
regime sanzionatorio, agli artt. 600 ter e 600 quater, septies (e ha tra l’altro introdotto il Centro
Nazionale per il Contrasto alla Pornografia via INTERNET, un organismo del ministero degli
interni, cui è affidato di raccogliere informazioni, di intraprendere azioni di interazione con i
provider, ai quali fornisce la lista nera dei siti illeciti, una funzione di collegamento di informazioni
con l’ufficio italiano cambi.
La stessa legge ha introdotto gli artt. 14 bis sull’osservatorio per il contrasto al
fenomeno, 14 ter e quater relativi ad obblighi del provider tra l’altro di adozione di sistemi
di filtraggio -, ponendo così precisi obblighi ai provider, quindi obblighi ope legis, cui,
secondo l’osservazione già avanzata in dottrina, possono derivare, in ipotesi di
inadempimento, conseguenze sul piano della responsabilità omissiva penale e del concorso
per omissione (di obblighi giuridici prescritti con precisione).
Peso dei valori contrapposti, implicati nella disciplina dei reati i contro la personalità individuale
Alla disamina delle fattispecie degli att. artt. 600 ter e 600 quater mi pare indispensabile un’altra
premessa, utile a comprendere meglio le ragioni di alcuni contrasti interpretativi.
Si può dire senza mezzi termini che la disciplina in oggetto, così come concepita e attuata dal nostro
legislatore, abbia degli oppositori, che si manifestano soprattutto nel modo di interpretare il bene
giuridico tutelato dalle norme incriminatrici. Al riguardo si registrano diversi modi di indirizzare
la propria sensibilità:
c’è chi mostra di prediligere e di considerare preminenti (nella scala dei valori
costituzionalmente) gli interessi della vittime
e chi invece considera il sistema speciale delle
indagini e le sanzioni comminate dalle norme in discorso eccessivo ed inadeguato (ad alcuni tipi di
casi della realtà, ad es. che sia stato un eccesso includendovi le ipotesi di utilizzazione di minori
ultrasedicenni o quattordicenni);
c’è chi si preoccupa della libertà di chiunque di orientare come
crede la proprie preferenze sessuali e di non essere disturbato nella sua privacy
e chi ritiene che
questi reati siano stati giustamente introdotti a presidio di diritti dei minori, della dignità
all’armonico sviluppo della personalità e della salute, contro i loro sfruttatori, e considera questi
diritti come costituzionalmente supremi rispetto a quelli alla riservatezza dell’adulto che cede,
compra e realizza le diverse condotte in parola (chè passano pur sempre dallo sfruttamento dei
minori).
Ora io non credo che ci siano cattive intenzioni, ma forse innanzitutto un diffuso scetticismo e una
non chiara conoscenza dei fenomeni della realtà che hanno a che fare con la pedofilia: spesso non si
sa vedere ciò che non si conosce brutalmente, la disabitudine ad un contatto diretto con i fatti del
mondo, l’abitudine a nutrirsi di mezzi di informazione superficiale, mediatica, ci isola troppo spesso
dalla realtà e ci rende disattenti alle cose umane che ci circondano, alle vicende ai bisogni degli altri
a questi oscuri fenomeni sociali (è lo stesso clima in cui si crea la solitudine dei bambini ed in cui
agisce e ha vita facile l’universo della pedofilia).
In secondo luogo è naturale che insorgano delle resistenze intime al riconoscimento della realtà,
perché il fenomeno della pedofilia in senso ampio, di cui la produzione e la “ricettazione” delle
immagini pedopornografiche è un riflesso, afferisce a realtà umane, psico-sessuali e sociali
oscure,
al mondo delle perversioni sessuali pericolose, che suscitano orrore ed abominio in chi le osserva
dall’esterno, nell’ indagare e nel giudicare, al punto da essere difficili da
digerire, suscettibili di
suscitare reazioni omertose, di rifiuto dell’idea sola della loro
esistenza, reazioni di inconscia
rimozione, di insabbiamento psicologico.
Un atteggiamento di diversa attenzione e di senso responsabilità per la posizione gravemente
sventurata delle piccole vittime, impone invece di affrontare la realtà con la massima lucidità,
informandosi doverosamente e accettando di guardare ed accertare di cosa si tratti. Ebbene nel
bagaglio dei giudici vi sono procedimenti a carico, a volte, di decine e decine di persone che
entrano a far parte di comunità virtuali di pedofili, che scambiano assiduamente materiale
pedoporno e si procurano notizie al riguardo, che ricevono dietro pagamenti con carte di credito
o altri sistemi materiale pedopornografico, etc..
Il sapere conoscere le esatte dimensioni della realtà
presupposta di una condotta di reato non deve servire ad usare un pugno duro, ad incattivirsi,
ma a
sapere ponderare e calare nel suo contesto la condotta singola, che soltanto
la sua
contestualizzazione mette il pm nelle condizioni di pensare una strategia di investigazione e il
giudice di valutare esattamente le condotte accertate.
Il legislatore italiano nella materia (che ha dunque alle spalle un acceso dibattito che impegna
questi due fronti di sensibilità completamente opposti) ha dimostrato -con l’analiticità delle
previsioni, con i suoi interventi correttivi sulla normativa del 1998 e con il rigore delle sanzioni
penali, di essere determinato contro il fenomeno della pedopornografia e dello sfruttamento che sta
alla base, di non volere lasciare vuoti di tutela rispetto a tutte le possibili condotte di produzione, e di
cessione ed acquisizione di materiale pedopornografico, di volere porre rimedio alla incertezze
interpretative vantaggiose per i rei ed alle inadeguatezza degli strumenti procedurali, via via rivelati
dalla pratica dei processi e delle indagini (es. patteggiamento eliminato, salvo che le ipotesi più
lievi, possibilità dell’arresto in flagranza per le ipotesi 600 ter IV comma e 600 quater; cfr. al
riguardo ultime modifiche della legge 38\2006 su pena edittale delle fattispecie del 600 ter quarto
comma e 600 quater, su patteggiamento, confisca e pene accessorie).
Nodi interpretativi più problematici
irregolarità
nelle indagini sotto copertura
L’esperienza maturata dall’introduzione nel 1998 di detti reati nel sistema del codice penale
registra dei nodi interpretativi della legge 269\98 problematici e l’esame delle diverse sentenze
della Cassazione che li hanno affrontati e risolti, in maniera a volte totalmente contrapposta,
ci
rivelano proprio che il modo di risolvere le questioni interpretative in oggetto è in parte il portato di
queste posizioni più o meno garantiste nei confronti dell’autore dei reati, soprattutto delle condotte
più lievi di acquisto e di cessione nell’ambito di gruppi e interpersonali.
In particolare vi sono punti che riguardano i poteri d’indagine conferiti dalla legge alla
polizia postale e le cautele procedimentali che li circondano, che condizionano la possibilità
nei processi del passaggio alla fase della valutazione di merito, anche in presenza di un
materiale d’indagine rilevante e la possibilità stessa quindi di affermare o negare nel processo
la responsabilità penale.
Irregolarità verificatesi durante le attività sotto copertura
Una delle questioni più dibattute attiene alle modalità di indagini, nell’ambito di una attività
di contrasto, fra quelle del comma secondo dell’art.14 della legge 269\98 e l’assenza di una delle
situazioni in esso enunciate per l’espletamento dell’attività. Nel caso ad esempio di un indiziato
(che sia stato già identificato dalla polizia mediante l’adozione di procedure informatiche e di
accertamenti successivi, avvenuti sulla scorta dei dati informatici rilevati) dell’acquisto di materiale
pornografico oppure di averlo prelevato e inviato da o verso un sito civetta, creato degli stessi
investigatori, ovvero da siti già esistenti, creati da utenti della rete informatica o da soggetti con cui
chi riceve si sia collegato nell’ambito di chat o di newsgroup (ai quali magari abbia partecipato
l’operatore di polizia sotto copertura, oppure può essere avvenuto anche direttamente a mezzo di
sistemi shering, da parte di utilizzatori di programmi shering-avanzati -la cui caratteristica è quella
di consentire la condivisione dei files tra tutti gli utenti, connessi, utilizzatori dello stesso
programma shering-), può darsi che il reato per il quale si proceda sia quello di detenzione di
materiale pedopornografico ex art. 600 quater o di cessione ex art. 600 ter comma quarto (o per lo
meno che il sia il giudice a darne questa qualificazione), reati per i quali non sono previste le
attività di contrasto di cui all’art.14 cit..
Il problema, secondo una parte della Cassazione, sarebbe il seguente : l’art. 14 attribuisce
a determinati organi della polizia giudiziaria e sotto autorizzazione o richiesta del pm di compiere
determinate indagini sulla rete telematiche, sotto mentite spoglie (sotto copertura), ma ciò per
l’accertamento e la repressione non di tutte le condotte di reato previste agli da 600 bis a 600
quinquies c.p., ma esclusivamente per le condotte dell’art.600 bis, 600 quinquies e per quelle più
gravi del 600 ter, descritte ai commi I, II e III, non anche quelle del IV comma né quelle del 600
quater ; qualora dette attività sotto copertura non siano state condotte in presenza delle
autorizzazioni o richieste prescritte e dagli organi indicati espressamente all’art. 14 e od oppure
abbiano riguardato o portato all’accertamento di reati di mera cessione e di acquisizione di
materiale pedopornografico (non rientranti nei primi tre commi del 600 ter, ma invece oggetto del
quarto comma del 600 ter e dell’art. 600 quater) allora tutta l’attività di ricerca e di acquisizione
della prova in parola è illegittima, addirittura “illecita” e pertanto radicalmente inutilizzabile, in
base ad un principio che, nella stesse pronunce della Cassazione, si afferma assunto in via generale
nell’enunciato dell’art. 191 c.p.p.. (secondo cui non sono utilizzabili le prove acquisiste in
violazione di divieti di legge). Le medesime decisioni fanno discendere da questo tipo di “vizio
originale” dell’operato della polizia postale, l’inutilizzabilità della stessa notizia criminis in tale
maniera ottenuta, e per effetto di un principio, pure affermato, di “inutilizzabilità derivata”,
l’invalidità delle perquisizione e dei sequestro del corpo del reato e dei mezzi che sono serviti
a commetterlo (cioè del computer e dei materiale informatico rinvenuto in possesso
dell’indagato, magari anche di materiale fotografico e simile), che di conseguenza andrebbero
restituiti all’interessato senza poter indagare più su di essi. Queste pronunce giustificano il rigore
formalistico dell’intrepretazione dell’art. 14 facendo richiamo ai diritti fondamentali alla
riservatezza, che non tollerano eccezioni se non nei casi e nel rispetto delle forme strettamente
regolamentate dalla legge.
Va considerato che ci sono procedure d’indagine della polizia postale, su comunicazione a mezzo
della rete internet, che hanno necessariamente bisogno, per l’acquisizione certezza della sussistenza
della prova o per la sua esclusione di un completamento mediante dell’analisi del contenuto del
computer identificato, “indiziato” del collegamento e quindi della perquisizione e del sequestro del
medesimo.
E va considerato tra l’altro che attraverso l’esame del computer di un utente indiziato di
essersi procurato materiale illecito è possibile verificare ipotesi di altri reati, magari fondate su
ulteriori elementi di fatto, diversi dall’acquisizione di cui si tratta, e risalire alle vittime.
Ma quello menzionato è, dicevo, soltanto un indirizzo in Cassazione, al quale altri giudici della
stessa Corte hanno contrapposto un altro modo di ragionare, radicalmente opposto (che in alcune
motivazioni è stato espresso con toni molto netti e anche duri), fondato sulla principale
osservazione -che è un classico del diritto processuale penale-secondo cui dalla irregolarità ma
anche addirittura dall’illiceità dell’operato degli organi di polizia non può farsi derivare in ogni caso
ed automaticamente l’inutilizzabilità della notizia criminis e degli atti d’indagine che ne sono
seguiti, salvo che non si tratti di situazioni e forme che violino limiti costituzionalmente enunciati,
come ad esempio per i limiti alle intercettazioni telefoniche o al divieto di ottenere confessioni o
testimonianze con metodi violenti (Cass. SU, 1996, Sala ; Cordero riassume il concetto ricorrendo
al brocccardo male captum, bene retentum : la prova del reato o la notizia criminis ottenuta con
metodi non consentiti non per questo sarà inutilizzabile ed in ogni caso l’attività svolta in
violazione della legge sarà valsa alla acquisizione della notizia criminis, dalla quale scaturisce il
dovere di procedere all’indagine). Si osserva inoltre al riguardo che non esiste nell’ordinamento
processuale un principio di “inutilizzabilità derivata” analogo a quello della nullità derivata,
espressamente previsto nella disciplina delle nullità. Si vedrà meglio di seguito che si osserva pure
che un argomento contro la restituzione del computer sequestrato è la previsione all’art. 600 septies
c.p. della confisca obbligatoria del corpo del reato e di ciò che servì a commetterlo (quale è il
computer), in caso di condanna.
Al riguardo potrebbero farsi tante riflessioni, non è questa la sede. Si potrebbe ad es. considerare :
la legge detta i requisiti di un atto dagli effetti giuridici, in modo che rispondano alla logica del
sistema al quale l’atto stesso afferisce, ed alla funzione che in quel sistema l’atto deve espletare.
Nell’esaminare il problema se ogni irregolarità di un atto dia luogo ad una invalidità, occorrerebbe
in primo luogo interrogarsi sulla funzione del requisito o della condizione non rispettata (es. la
motivazione di una sentenza ha la funzione chiara di consentire un controllo sul ragionamento
relativo alla valutazione delle prove e sulla applicazione dei principio di diritto, invece la
motivazione di un atto che dispone un adempimento afferente alla fase delle indagini avrà la
funzione, molto più semplice, di dare conto della strumentalità probatoria dell’atto -tipico esempio,
la motivazione del sequestro del corpo del reato, quasi in re ipsa-. Evidentemente al di là di questo
criterio la legge è suprema dove sancisce per la irregolarità dell’atto un tipo di sanzione
determinata, es. nullità o inutilizzabilità, ove sancisce la ricuperabilità della funzione a determinate
condizioni o la irrecuperabilità assoluta. Quindi, in ultima analisi non ogni violazione da luogo a
nullità o inutilizzabilità , e ciò è espressamente previsto dalla disciplina del c.p.p. delle nullità. Non
altrettanto per le inutilizzabilità, delle quali non esiste un sistematica diretto. Ma il fatto che sia
sancita volta per volta espressamente solo per alcuni titpi di irregolarità processuali denota con
immediatezza che non esita una sanzione generale di inutilizzabilità per ogni titpo di “violazione di
legge”. Tra l’altro l’art. 191 parla di violazione di “divieti” e viene generalmente riferito alle
acquisizioni probatorie avvenute con metodi che violano diritti costituzionalmente garantiti es. la
testimonianza estorta con la tortura o le intercettazioni telefoniche e telematiche al di fuiri dei limiti
di legge, che sono costituzionalmente vietate.
A parte il fatto, come si vedrà meglio di seguito, che quelle volte cennate in cui la Cassazione
ha tranciato l’operato degli agenti sotto copertura, chè avevano rilevato condotte di mera cessione o
acquisto ex art. 600 quater e 600 ter quarto comma c.p., nelle motivazioni ha omesso una riflessione
su quei casi in cui durante un’indagine sotto copertura, pur regolarmente autorizzata e condotta nel
rispetto di tutte le prescrizioni e mirante all’accertamento di reati di produzione, divulgazione di
materiale o di notizie su materiale o su come adescare bambini e simili, per cui quel genere di
indagine è consentita, l’operatore si imbatta in condotte di mera cessione o di mera acquisizione di
materiale pedopornografico, non rientranti nell’elenco dell’art. 14 cit. Anche in quel caso, secondo
quell’orientamento, ricorrerebbe la illiceità della acquisizione e della registrazione della notizia
criminis? Può essere interessante a questo proposito confrontare tra di esse tra di esse, ad esempio,
tra le altre, la sentenza Cass. III, 5.5.2004, Gullello, e la sentenza Cass. III, 8.6.2004, Ganci
-pres. Postiglione estensore Novarese-fortemente in contrasto con la prima. Nella sentenza
Ganci si richiamano le tematiche del rapporto tra le attività carenti di qualche requisito che
hanno portato al sequestro del corpo del reato o della cosa che deve essere comunque
confiscata obbligatoriamente e il sequestro stesso, richiamando la sentenza Sala del ’96 delle
SU, e dove si fa richiamano le tematiche intorno all’art.330 c.p.p. sulla formazione della
notizia criminis, sui modi dell’apprendimento, che essendo fuori dal processo non gli
sarebbero pertinenti, sulle categorie della nullità e dell’inutilizzabilità; sicchè sembrerebbe
“assurdo” non potere sequestrare beni che con diverse prove darebbero soggette a confisca
obbligatoria; vi si menziona anche l’art. 10 della legge 228\03, che oltre a far salvo l’art.14
della legge 269\98 estende a tutte le indagini su reati contro la personalità individuale le
disposizioni dell’art. 4 del dl 438\2001, in materia di attività di contrasto antiterrorismo, che
prevede la possibilità della polizia di operare sottocopertura anche entrando su siti della rete.
Vi si afferma che così il legislatore ha esteso i più ampi poteri di azione sotto copertura alle
investigazioni per l’acquisizione di notizie criminis in materia di pedopornografia e
sfruttamento sessuale dei minori).
Anche in dottrina è stato messo in luce che se nel corso dell’esercizio di peculiari poteri
di polizia, riconosciuti dalla legge per l’accertamento di determinati reati ne vengono scoperti
altri, anche l’accertamento di questi ultimi sarà valido, quantomeno come notizia criminis,
che ineludibilmente fa sorgere l’obbligo di esercitare l’azione penale e con la validità,
comunque, del sequestro del corpo del reato).
Pericolosità sociale e prevenzione, accertamenti psichiatrici
Altro nodo molto arduo può essere costituito da quello della valutazione della
pericolosità sociale
degli autori di simili reati (come rischio di reiterazione legato alla personalità, alla devianza che sia
configurabile come un disturbo della personalità; sappiamo che anche la Cassazione S.U. nel 2005
ha considerato alcuni disturbi della personalità come classificabili tra quelli
che, senza rientrare in
alcun elenco nosologico, possono dar luogo ad un vizio parziale di mente se suscettibili di incidere
sulla sfera del controllo della volontà, ai sensi dell’art. 89 c.p, sul vizio parziale di
mente), chè nella
pratica giudiziaria capita sempre più di frequentemente di imbattersi in persone che hanno reiterato i
contatti, dimostrando un particolare interesse per il sesso con i bambini.
Quindi noi giudici dobbiamo porci il problema del rischio della reiterazione e del compimento
di reati anche più gravi, della adozione di misure di prevenzione?
Dobbiamo preoccuparci di disporre accertamenti psichiatrici al riguardo?
E dobbiamo documentarci sull’aspetto psichiatrico, psicologico e sociale del fenomeno, almeno per quel minimo che può metterci nelle condizioni di valutare l’opportunità di disporre un accertamento psichiatrico ?
E’ possibile che chi faccia parte di
comunità virtuali di scambio sia un individuo con disturbi della personalità da comportare il rischio
di condotte di pedofilia su bambini in carne ed ossa e di condotte anche violente, o comunque
pericoloso.
E se di questi accertamenti (preventivi) non si devono preoccupare o occupare i giudici,
che nell’esercizio dei loro doveri professionali si imbattono in situazioni umane foriere di simili
rischi, chi altri dovrebbe occuparsene ?
Occorre tener presente che si tratta di reati che afferiscono
alla personalità del reo. D’altro canto disponendo un accertamento di natura psichiatrica il giudice
non viola la libertà del cittadino di sottoporsi ad accertamenti sanitari, perché l’interessato rimane
libero di accettare o meno di sottoporvisi.
Nelle legislazioni di altri paesi , ad esempio in Francia, è previsto per i condannati la pena ad un
trattamento terapeutico obbligatorio, con l’intervento nella direzione l’applicazione della terapia di
uno psichiatra specializzato nella materia ed un controllo periodico del giudice sulla esecuzione
della terapia (una sorta di giudice dell’esecuzione della misura
preventiva, come il nostro giudice
dell’esecuzione cautelare, nei procedimenti ex art. 700 duodecies c.p.c.), e l’applicazione di una
pena per il condannato che rifiuta di sottoporsi alla terapia.
L’art.17 della nostra legge del 1998 , prevede l’esclusione di benefici carcerari per chi si sottopone
a terapia di recupero. Sono in discussione presso il nostro Parlamento altre misure di prevenzione
per evitare le ricaduta.
Dovrebbe trattarsi di una disciplina supportata da una forte base scientifica,
come pare essere quella francese, perché delle previsioni normative approssimative, in questa
materia così difficile e delicata, e
l’incompetenza dei consulenti psichiatri o psicologi potrebbero
renderla improficua.
Credo che comunque se non il giudice della fase del giudizio e certamente il pubblico ministero
debbano conoscere dei fenomeni presupposti di questi reati, perché soltanto quelle conoscenze
potranno mettere nelle condizioni far cogliergli in condotte all’apparenza sganciate e singolarmente
accertate, i segni del loro collegamento con altre più gravi e pericolose, di collegamenti ad una rete
di scambi con altre persone ben più pericolose. L’esperienza della polizia postale e dei pm che si
occupano di questa materia è vastissima al riguardo e qualche volta la cronaca ce ne consegna
qualche assaggio agghiacciante.
II.
INQUADRAMENTO DEL FATTO NELLE FATTISPECIE .
ASTRATTE DI CUI AGLI ARTT. 600 TER E 600 QUATER C.P.
La legge del 3 agosto 1998 n. 269, che ha inserito nel codice penale gli arrt. da 600 bis a 600
septies c.p., intitolata “norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, esprime all’
art.1 la sua origine di impegno internazionale e le sue funzioni conseguenti, così recitando :
“in adesione ai principi della convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della l. 27
maggio 1991 n.171 ed ai principi della convenzione di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la
tutela del fanciullo contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro
sviluppo fisico, psicologico e spirituale, morale e sociale , costituisce obiettivo primario perseguito
dall’Italia”.
Convenzione dei diritti del fanciullo è la convenzione del 20.11.89, che considera “bambino” il
minore di anni 18, ed -all’art. 34 sancisce l’impegno degli stati di proteggere il bambino da tutte le forme di sfruttamento
sessuale o abuso sessuale, -e che- a tal fine gli stati devono adottare tutte le misure per prevenire
l’induzione o la coercizione per coinvolgerlo in attività sessuali, la prostituzione, lo “sfruttamento”
dei bambini in spettacoli o materiali pornografici,
-art. 36 rapimento e traffico, art. 36 sempre “gli stai devono proteggere il bambino contro tutte le
forme di sfruttamento dannose sotto qualsiasi aspetto per il benessere del bambino).
La Convenzione dei diritti del fanciullo è la convenzione del 20.11.89, che considera “bambino”
il minore di anni 18, ed -all’art. 34 sancisce l’impegno degli stati di proteggere il bambino da tutte
le forme di sfruttamento sessuale o abuso sessuale, -e che- a tal fine gli stati devono adottare tutte
le misure per prevenire 1. l’induzione o la coercizione per coinvolgerlo in attività sessuali, la
prostituzione, lo “sfruttamento” dei bambini in spettacoli o materiali pornografici, -art. 36
rapimento e traffico, art. 36 sempre “gli stati devono proteggere il bambino contro tutte le forme di
sfruttamento dannose sotto qualsiasi aspetto per il benessere del bambino).
La Convenzione di Stoccolma ha ad oggetto lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini
commerciali, ed il punto 5, evocato dal preambolo della legge del 1998, definisce lo sfruttamento
sessuale dei bambini a fini commerciali come una forma di schiavitù contemporanea
Per inciso va ancora osservato che al fine di enucleare gli elementi oggettivi delle fattispecie
dell’art. 600 ter è necessario tenere a mente il titolo della legge del 1998 e quello diverso della legge
di modifica del suo testo, 38\2006, per comprendere anche che cosa sia accaduto nell’intervallo di
tempo tra le due leggi .
La legge del 1998 ha quindi introdotto, tra gli altri, gli reati art. 600 ter e 600 quater c.p., sui
reati -definiti nei titoli di ciascuno-di pornografia minorile e di detenzione di materiale
pornografico, prodotto mediante lo sfruttamento di minori, collocandoli tra quelli del titolo XII
del libro secondo del codice penale, dedicato ai reati contro la persona, e più specificamente sotto
il capo III di quel titolo, dedicato ai delitti contro la libertà individuale, e ancora più
specificamente sotto la sezione I di quest’ultimo capo, intitolata ai delitti contro la personalità
individuale.
Il testo originale delle due norme ha subito modificazioni ad opera della legge del 2006 n. 38,
INTITOLATA “disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo INTERNET, che nasce dalla direttive GAI 2001 poste dal
Consiglio EU (una direttiva che contiene una serie di punti minimi cui deve uniformarsi la
legislazione degli stati, in materia di lotta al fenomeno di utilizzazione sessuale di minori anche a
mezzo internet).
L’art. 600 ter si articola in quattro gruppi di distinte ipotesi delittuose. E’ una tipica norma a
più fattispecie. L’intento del legislatore sotteso all’intera disciplina, che ne risulta, è quello di
punire, conformante al legislatore europeo ed internazionale, ogni momento ed ogni forma possibile
della produzione e della circolazione del materiale porno, sorrette non soltanto da fini commerciali
o imprenditoriale ma da qualsiasi altra tipo di
motivazione, qualsiasi trasmissione e propagazione
(e, col 600 quater, di colpire anche tutte le possibili forme di acquisizione del materiale, realizzato
utilizzando minori). E ciò a cagione della intrinseca pericolosità di tutte le condotte del genere, che
comunque contribuiscono ad accostare alla pornografia minorile cerchie sempre più ampie di
persone, chè a sua volta possono provocarne l’ulteriore diffusione.
comma primo
punisce la condotta di chi realizza esibizioni pornografiche e di chi produce materiale pornografico,
utilizzando minori di anni diciotto e di chi induce a farlo minori degli anni diciotto. Nel nuovo testo,
introdotto dall’art. 2 della legge 38\06, la dizione “utilizzando minori di anni diciotto” ha sostituito
quella “sfrutta minori di..” e la dizione “realizza esibizioni…” ha sostituito quella del testo
precedente “al fine di realizzare esibizioni o di produrre materiale”.
comma secondo
punisce chi fa commercio di materiale pornografico di cui al primo comma
comma terzo
punisce
chi, al di fuori delle ipotesi dei primi due commi, distribuisce, divulga, diffonde anche per
via telematica (il termine “diffonde” è stato introdotto dalla legge 38\06), pubblicizza materiale
pornografico di cui al primo comma, distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate
all’adescamento o sfruttamento sessuale di minori.
comma quarto
punisce la condotta di
chi, al di fuori delle ipotesi dei primi tre commi, offre o cede (la legge del
2006 ha eliminato la dizione “consapevolmente”), anche a titolo gratuito, materiale di cui al primo
comma (la dizione di cui al primo comma ha sostituito quella “prodotto mediante lo sfruttamento di
minori di anni 18).
comma quinto
aggiunto dall’art.2 della legge del
2006, prevede l’aggravante “dell’ingente quantità”, relativamente
alle ipotesi del terzo e del quarto comma, con una maggiorazione della pena fino ai due terzi.
Le pene
per le condotte del primo e del secondo comma vanno dai sei ai dodici anni di reclusione e da euro
25.822 a euro 258,228 di multa,
per le condotte del terzo comma da uno a cinque anni di reclusione e da euro 2.582 a euro 51.645 di
multa, e per le condotte del quarto comma dalle pena fino a tre anni di reclusione e di euro da 1.549
a 5.164 di multa (nel testo originale del comma quarto, della legge del 1998, la pena della multa era
alternativa a quella della reclusione).
Bene giuridico tutelato ed elementi oggettivi delle fattispecie
Credo che si possa tranquillamente affermare che sebbene i quattro commi prevedano condotte di
reato anche molto diverse, riguardino comunque fattispecie tutte funzionali alla tutela del bene
della dignità e della libertà psico-fisica del minore, del suo diritto ad un armonico sviluppo della
sua personalità, contro chi volesse utilizzarlo come merce. Ciò è d’altro canto direttamente indicato
dal titolo delle legge 269\98. Le condotte dei commi secondo, terzo e quarto sono strettamente
correlate a detta stesse esigenze e beni giuridici, poiché presuppongono l’avvenuta utilizzazione
sessuale, o a fini stessi, di minori, violenze carnali vere e proprie o atti sessuali gravi o esibizioni
erotiche e rappresentano una prosecuzione di esse, nel caso dell’acquisto una ricettazione della
rappresentazione illecita.
Si reputa però da parte di alcuni interpreti che con l’introduzione dei reati di pornografia
minorile potevano ricevere tutela attraverso le fattispecie degli artt. 600 e segg. (che contengono
l’elemento dell’esclusione della libertà e dell’autonomia, del condizionamento lesivo della libertà di
autodeterminazione etc..), e che inserendoli tra i delitti contro la personalità individuale il
legislatore abbia voluto rappresentare un’anticipazione della tutela dei valori sottesi, rispetto ai
reati di danno ex art. 600 e segg., ed una conferma della pregnanza e del riconoscimento del valore
del rispetto dell’autonomia del minore, contro condotte lesive della sua armonico sviluppo psicofisico
e morale. Sarebbero quindi reati di pericolo, in cui il bene giuridico riceverebbe tutela a
fronte di una condotta che ne costituisce soltanto una minaccia.
Ma mi sembra discutibile che il commercio sia solo una minaccia, sia pur concreta, per la libertà
morale e psicofisica del minore : in tutte le fattispecie del 600 ter c’è a ben vedere un danno
consumato necessariamente presupposto, come nella ricettazione ci sono un reato presupposto ed un
danno relativo presupposto, consumati ai danni della vittima, vera portatrice del bene giuridico, la
cui tutela costituisce l’obiettivo dell’incriminazione.
Ad esempio nella fattispecie di produzione di spettacoli e di materiale mediante l’uso di minori c’è
la più diretta e grave lesione (e contemporaneamente c’è il concorso nella violenza sessuale). Non
parlerei di anticipazione di alcunché, ma di fatti necessariamente presupposti (della condotta di
utilizzazione di essi) già di per se gravissimi non solo socialmente, ma immediatamente per la
vittima minore.
Non occorre essere psicologi per comprendere come già la sola sfera sessuale della
psiche di un bambino, importantissima nell’equilibrio mentale di qualsiasi umano, possa uscire
compromessa da una pratica sessuale subita, condizionandone la vita intera, oltre l’ambito delle
scelte sessuali.
Quanto alle fattispecie oggettive, la norma, si ripete, si articola su condotte diverse: produrre, fare
commercio, distribuire e pubblicizzare materiale pornografico, divulgare notizie o informazioni
finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento, ciascuna delle quali presenta suoi propri elementi
strutturali.
Alcune tra le difficoltà di interpretazione delle fattispecie in esame sono dovute all’impatto delle
tecnologie informatiche sui criteri di ermeneutica tradizionali.
Elementi oggettivi delle fattispecie del comma I
Concetto di sfruttamento e di utilizzazione di minori
Il primo comma prevede quindi la condotta di chi “utilizza minori in esibizioni pornografiche o per
la produzione di materiale pornografico”, ovvero induce minori di anni diciotto a parteciparvi
(quest’ultima periodo è stato introdotto dalla legge 38\2006).
Il dato letterale prima della modifica del 2006, che prevedeva lo “sfruttamento” di minori “al fine
di realizzare esibizioni o produrre materiale”, aveva dato adito a contrasti interpretativi circa il
concetto di sfruttamento. Il problema in sostanza era questo : la condotta del produrre e dello
sfruttare- o dell’utilizzare producendo-(ora utilizzare) presuppongono un’attività organizzata
destinata a prolungarsi nel tempo, ed anche uno scopo di lucro? Il reato è integrato
indipendentemente dall’avvenuta distribuzione o divulgazione dello esibizione o del materiale
fotografico ? La condotta di realizzazione e produzione del 600 ter primo comma è integrata con la
semplice realizzazione, anche una sola volta, di materiale, di spettacoli o di esibizioni ad uso
privato, anche ad uso personale sessuale del solo stesso agente, oppure la produzione deve essere
destinata ad un pubblico o almeno ad un novero di persone diverse da chi ha partecipato alla
produzione ?
Altri interrogativi, che possono porsi, anche dopo la modifica del 2006 sono ad esempio:
chi
registra scene di bambini nudi, chi spia in uno spogliatoio, chi partecipa ad uno spettacolo di
esibizione pornografica dal vivo o assiste alla proiezione di un film pedopornografico, sta
utilizzando minori a fini sessuali ? Ma non vi sarebbe l’elemento della realizzazione o della
produzione, ed allora può dirsi che compia una ricettazione
(in cui il profitto può essere costituito
dalla soddisfazione della propria libido sessuale?
E d’altro canto -passando per inciso ad una
questione relativa al 600 quater-
chi “dispone” di materiale pornografico, prodotto mediante
l’utilizzazione di minori, senza detenerlo su un supporto cartaceo o informatico ma collegandosi
frequentemente a siti pornografici, senza scaricare il materiale sul disco fisso, non commette una
condotta analoga o addirittura con identici requisiti, dato che, come nel caso di chi assiste dal vivo o
alla proiezione, beneficia di quello spettacolo e di quel materiale pornografico? Potrebbe
osservarsi che la funzione propria di quel tipo di materiale è assolta in qualsiasi forma e luogo se ne
benefici, a casa propria o in un locale gestito da altri.
Qualcuno ha messo in dubbio che la norma in esame risponda ai dettami della
determinatezza, che non dica con chiarezza, ad esempio, se per l’integrazione del reato sia
necessaria la continuità della condotta del produrre o del realizzare, se la produzione del materiale
o la realizzazione della esibizione debba essere avvenuta o meno, e che dunque possa comportare
applicazioni arbitrarie (Corte cost. 8.6.81 n. 96. sull’art. 603 non più vigente).
Tesi del fine di lucro e della attività organizzata e quindi continuata nel tempo della attività di
produzione, che si ricaverebbe dal termine “sfruttamento”(del testo anteriore alla modifica
apportata dalla l.38\ 2006).
Secondo alcuni il termine sfruttamento, precedente alla modifica del 2006, presupponeva un fine di
lucro ed una ripetitività, un’attività connessa ad una utilità economica; e a sostegno della tesi
individuavano vari elementi indicativi della non occasionalità ma della sistematicità della attività (vi
era anche la tesi estrema secondo cui il produrre implicherebbe un’organizzazione di una certa
stabilità diretta al lucro, sia pur rudimentale). Argomenti utilizzati erano quello dell’uso del plurale
minori, dagli elevati limiti edittale, dal raffronto sistematico tra le previsioni dei primi due commi e
quelle del quarto, ove, a differenza degli altri, si prevede espressamente la punibilità anche qualora
la cessione avvenga a titolo gratuito. Raffrontando i primi due commi tra di essi, c’è chi trae dal
commercio del materiale del secondo comma che anche le condotte del primo sono necessariamente
commerciali, lucrative, e ciò si desumerebbe anche dalla comune pena edittale.
Tesi della pericolosità in se della condotta di sfruttamento
La prima interpretazione non convince, perché in contrasto col dato testuale e col bene giuridico
tutelato che è pur sempre l’integrità psicofisica del minore, la sua dignità morale, il diritto ad una
infanzia serena. Si utilizzano argomentazioni letterali, teleologiche e logico sistematiche dalle quali
si trae che la condotta è punita in se, in relazione alla pericolosità se non alla dannosità che
rappresenta per il bene giuridico tutelato (e le finalità della legge), del tutto indipendenti dal fine di
lucro, che tutto al più può attenere ai motivi personali del reo -ininfluenti quindi ai fini della
definizione-e non alla funzione della specifica repressione penale.
Nell’avversare la tesi dello scopo di lucro sono stati trovati vari altri specifici argomenti, ad es. :
1) l’incompatibilità dello sfruttamento economico con il dolo specifico “del fine di realizzare
esibizioni o produrre materiale”, che rappresenta un’anticipazione del momento consumativo della
realizzazione dello sfruttamento (verrebbero cioè punite condotte ancora soltanto dirette a sfruttare,
che quindi non potrebbero realizzare un lucro ne potrebbero configurare un’attività economica in
atto),
2) della funzione della legge di tutela la personalità del minore, posto che l’elemento ulteriore
dello scopo di lucro dell’agente sarebbe irrilevante per la vittima, che subisce il danno per effetto
della esibizione pornografica, indipendentemente dalle ragioni che spingono l’autore del reato,
3) la condotta di chi fa commercio, è distinta testualmente dalle altre due contigue condotte, descritte al
primo comma, e ciò riprova che queste ultime non si caratterizzano per il fine commerciale.
In breve per questi altri interpreti col termine sfruttamento il legislatore ha inteso il comportamento
di chi approfitti (“utilizzi”, dice ora la legge) di minori per la realizzazione di esibizioni o la
produzione di materiale pornografico, anche per fini diversi dal lucro, anche soltanto ad uso privato
e per fini sessuali (Patalano argomenta ciò dall’u.c. del 600 sexies, Flora conclude che quindi anche
rientra nella fattispecie la produzione artigianale avvenuta al di fuori di ogni attività
“imprenditoriale”, al solo scopo di soddisfare propri istinti sessuali). In ogni caso l’elemento del
lucro non è previsto, la struttura della norme punisce la produzione a prescindere dalla finalità di
lucro, sfruttare vuol dire impiegare, utilizzare. In Cassazione è stato ripetutamente
dichiarato che la
produzione di materiale porno assurge a condotta pericolosa in se, anche se non accompagnata da
fini di lucro (Cass. III, 24 gennaio 2000; SU 31.5.2000, Bove, su cui si ritornerà, ha ritenuto per la
configurabilità della condotta di produzione, ex comma primo, la necessità del pericolo della
diffusione del materiale prodotto).
Alcuni autori hanno tratto argomenti a sostegno della non necessità del fine di lucro dall’art. 600
sexies c.p.. La norma nel prevedere una circostanza attenuante ad effetto speciale dei reati 600 bis e
600 ter, stabilisce una riduzione sensibile della pena per chi si adoperi concretamente affinché il
minore riacquisti la propria autonomia e libertà, cioè la liberazione dall’asservimento psicologico,
ed è utile a comprovare come il delitto di riferimento prescinda da ogni connotazione lucrativa,
che sia in realtà punito in funzione della riduzione in schiavitù che realizza, indipendentemente
dalle sussistenza di finalità di lucro del reo (Gargani).
(si aggiunge che non può continuare ad intendersi nel senso di libertà di movimento, ma in una accezione molto più
ampia di lesione della capacità di determinarsi autonomamente, condizionamento viziato della volontà, influenza
nefasta a scopo di manipolare, plagiare approfittando della inesperienza o della immaturità del minore, a scopi di
utilizzazione sessuale- Appare un’ipotesi speciale di ravvedimento operoso. Comunque la circostanza attenuante è
riferita solo a quelle situazioni in cui c’era stata una perdita di libertà ed autonomia, una vera riduzione in schiavitù.
C’è chi ritiene lo spazio di concreta applicabilità troppo ristretto e che ciò comporti discriminazioni non razionali
osservando che ad es. la norma –se riferita veramente alle sole ipotesi di chi abbai ridotto in schiavitù il minore - non
potrebbe applicarsi a chi ad es. si sia limitato a distribuire o propagandare il materiale pornografico e successivamente
abbia fatto di tutti per aiutare a sgominare l’organizzazione o anche solo a liberare i minori sfruttati).
Le SU della Cassazione, con la sentenza Bove del 2000 hanno affermato che “sfruttare” vuol dire
utilizzare il minore, in qualsiasi forma, ed hanno escluso pertanto che ad integrare la fattispecie in
parola sia necessario il fine di lucro e definendo la fattispecie cui all’art. 600 ter comma primo
come reato di pericolo concreto, ha ritenendo che però detta pericolosità possa trarsi da tutte le
circostanze attinenti al fatto, che lascino indicative della destinazione della rappresentazioni e dei
prodotti pornografici alla diffusione presso altri, quali la personalità del reo, le sue inclinazioni
sessuali, l’apparato di strumentari fotografici e per la diffusione via internet del materiale rinvenute
in suo possesso etc...
Ma, è stato osservato, se il bene tutelato è la dignità, il rispetto dell’armonico sviluppo del minore,
del suo diritto alla salute psicofisica e della sua libertà e dignità morale, ciò nulla ha a che fare con
la circostanza della divulgazione della produzione realizzata, perché il bene ha subito la lesione al
momento dell’utilizzazione del minore del proprio corpo (magari in atti sessuali) e con la esibizione
relativa. In altri termini l’utilizzazione o impiego, che dir si voglia, del minore è evento di danno e
non di pericolo, che concentra su di se l’intero disvalore del fatto. Quindi la qualificazione delle SU
sarebbe inappropriata, perché mette la pericolosità in relazione non col bene giuridico tutelato, ma
al contesto ambientale (nel quale matura la condotta di reato) ed alle finalità dell’utilizzatore del
minore (dovrebbe parlarsi di pericolo per il bene giuridico tutelato e non di pericolo del verificarsi
di un evento successivo al danno al bene tutelato).
E’ stato pure rilevato che le SU si contraddicono perché dichiarano la necessità del pericolo della
diffusione dopo avere nella stessa motivazione ripetutamente affermato e spiegato che il bene
giuridico tutelato attiene alla persona e che esso riceve con la norma una tutela anticipata in
considerazione della sua importanza preminente, colpendo condotte che lo mettono a repentaglio.
Ad esempio vi si afferma che “sfruttare minori significa impiegarli come mezzo anziché rispettarli
come fini e come valore in se : significa insomma offendere la loro personalità soprattutto
nell’aspetto sessuale che è tanto più fragile e bisognoso tanto più è in formazione e non ancora
strutturata”, salvo poi a reputare che elemento essenziale dell’aspetto materiale della condotta sia
la diffusione o il pericolo della diffusione, come se la norma tutelasse il pericolo della diffusione e
non l’utilizzazione del minore costretto alla esibizione pornografica, registrata con macchine
fotografiche e telecamere, oggetto ulteriore dell’interesse sessuale di chi le produce e magari
destinate alla divulgazione ed al godimento sessuale di altri.
A questo punto, facendo tesoro delle analisi minuziose dei commentatore della legge e della
pronuncia delle S.U. del 2000 Bove, mi pare che interpretazione coerente sia quella che ritiene la
condotta punibile già nella fase dell’utilizzazione del corpo del minore avvenuta con la
realizzazione e la produzione dello spettacolo pornografico o del materiale pornografico,
indipendentemente dal pericolo o dalla diffusione e dal dolo specifico di divulgazione del suo
autore, che sono entrambi parimenti ininfluenti sul bene supremo tutelato. Il bene giuridico tutelato
dalla norma è leso con l’abuso sul bambino , consumato con l’utilizzazione della sua persona (col
fagli compiere atti sessuali, col costringerlo od indurlo o approfittare di lui per compiere su di lui
atti sessuali o farli compiere a lui stesso su di se o su di altri, a farlo mettere in un posa erotica) e
con l’averne immortalato l’immagine in foto o filmati, svilendone ulteriormento la dignità e la
personalità (la cui immagine violentata rischia di passare di mano in mano e di essere destinata a
ripetersi una serie indefinita di volte , come quella di un manichino meccanico). La lesione
all’armonico sviluppo della sua personalità, alla sua armoniosa crescita morale, alla sua psiche è
stata messa a repentaglio con quel genere di abuso e di approfittamento sessuale, sia che le
immagini fotografiche o i filmati ricavati durante l’esibizione erotica o le attività sessuali che gli si
sono fatte subire o compiere siano destinate ad un pubblico sia che rimangano nell’uso privato di
chi le abbia realizzate.
Comunque si tratta di una fattispecie autonoma rispetto al reato di violenza sessuale ex art.
609 bis o 600 quater, perché la realizzazione dello spettacolo e la produzione di materiale
pornografico è un fatto parallelo ma diverso ed ulteriore alla violenza bloccata nella registrazione
della sua immagine.
La sentenza Bove, va aggiunto, non ha tralasciato di menzionare la Convenzione ONU sui diritti
del fanciullo, richiamata nel preambolo della legge del 1998, che tutela il minore contro qualsiasi
forma di sfruttamento -gli stati devono proteggere da tutte le forme di sfruttamento sessuale o
abuso… e a tal fine devono adottare misure atte a prevenire lo sfruttamento dei bambini in
spettacoli e materiali pornografici- la convenzione di Stoccolma, che impegna il legislatore degli
stati a reprimere lo sfruttamento a fini commerciali ? .. Vi è poi la convenzione di New York su
diritti dei bambini, non richiamata dalla legge del 1998 ma dalle SU del 2000, che fanno
riferimento solo ad essa.
Una sentenza del GUP di Monza ha escluso che la ripresa di alcuni minori in uno spogliatoio
integrasse la produzione di materiale porno ha configurato la condotta come reato di interferenze
illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p., Foro ambr. 2000, p.140).
Ci si chiedeva soprattutto sotto il vecchio testo se lo sfruttare o l’utilizzare minori per realizzare o
produrre materiale pornografico, di cui al primo comma del 600 ter, presupponesse il ripetersi di
condotte distinte o se ad integrare la fattispecie basti un solo episodio di impiego di minore. Ora in
dottrina si reputa che con l’eliminazione del dolo specifico (che si riteneva connesso alla
ripetitività, propria di un’organizzazione diretta al lucro), si tratti di una condotta solo
eventualmente abituale : il reato si consuma con un solo episodio nei confronti di un solo minore,
ma la ripetizione consecutiva non fa si che siano integrati più reati. (Flora, Pittaro, Pistorelli,
Aprile, Del signore. Riviezzo e Romano invece critici).
Ancora prima e più analiticamente, ci si deve domandare se la norma punisca la condotta diretta alla
realizzazione del prodotto, anche prima che il prodotto venga alla luce ed indipendentemente da
esso, se, in altri termini la norma punisca non tanto l’avvenuta produzione, tanto la condotta del
produrre: che è quella in occasione della quale si realizza lo sfruttamento o l’utilizzazione del corpo
del minore, e su cui quindi si concentra l’intero disvalore del fatto (es. lo scatto della fotografia o il
registrare la scena pornografica, il fare esibire i minori -un po’ come il produrre la droga al fine
di….-), oppure la condotta è punibile a titolo di reato consumato solo in presenza dell’avvenuta
produzione.
Si è detto in quale maniera nella ricostruzione delle S.U., Bove, la circostanza della “diffusione”
indirettamente assurga a connotato essenziale della condotta di produzione dell’oggetto
pornografico.
Anche in Cass III, 21 gennaio 2005, Milazzo sulla scia della sentenza Bove, ha affermato che il
reato di produzione di materiale pedornografico è integrato in presenza di elementi concreti del
pericolo di diffusione del materiale, da desumersi dalle circostanze concrete, quali l’inserimento
nell’hard disk del computer delle immagini, dal possesso di materiale pornografico con minori e di
apparecchiature dirette a produrlo, dalle tracce di contatti e scambi con altri di questo genere di
materiale.
Ma anche questa pronuncia sembra confondere il bene giuridico tutelato, cui sarebbe riferibile il
pericolo, con la circostanza di fatto della diffusione, che invece non appare tra gli elementi
descrittivi della fattispecie (salvo che non si voglia intende che la produzione di materiale implichi
una molteplicità di oggetti o una diffusione, che sarebbe realizzata con l’effetto di moltiplicazione
prodotto dall’invio sulla rete internet. Oppure non è escluso che la Cassazione non abbia voluto
affermare la sufficienza della produzione di una sola immagine).
Una sentenza di merito ha condannato un ragazzo aveva scattato delle foto che lo ritraevano
durante un amplesso con la fidanzata e poi le aveva immesse sulla rete, ritenendo la non necessità
dello sfruttamento a scopo di lucro e sufficiente il pericolo di diffusione (appello Perugia 16 giugno
2004) .
Concetto di materiale pornografico
La legge non definisce cosa sia pornografico. Secondo l’accezione comune,
il termine pornografico
è riferito ad esibizioni e rappresentazione dirette plausibilmente ad indurre un eccitamento sessuale.
Ha quindi un aspetto di oggettività in se ed uno relativo all’effetto che provoca in chi lo vede.
Naturalmente il concetto di sessualmente allettante varia a secondo del contesto storico ed
ambientale di riferimento.
Nella pratica può venire in rilievo se sia rappresentazione pornografica soltanto quella che mostri
atti sessuali di qualsiasi forma, cioè contatti con organi sessuali o zone erogene per eccellenza, o se
possono considerarsi di tipo pornografico raffigurazioni di corpi e di scene che senza essere così
smaccatamente di tipo sessuale, alludano al sesso, ed in particolare se basti che le immagini
ritraggano organi sessuali o il pube, diretti a sollecitare eccitazione sessuale.
Si registrano anche su questo punto opinioni discordanti, chè per alcuni il rigore delle pene
dovrebbe portare a circoscrivere il materiale porno alle raffigurazioni di atti sessuali di minori e con
minori, e ciò anche in considerazione del fine della tutela sessuale del minore, intesa come
salvaguardia del suo sano sviluppo psichico e morale.
Secondo la decisione quadro 2004\68 GAI del Consiglio d’Europa, sul contrasto alla
pedopornografia, approvata dal consiglio dei ministri del consiglio europeo il 22 dicembre 2003, il
“materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente un bambino reale implicato in una
condotta sessualmente esplicita, fra cui l’esibizione lasciva dei genitali o dell’area pubica “. La
sentenza della corte di giustizia delle comunità europee, Grande sezione 16 giugno 2005, Pupino, ha
affermato che le decisioni quadro sono vincolanti per l’interprete della legge nazionale.
Secondo la sentenza della Cassazione III, del 22 aprile 2004, Mammone, la natura pornografica
della rappresentazione di minori in pose che ne lascino scoperti integralmente o parzialmente gli
organi sessuali –al fine di distinguerla dal materiale di natura diversa -giornalistico, pubblicitario,
scientifico etc…- deve essere individuata in base alla destinazione ad eccitare la sessualità altrui e
della sua idoneità allo scopo, di tal che, ai fini della configuarbilità del reato ex art. 600 ter c.p.,
rilevano, nella valutazione della natura erotica della performance o della rappresentazione le pose
assunte, i movimenti che esegue il minore.
Nella stessa motivazione ha pure affermato che il reato di sfruttamento della prostituzione minorile
si ha anche ove non vi sia contatto tra il cliente e il minore che si esibisce in una performance,
diretta ad indurre eccitamento sessuale, anche solo ottenuta mediante l’esibizione del corpo
seminudo, con organi sessuali, anche solo in parte scoperti, in pose dalla valenza erotica, ritenendo
che ciò che rileva è invece che un qualsiasi atto sessuale venga commesso dietro pagamento di un
compenso e sia finalizzato ad eccitare la sessualità di chi l’ha chiesta ed è destinatario della
prestazione. Che quindi è irrilevante che chi si prostituisce ed il destinatario si trovino in luoghi
diversi, come quando nell’ambito di una chat line siano collegati in una video conferenza che
consente l’interazione col minore del cliente, che gli chiede di compiere certi atti sessuali. Ha
ricordato che la giurisprudenza non ha mai identificato la prostituzione con l’atto della
congiunzione carnale, che vuol dire commercio di prestazioni dietro denaro (sulla configurabilità
della prostituzione anche da parte dello spettatore passivo, tra le altre Cass. III 200313039
Centenaro, riv.224116).
Il caso riguardava appunto il gestore di un sito internet dal quale alcune ragazze tra cui delle
minorenni compivano atti sessuali su richiesta di clienti utilizzatori della rete mediante web cam
che consentono la videoconferenza.
Realizzazione di esibizione pornografica
È una performance, uno spettacolo che in genere si distingue dal rapporto di prostituzione per la
distanza fisica e l’assenza di contatto tra il performer e il fruitore e non per il numero degli
spettatori o dei clienti. L’esibizione può avvenire dal vivo o in video conferenza o a distanza e
trasmessa via cavo. Nella già citata sentenza Mammone la Cassazione si è soffermata sulla
configurabilità del concorso tra il reato di sfruttamento della prostituzione minorile e di produzione
del materiale pedoponogtrafico (sono molto frequenti casi di esibizioni pornografiche di minori,
dietro pagamento dello spettatore, offerte avvalendosi di servizi internet).
Materiale pornografico
è la rappresentazioni che sopra detta, qualsiasi ne sia il tipo di supporto, cartaceo, informatico, la
pellicola fotografica, e qualsiasi sia il mezzo della sua diffusione o trasmissione, via internet , via
etere etc..
Induzione
Il prima comma, nella versione del 2006, prevede l’applicazione della stessa pena stabilita per chi
produce e realizza materiale pornografico, per chi induca minori a partecipare ad esibizioni
pornografiche.
Attività di persuasione, di determinazione o di rafforzamento del proposito di fare, utilizzare
argomenti persuasivi , rimuovere remore.
Se si intende consumata la fattispecie per effetto della sola avvenuta opera di induzione o se non sia
necessario ad integrarla che il minore l’abbia accolta, e anche l’avvenuta partecipazione del minore
all’esibizione pornografica? Qualcuno sostiene quest’ultima ipotesi, ritenendo che una diversa
interpretazione colliderebbe col principio generale dell’art. 115 c.p., che esclude la punibilità della
istigazione a commettere un reato. Ma va osservato che in questo colui che fa opera di persuasione
non induce il minore a commetterebbe un delitto, quindi non istiga a commettere un delitto, ma
vorrebbe utilizzare il minore per servirsene e commettere un delitto.
Rilevanza del consenso del minore
C’è chi sostiene che il consenso del minore debba assumere una rilevanza discriminante, pena la
incostituzionalità in certi limiti della norma, e che quindi la locuzione utilizzazione vada intesa nel
senso dell’approfittamento di un minore non ancora capace o non idoneo ad autodeterminarsi ad
apprezzare il danno ed il disvalore del gesto, e non ancora libero di determinarsi sessualmente. Chè
-si reputa da parte dei sostenitori di questa tesi-considerare punibile una condotta espressione della
libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale di un ultra quattordicenne, diversamente sarebbero
privato del diritto inviolabile alla libertà sessuale (Cadoppi Commentario delle norme contro la
Violenza sessuale e la Pedofilia, Cedam 2006, pag. 152).
Elemento soggettivo
È necessaria la consapevolezza, od anche il dolo eventuale, circa la minore età della persona
utilizzata per l’esibizione o la produzione del materiale.
Comma secondo : fare commercio (approntare la vendita)
(“Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale di cui al primo comma”.)
Il fare commercio del materiale di cui al primo comma è punito con la stessa pena previste per le
condotte del primo comma medesimo. Chi commercia è il primo della catena della circolazione
dopo il produttore, il cui operato è più vicino alla condotta di immediata lesione del bene giuridico.
Ritengo che poichè fare commercio ha un’accezione chiara ed assoluta, significa porre in essere
una condotta diretta alla vendita, e cioè offrire una bene o un servizio dietro il pagamento di un
prezzo, la stessa offerta di vendita rientri nella fattispecie del secondo comma dell’art. 600 ter,
ancor prima ed indipendentemente della richiesta di un acquirente (mediante la quale si perfezione
la vendita e quindi l’impegno e traslativo della merce).
La norma non richiede un’organizzazione imprenditoriale del commercio. Certamente la clausola di
esclusione la distingue le fattispecie di produzione del primo comma dalla condotta di commercio.
Il fare commercio è una fattispecie assolutamente distinta da quelle di distribuzione, divulgazione e
diffusione, del comma terzo. La non sovrapponibilità è indicata con chiarezza dalla clausola di
esclusione del terzo comma, e quindi il fare commercio non può distinguersi dalla divulgazione solo
per una questione di quantità e può ricadere esclusivamente nel secondo comma.
Comma III, chi distribuisce-divulga-diffonde -pubblicizza il materiale – divulga
notizie per l’adescamento di minori…
(in nota : Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale di cui al primo comma ovvero distribuisce o
divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori è punito con la
reclusione da uno a 5 anni e con la multa da 2582 a 51.6645,00 euro).
Secondo gli orientamenti tracciati dalla giurisprudenza della Cassazione le condotte di distribuire,
divulgare, diffondere e pubblicizzare presuppongono una dimensione pubblica dell’azione del
trasmettere, un numero più o meno ampio di destinatari. La distribuzione avviene verso soggetti
determinati, nella divulgazione la circolazione sfugge alla conoscenza di chi trasmette, e ciò ancora
di più avviene nella diffusione, che si ha quando l’oggetto della trasmissione è già uscito dalla
disponibilità e dal controllo di chi lo fornisce e sia divenuto accessibile ad un numero indeterminato
di persone o a più persone determinate.
Il legislatore nell’introdurre le fattispecie del terzo comma, di distribuzione, (diffusione) e
divulgazione e di pubblicizzazione ha avuto presente soprattutto il fenomeno della trasmissione
informatica del materiale pedopornografico e la convergenza tra il dilagare dei crimini connessi alla
pedofilia e il diffondersi di internet, in poche parole l’effetto diffusivo esponenziale del fenomeno
proprio a causa di internet.
Si è ripetuto che attraverso internet la pedopornogarfia ha finito di essere un fenomeno privato di
una ristretta cerchia di pedofili per diventare un fenomeno capace di coinvolgere ed investire un
vastissimo pubblico di destinatari, anche ignari. La pericolosità dei mezzi che internet offre, sta
proprio nel fatto che consentono la trasmissione ed in maniera anche molto capillare ed invasiva di
immagini e suoni molto suggestivi e pervasivi.
La realtà di tutto ciò ha spinto il legislatore ad un intervento deciso nella materia : nel redigere un
elenco di condotte afferenti al trasferimento del materiale pedopornografico si è preoccupato di non
lasciare impuniti alcun comportamento che comporti o faciliti la circolazione, di non lasciare vuoti
di tutela.
La pratica giudiziaria registra molti casi di circolazione a mezzo internet del materiale, delle
informazioni in questione, e sono proprio i casi di trasmissione e comunicazione a mezzo internet
che danno adito, alle maggiori questioni e ai più ampi contrasti in giurisprudenza e tra gli analisti
delle norme.
Con la modifiche apportate alle norme delle artt. 600 ter e 600 quater attraverso la legge 38 del
2006, il legislatore ha inteso risolvere i problemi emersi negli anni della vigenza dei testi normativi,
per escludere qualsiasi vuoto di tutela (cfr. relazione al ddl governativo 4599, alla camera dei
deputati il 13 gennaio 2004), in attuazione della decisione quadro che prevede la diffusione
distribuzione e trasmissione – decisione quadro GAI del consiglio UE, 68\2004, del dicembre 2003
e la convenzione sul cyber crime del Consiglio d’Europa del 23.11.2001, entrata in vigore l’1
gennaio 2004, che aveva ad oggetto l’incriminazione di una serie di condotte di pedofilia a mezzo
internet).
L’inserimento della locuzione anche per via telematica è servito all’interpretazione degli
elementi costitutivi del fatto, ed inoltre l’espressione fa da eco alle norme processuali, relative alla
fase delle indagini, che prevedono le intercettazioni telematiche e lo svolgimento di attività di
contrasto, anche in via telematica.
Le chat line
Vi è il problema se la trasmissione a mezzo di chat line configuri cessione ex comma quarto del 600
ter c.p. oppure divulgazione ex comma terzo dello stesso articolo : le chat line sono servizi
finalizzato ad intraprendere una comunicazione, bacheche telematiche collegandosi alle quali non si
ha l’acquisizione automatica (divulgazione o distribuzione contemporanea) del materiale
pornografico da parte di tutti i partecipanti pur virtualmente presenti, in quanto deve essere
l’interlocutore destinatario a manifestarsi interessato ad un certo contenuto informativo o prodotto.
In questo caso, le foto, le immagini vengono inviate -ma bisogna considerare che sono comunque
oggetto di pubblicizzazione in rete-a chi ha accettato di riceverle e poi eventualmente di
scambiarle con altri. Il destinatario usa un nick name, dietro cui può celarsi un gruppo di persone.
Secondo un orientamento della Cassazione la trasmissione nell’ambito di Chat line integrerebbe gli
estremi della divulgazione, del comma terzo, in quanto destinarlo sarebbe un pubblico
indeterminato: si realizzerebbe in sostanza una offerta ad incertam personam. Secondo un altro
indirizzo, originariamente minoritario, ma prevalso allorquando è stato adottato dalle SU del 11
dicembre 2002, Cabrini, ha stabilito che ai fini della sussistenza del delitto di DISTRIBUZIONE O
DIVULGAZIONE di materiale porno a mezzo sevizi internet, ex art. 600 ter comma terzo occorre
che il materiale sia apposto in un sito a tutti accessibile, al di fuori di un “canale privilegiato”, o sia ,
comunque propagato ad un numero indeterminato di destinatari, e che quando la trasmissione di
files si realizza attraverso un canale di discussione chat line è necessario verificare se il programma
consenta a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi e documenti contenenti le foto
pornografiche in questione, in modo da essere accessibili a chiunque e da poter essere preso
direttamente, senza rivelare una richiesta; laddove il prelievo avvenga solo a seguito della richiesta
avvenuta nel corso di una conversazione privata , si versa nella più lieve ipotesi di cui al comma
quarto. Secondo la stessa pronuncia rientrerebbero quindi nella previsione del 600 ter c.p. (il
commercio di materiale porno che richiede la predisposizione di una attività d’impresa con
strumenti di distribuzione) la distribuzione, che si configurerebbe come forma particolare di
commercializzazione, integrata dalla diffusione fisica del materiale, mediante l’invio ad un novero
definito o meno di destinatari, la divulgazione e pubblicizzazione, che richiedono sia che la
condotta sia destinata a raggiungere una serie indeterminata di persone con cui l’agante ha stabilito
un rapporto di comunicazione, sia un mezzo di diffusione accessibile ad una pluralità di soggetti. La
cessione occasionale singolarmente effettuata, continua la stessa sentenza, ex comma quarto è
fattispecie per sia natura sussidiaria rispetto a quelle dei commi precedecenti. Pertanto ai fini della
configurabilità del reato 600 ter comma terzo non sarebbe sufficiente la trasmissione a singoli
soggetti ma occorrebbe che sia propagato ad un numero indeterminato di persone; non basterebbe il
mero utilizzo di internet, ma accertare il tipo di connessione telematica distinguendo tra quella
aperta e quella “riservata”. La “pubblicizzazione” dovrebbe rinvenirsi allorquando l’agente
inserisca immagini in un sito accessibile a tutti ovvero le propaghi attraverso usenet inviandole ad
un gruppo lista di discussione, accessibili da chiunque le possa scaricare, ovvero ancora le invii ad
indirizzi di persone determinate ma in successione, realizzando così una serie di conversazioni
private e cessioni (cfr. Cass. III, 3 dicembre 2001 D’Amelio, Cass. III, 14 luglio 2000, Salvalaggio,
Cass.III, 27 aprile 2000 Faedda, III 28 gennaio 2003 Meschini).
In dottrina Picotti, di contrario avviso, ritiene che la definizione di “diffusione di materiale
pedopornografico”, vada inteso come il mettere a disposizione di chiunque indifferentemente, ed a
prescindere dalla sua individualità, il materiale illecito, e che quando ciò avviene mediante servi di
internet non si ha invero un rapporto “personale” o un “dialogo privilegito” tra uomini, ma una
mera relazione meccanica di interconnessione tra macchine, che realizza un fenomeno molto più
grave della cessione diretta tra persone, nella quale la identità è essenziale. L’autore sostiene in
sostanza che il discrimine tra la mera cessione e la “diffusione” sia dato dalla consapevolezza della
identità (in modo più preciso della “distinguibilità”) di chi debba ricevere, e che la chat line, per
l’anonimato dei suoi partecipanti non è mai un dialogo tra persone consapevoli l’una dell’altra. La
legge, osserva Picotti, non fa mai una questione di numero nella distinzione e nella qualificazione
delle fattispecie e che nella chat line non si ha corrispondenza, nè comunicazione personale,
essendo irrilevante la conoscenza personale o la possibilità di farlo, non si ha un rapporto
interpersonale ma una procedura meccanica di collegamento tra sistemi telematici, in cui deve
ravvisarsi il più grave fenomeno della diffusione di cui al comma terzo dell’art. 600 ter.
Art. 600 quater c.p.
Si intitola “detenzione di materiale pornografico.
Colpisce l’area della domanda del materiale
ottenuto utilizzando minori.
La norma ha degli oppositori. Si è parlato di un legislatore che ha preteso di sindacare sul
vizio,
affermando che la condotta di chi detiene non lede direttamente il bene giuridico del detentore,
della privacy e del diritto alla libertà di orientamento sessuale del possessore, che quindi il
legislatore attraverso una tutela ancor maggiormente anticipata del bene giuridico sotteso -(rispetto
alle ipotesi del 600 ter), l’integrità dello sviluppo psicofisico-avrebbe introdotto un delitto ostacolo,
punito come tale al fine di prevenire la condotta di utilizzazione del minore, perché colpendo il
fruitore si ostacola l’offerente del prodotto.
A me sembra che la condotta di chi acquista
consolidi la lesione del bene già cagionata col reato
presupposto, che dunque l’acquisizione sia una speciale forma di
ricettazione, in cui si debba
ravvisare più che altro l’aspetto del beneficiare dello sfruttamento avvenuto del
minore, come un
prolungamento di esso (è una condotta strettamente connessa e consequenziale e che beneficia di
quella illecita che appunto presuppone; Santoro).
Procurarsi
L’individuazione del bene giuridico influisce sull’individuazione delle condotte rientranti nelle
nozione del procurarsi, del disporre o del detenere.
Potrebbe sostenersi che vi rientri ogni condotta diretta ad ottenere il materiale : sia che implichi uno
scambio tra persone, immediato o mediato (a mezzo posta, a mezzo fax, ad esempio un ordine di
acquisto comunque trasmesso, mediante il telefono a mezzo fax, via internet), sia che manchi lo
scambio fisico ed il ricevente ottenga il materiale attraverso una procedura meccanica, servendosi
ad esempio di un servizio internet, o di un distributore automatico.
E’ un delitto a condotta istantanea,
ma ad effetti permanenti, per via della repressione della
successiva detenzione (Pistorelli vi ravvisa l’istantaneità con effetti permanenti).
Disporre (versione della legge del 1998), dal 2006 detenere
Il concetto di disporre, della versione della norma del 1998, è stato osservato, è più sfumato di
quello di “detenere”: preferendo questa alla nozione più diretta del detenere
il legislatore ha inteso
rendere punibile il possesso di immagini ottenuto mediante l’accesso a siti internet.
E’ da considerare se il legislatore abbia anche voluto
punire la consultazione dei siti internet alla
quale non sia seguita la registrazione su dischetto o su disco fisso, in altri termini
se la condotta di
procurarsi materiale può essere ravvisata nella attività di “consultazione di siti internet”, senza
“scaricare” sul computer il materiale.
Ed allora credo che occorra chiedersi
quando può dirsi che vi
sia stata un’utilizzazione del materiale per il fine suo proprio.
Ritengo che la consultazione ripetuta o abituale di siti pedopornografici integri la fattispecie del
procurarsi, poiché la consultazione può essere uno dei tanti modi del procurarsi quel materiale
illecito (l’uso cui esso è funzionale può aversi anche così).
Secondo una sentenza del Tribunale di Brescia, del 24 maggio 2004, non è punito l’essere entrati a
contatto con immagini, l’aver visionato, la consultazione, sicché non sono ravvisabili profili di
responsabilità ove (il computer presenti) la mera traccia della consultazione di una trascorsa
consultazione del web, creata da sistemi di salvataggio automatico del personal computer.
Detenere
La legge 38 del 2006 ha sostituito la dizione dispone con quella detenere
(dispone di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18
Sostiene Cadoppi che
con la sostituzione del termine i giudice non dispongono più di uno strumento che poteva consentire
loro di punire la semplice consultazione del sito pedopornografico, poiché per la punibilità sarebbe
necessario oltre al collegamento ed alla visione il riversamento sul disco fisso del computer o su
altro supporto, chè la detenzione presuppone la materialità dell’oggetto della detenzione.
Ma, può osservarsi, la nozione del detenere in senso giuridico non è riferibile soltanto a cose che
posseggano un’immediata materialità, es. si parla di proprietà o di titolarità di beni immateriali,
Ci
sono beni il cui godimento non passa attraverso una apprensione ed una detenzione in senso fisico,
ed il materiale pornografico mi pare il caso tipico.
Nella ripetizione, per ipotesi continua, di collegamenti a siti dello stesso genere potrebbe
concretarsi il “procurasi”, poiché la detenzione non è essenziale alla funzione propria del materiale
pornografico, potendosene beneficiare anche acquisendone la visione sullo schermo. “La
ricettazione”, con il prolungarsi dell’offesa del bene giuridico, si realizza anche con quel mezzo, in
presenza si intende della intenzionalità.
Aggravante dell’ingente quantità
Introdotta dalla legge 38 del 2006, è riferita al materiale “detenuto” (ove il materiale detenuto sia di
ingente quantità..la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi).
Cadoppi vi vede l’espressione di un diritto penale dell’autore, che colpisce più il pedofilo che la sua
condotta.
Abbiamo già visto che problemi relativi a detto reato attengono anche ad alcuni aspetti processuali,
afferenti alle indagini , alla disciplina ed ai limiti del potere di investigazione della polizia postale
ed alla individuazione dei responsabili dei collegamenti telematici, finalizzati a ricevere materiale, a
pagamento o meno, mediate servizi della rete internet.
Art. 600 quater 1.
E’ stato introdotto dalla legge 38 del
2006, e ne costituisce una aspetto rilevante, in adempimento di
un punto specifico della decisione 2004\68\GAI del Consiglio del Consiglio della Unione Europea
(art.1 lett. B, che definisce la rappresentazione pornografica che riguardi un bambino).
Prevede l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 600 ter e 600 quater
anche quando il
materiale pornografico rappresenta immagini virtuali, ottenute utilizzando immagini di minori o di
parti di esse , ma la pena è diminuita di un terzo.
Definisce al secondo comma le immagini virtuali come immagini realizzate con tecniche di
elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali , la cui qualità fa apparire
come vere situazioni non vere.
La pena è aumentata se il materiale è di ingente quantità non oltre i due terzi.
Non vi sarebbe una vittima reale ma virtuale e ciò induce taluni a pensare che sia
una norma
persecutoria del pedofilo, punito per il suo vizio più che per la sua condotta. Sembrerebbe una ipotesi
dai medesimi elementi strutturale del 600 ter e quater, ma attenuata.
Il patteggiamento è escluso.
III.
INDAGINI ADEGUATE,
OPERAZIONI SOTTO COPERTURA
(e questione dei limiti della sua legittimazione)
Nell’ambito dei crimini commessi con mezzi telematici, le speciali attività sotto copertura, di cui
alla disciplina dell’art. 14 della legge 268\1998, naturalmente si aggiungono alle attività
investigative canoniche ad altre attività investigative adeguate al mezzo tecnologico, come le
intercettazioni tele matiche. Queste ultime possono avvenire o con riferimento all’account o
all’utenza del telefono (nel primo caso l’intecettazione si ha ogni volta che l’abbonato inserisce la
password e il login, indipendentemente dal computer utilizzato, nel secondo caso l’intercettazione
avviene attraverso il doppino telefonico, in occasione del collegamento ad internet. Assimilabile
all’intercettazioni telematica è la duplicazione della casella elettronica : la polizia acquisisce tutti i
messaggi in entrata e talora in uscita della casella oggetto dell’intercetta. Si può incidentalmente
ricordare al riguardo che l’art. 266 bis c.p.p. , introdotto dalla l.547\93, recante norme sulla
criminalità informatica, ha esteso la disciplina degli artt. 266 e segg. alle intercettazioni dei flussi
telematici e informatici. Ed ancora brevemente richiamare la particolare questione, contigua alle
tematiche delle intercettazioni ed alle indagini telematiche in genere, riguardo la necessità del
decreto col quale il pm (il gip, con la legge del 2004 sulla privacy e sulla conservazione dei
dati) formula la richiesta dei tabulati dei flussi telematici ed informatici all’ente di
competenza e la sua motivazione. La Cass., in diverse pronunce (anche a SU, 13 luglio 1998 e del
21 giugno 2000, Tammaro), soffermandosi sulla distinzione tra il concetto della inutilizzabilità di
cui alla previsione dell’art. 191 c.p.p. (non sono utlizzabili le prove acquisite in violazione di divieti
di legge) e quello di nullità in base alla disciplina generale del c.p.p., ha escluso la inutilizzabilità
del decreto privo di motivazione, ritenendolo emesso non in violazione di un divieto (essendo un
atto consentito dalla legge e non essendo comminata una espressa sanzione di inutilizzabilità), bensì
difettoso del requisito della motivazione, posto dall’art. 125 c.p.p. prevede la motivazione come
requisito (essenziale), a pena di nullità, di ogni decreto (si tratta di una nullità di ordine generale).
Ed ha ritenuto che nemmeno la nuova normativa introdotta con legge del 2004 n.45, sulle nuove
regole per l’acquisizione dei dati sui traffici telefonici, comporti la inutilizzabilità dovuta a decreto
immotivato (Cass. IV 24.2.2005, Pietroleonardo, Cass. III, 3 dicembre 2002 , D’Amelio, cit., Cass.
V n.4430, Zefi Ilir. E va ricordata anche la Corte cost. 281\98, sulla non estensibilità della disciplina
delle intercettazioni alla acquisizione dei tabulati).
Le SU con la sentenza del 23 febbraio 2000, D’Amuri, pronunciando sulla competenza ad emettere
il decreto motivato che dispone l’acquisizione dei tabulati, rilevando che questi riguardano i soli
dati esterni e non il contenuto delle comunicazioni, memorizzati in banche dati, e osservando che le
nuove tecnologie adoperate ne effettuano meccanicamente la registrazione (con la formazione di
banche dati, già esistenti presso il gestore della telefonia e non creati dopo la richiesta del giudice),
ma che hanno comunque per la legge sulla privacy 676\96 carattere riservato, anche se nella realtà
sono circondati da poco riservo -lo stesso gestore se ne può servire-, è ritornata ad affermare che è
sufficiente per la loro acquisizione il decreto motivato del pm.., e ha ritenuto l’inutilizzabilità in
assenza di detta richiesta, ex art. 191 c.p.p. Sebbene non espressamente sancita la inutilizzabilità,
ha ragionato, una carenza di motivazione integrerebbe l’acquisizione con modalità lesiva di un
diritto fondamentale.
…….……..
Il legislatore ha riconosciuto che i crimini tecnologicamente connotati come quelli di ci stiamo
occupando possono essere, plausibilmente, accertati non attraverso i metodi tradizionali, ma
quasi esclusivamente attraverso metodi avanzati di indagine informatica, ed allora con la
legge del 1998 , intenzionato a prevenire ed ad accertare i reati di pedofilia (a scovare i pedofili
entrando nelle loro aree di comunicazione e di metterne al riparo le vittime), si è preoccupato di
apprestare alla polizia giudiziaria alcuni peculiari strumenti investigativi -che ne legittimino
l’operato- circondandoli però di limiti, che sono relativi alle modalità operative ed alla competenza.
Questi limiti di indagine e di competenze a mio parere hanno il fine (si impedire un incontrollato
esercizio di poteri d’indagine informatiche, per loro natura invasive della sfera della libertà di
scambio e di comunicazione e della privacy, ma) soprattutto di assicurare l’effettività di questo tipo
di indagine, di assicurare in altri termini che vengano svolte da appartenenti ad organismi di polizia
altamente specializzati ed indirizzate quindi con competenza da “professionisti” esperti, dedicati al
settore, che conoscano l’informatica, ma anche lo specifico linguaggio mediante il quale i pedofili
comunicano, servendosi di servizi informatici. Solo operando con cognizione di causa la polizia può
essere capace di adottare ed elaborare via via, con l’esperienza specifica, metodi realmente utili
all’accertamento e alla prevenzione del maggior numero possibili di crimini nella materia della
pedofilia.
Poiché il mondo del crimine via internet si evolve con il progredire delle tecnologie informatiche
valide investigazioni potranno essere condotte soltanto da operatori al passo con queste evoluzioni.
Tra l’altro soltanto i funzionari ed agenti così addetti ed esperti possono assumono un reale ruolo di
effettivo interlocutore e di propulsori delle attività di direzione del PM..
Deve essere innanzitutto chiaro che l’attività di contrasto si distingue da quella di intercettazione,
perché non si limita a captare ciò che avviene tra altri ma può assumere la forma di una attività di
provocazione. campo dell’azione “di contrasto” della polizia postale e limiti della sua legittimità; ratio delle
condizioni e dei limiti poste per dette attività
L’art. 14 della legge 269\98, mutuando dalla figura dell’agente provocatore, oggetto dell’art. 97 t.u.
stup., in materia di indagini nel settore degli stupefacenti (che consente ad agenti di polizia al fine di
acquisire elementi di prova su quei reati, di procedere all’acquisto simulato, di omettere o ritardare
l’arresto), prevede e disciplina alcune attività di contrasto, finalizzate all’acquisizione di elementi
di prova in ordine a delitti di cui agli artt. 600 bis, 600 ter I,II,III comma e 600 quinquies c.p..
Il primo comma riguarda le attività d’indagine su iniziativa propria del questore o del
responsabile di livello almeno provinciale dell’organismo di appartenenza e prevede che in
questo ambito, al fine di acquisire elementi di prova, previa autorizzazione dell’autorità
giudiziaria, l’operatore può procedere a due tipi di attività di contrasto (riguardano le ipotesi
non telematiche e) che consistono
1. nell’acquisto simulato di materiale pedopornografico e nella partecipazione alle fassi successive
della transazione,
2. nella partecipazione ad iniziative turistiche a scopo sessuale, con minori degli anni 18,
condizioni richieste dallo stesso art. 14 per lo svolgimento di queste due tipi specifici di
attività di contrasto – alcune le precedono altre devono seguire -sono :
-una autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria (una motivazione esaustiva motivata,
dovrebbe dar conto di tutti gli altri elementi richiesti dallo stesso art.14 comma prima),
-che avvengano nell’ambito di operazioni disposte dal Questore o da un responsabile di livello
almeno provinciale,
-che l’operatore (l’agente che acquisti o che si infiltri nel “viaggio sessuale”) sia un ufficiale di
polizia giudiziaria, appartenete ad un ufficio specializzato nella repressione di crimini sessuali o
nella tutela dei minori, ovvero ad una struttura che si occupi di criminalità organizzata,
-il fine, suddetto, dell’accertamento dei soli delitti ex art. 600 bis, 600ter I,II, III comma e 600
quinquies.
Il secondo comma dell’art. 14, riguarda invece le attività di contrasto
di tipo informatico e telematico, assegnati in via esclusiva ad un particolare organo del Ministero
degli interni e della sicurezza della reti della comunicazione, nell’ambito dei compiti di polizia
postale definiti da un decreto interministeriale. In questo ambito, in base allo stesso comma II
dell’art. 14, laddove si debba indagare per acquisizione di elementi di prova in ordine ai reati di cui
agli artt. 600 bis, 600 ter I,II e III comma c.p. e le fattispecie delittuose in oggetto siano compiute
con gli stessi mezzi, possano essere compiute attività di contrasto, sotto copertura, con mezzi dello
stesso genere. In particolare la norma enuncia la possibilità per l’operatore , dietro richiesta della
autorità giudiziaria di
1. attivare siti nelle reti,
2. realizzare o gestire aree di comunicazione o scambi su reti o sistemi telematici o partecipare ad
essi,
3. compiere le attività del comma primo.
Condizioni quindi enunciate dalla norma per il loro compimento sono :
-una richiesta dell’autorità giudiziaria, prevista a pena di nullità,
-l’appartenenza dell’operatore all’ufficio del Servizio di Polizia Postale (nell’ambito delle funzioni
definite con decreto interministeriale), che è un organo del Ministero degli Interni, per la sicurezza e
la regolarità dei servizi di telecomunicazione (un decreto del novembre 1999 ha previsto che
l’organo centrale si avvale degli uffici periferici); la qualifica da parte di chi le compie può essere
indistintamente tanto di agenti che gli ufficiali,
-che l’attività sia diretta all’acquisizione di prove relative ai reati ex art. 600 bis, 600 ter I, II e III
comma e 600 quinquies c.p..
Dunque l’attivazione di siti di contrasto, sulla rete internet deve partire da una richiesta motivata
dell’autorità giudiziaria, che ha ricevuto una notizia criminis. Ma può avvenire che, a seguito di
attività di monitoraggio della rete, la notizia sia venuta dalla stessi organismi di polizia deputati alle
attività di contrasto.
In alcune pronunce sia della Cassazione che di merito è stato ritenuto che l’art.10 della legge 2003
n.228 (recante misure contro la tratta delle persone ), che ha introdotto modifiche a tutta la
sezione dei delitti contro la personalità individuale, abbia integrato l’art. 14 l.98\269 laddove,
facendo espressamente salva la speciale attività di contrasto regolata dallo stesso art. 14, ha
estende a tutti i delitti contro la personalità individuale del libro secondo, capo III, sezione
prima, del codice penale, la speciale attività di copertura prevista per il contrasto del
terrorismo internazionale, di cui al dl 18.10.2001 n. 374, conv. in l. 15.12.2001 n. 438, che
all’art. 4 consente alla polizia giudiziaria di utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura
anche per attivare ed entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione ( in questo
senso Cass. III, 8 giugno 2004 pres. Postiglione, est. Novarese, ricorrente Ganci, e Tribunale del
riesame di Palermo, 28.11.2003, Gullello, su ricorsi avverso il sequestro disposto dal pm del
computer).
33
Altre pronunce della Cassazione hanno invece interpretato la locuzione “fatto salva la speciale
disciplina dell’art. 14 nel senso opposto, cioè nel senso dell’esclusione per i casi di indagine
sottoposte alla disciplina dell’art.14 di questa altra speciale disciplina (Cass. III, 5 maggio 2004,
Gullello, Cass. III, 29 aprile 2004, Bonaiuti, pres. Svignano, Cass. III, 28 gennaio 2005, pres.
Savignano, rel. Onorato, ricorrente Spora).
Intorno alla attività dell’agente c.d. provocatore si incrociano l’aspetto della responsabilità
dell’operatività eventuale di una scriminante con l’aspetto della validità ed utilizzabilità dell’atto
e con quello strettamente connesso e conseguente della possibilità di prosecuzione dell’indagine, e
ricorrono questioni giuridiche relative ad entrambe gli aspetti.
A) Vi è da stabilire innanzitutto se questa attribuzione agli appartenenti a specifici uffici
specializzati di polizia giudiziaria abbia soltanto una funzione scriminante di condotte che
diversamente non sarebbero nè consentite né giustificate ai sensi dell’art. 51 c.p. (l’acquisto di
materiale e la partecipazione alle altre fasi della transazione e la partecipazione alle iniziative
turistiche, nell’esercizio del dovere potere di polizia giudiziaria, la creazione di siti, di ricerca sulla
rete di autori di diretta alla ricerca della prova, alla individuazione dei responsabili ed alla
prevenire di un crimine) oppure se queste attività di contrasto come pure tutte quelle altre possibili
non rientranti nella elencazione dell’art. 14 potrebbero essere scriminate, in base alla regola
generale dell’esimente dell’art.51 c.p.. SE fosse così quell’attribuzione specifica (di competenza a
determinati organi di polizia ed in presenza di certe condizioni) sarebbe diretta in realtà
eminentemente ad esonerare dalla prova della sussistenza della situazione scriminante, oppure il
legislatore avrebbe potuto introdurre un’esimente dai contorni più ampi di quella dell’art. 51 (che
non scriminerebbe la condotta che suscita dal nulla un proposito di reato), ed attribuirla soltanto
alle determinate condizioni dettate.
B) Inoltre molte delle pronunce che hanno ad oggetto attività d’indagine informatiche condotte in
assenza di alcune condizioni indicate dalla legge, ed in sostanza l’interpretazione dei limiti dell’art.
14 in commento ed il problema se le condizioni ivi poste all’esercizio di quello specifico potere
d’indagine (es. la competenza dell’operatore di polizia, l’esistenza di direttive, l’autorizzazione del
PM) siano requisiti di validità dell’atto in senso tecnico giuridico, oppure afferiscono
esclusivamente alle responsabilità penali e disciplinari dell’agente di polizia, senza ripercussioni sul
suo atto d’indagine, ai fini ad esempio della utilizzabilità nel processo.
Mi riferisco ad esempio alle ordinanze della Cassazione, Gullello, Spora, Bonaiuti, cit. ed ad altre
in cui è stato affermato che l’ooperato dell’agente sotto copertura, che abbia identificato
l’acquirente di materiale pedopornografico, non è legittimato, dal momento che l’art. 14 comma
secondo consente le attività di contrasto consistenti nella creazione di siti e nella partecipazione e
creazione di aree telematiche solo per indagini relative a reati di cui agli artt. 600 bis. 600 ter I, II e
III comma e 600 quinquies e non per le ipotesi più lievi della cessione del 600 ter comma IV e della
detenzione di cui all’art. 600 quater, con la conseguenza che la perquisizione ed il sequestro
conseguenti alla identificazione non sono legittime e sono anzi illecite, in base all’art. 191 c.p.p.,
che sanziona con la inutilizzzabilità ogni acquisizione di prova avvenuta contro un divieto di legge).
Ho già anche accennato alla diverso indirizzo della setssa sez. III della Cassazione secondo cui
invece il sequestro del corpo del rreato è atto dovuto, che va disposto indipendentemente
dall’origine della notizia della sua esistenza ed allocazione, in base ad una serie di rilievi , tra cui
l’autonomia della fase dell’apprendimento della notizia criminis da quella delle operazioni, più
strettamente processuali, di acquisizione della prova.
Per risolverli criticamente credo possa attingersi al rigo re logico delle analisi dei giuristi sui
requisiti di validità dell’atto che sia espressione di un potere, anche se evidentemente il legislatore
sancendo la nullità delle attività del secondo comma dell’art. 14 della legge del 1998\269, ha voluto
escludere la possibilità di farne l’uso proprio di esse (è possibile però una conversione dell’atto
nullo, nell’atto di cui esso abbia i requisiti di sostanza e di forma, nella specie come mera fonte
della notizia di reato e non come mezzo di prova?).
Operando comunque, a fronte delle attività c.d. di contrasto, pur sempre i principi generali del
diritto penale, possa intanto attingersi dalle analisi condotte intorno alla figura del c.d. agente
provocatore.
Secondo l’accezione più frequente l’agente provocatore è colui che induce altri a commettere un
reato ed inoltre colui che si infiltra nell’organizzazione per acquisire la prova di crimini, per farne
scoprire i partecipanti e i crimini e far si che sia perseguita e sgominata.
Sappiamo poi che per alcuni penalisti l’agente provocatore è esente da responsabilità, per assenza
di dolo, quando agisce nella convinzione che l’evento non si verificherà.
C’è inoltre la tesi dell’adempimento del dovere di raccogliere le prove dei reati ed individuare
i colpevoli e quella di chi vi si oppone, sul rilievo che l’art.55 c.p.p. non autorizza a
commettere reati .
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Trovo molto importante al riguardo quella giurisprudenza che razionalizzando (a proposito della
scriminante dell’adempimento di un dovere, ex art. 51, spesso invocata in presenza di interferenze
di attività dell’agente di polizia giudiziaria in attività criminali in corso), ha rilevato che, laddove
l’attività dell’agente sia stata marginale, non determinante ed abbia espletato più che altro ad una
funzione di controllo e di osservazione, non è ravvisabile a carico dell’agente alcun profilo di
responsabilità penale, e ciò non perché ricorra la scriminante ma per assenza di incidenza causale
del suo operato.
Riferendo queste considerazioni alle attività di indagine di tipo telematiche condotte dalla
polizia postale, io credo che le pratiche investigative che consistano e si limitino a prendere
contatti, dialogare, ricevere informazioni senz’altro, senza cioè “provocare” o stimolare
l’altrui volontà criminosa non siano fra quelle che hanno bisogno di essere giustificate,
autorizzate, richieste; laddove invece nel corso di queste è necessario alla prosecuzione
dell’indagine compiere una di quelle attività per le quali la legge chiede espressamente le
autorizzazione allora saranno necessarie quelle procedure e quei requisiti previsti dall’art.
14.
Appare aver applicato questo criterio la sentenza della Cass., V, del 19 gennaio 2004, Lagazzo,
che ha ritenuto esulare dall’ambito delle previsioni di cui all’art. 14 della l. 269\98 e non
configurare attività di contrasto (soggetta quindi ad autorizzazione dell’autorità giudiziaria ai sensi
dell’articolo indicato) quella che consista nell’accesso a fini investigativi, di personale della
polizia postale, mediante l’uso di una parola chiave, a file di shering, condivisi , non
accompagnata da acquisto dei prodotti contenuti in detti files.
La sentenza è interessante perché vi si ripete che in questo tipo di metodologie di approccio
(che chiunque utilizzabili mediante la parola chiave ha accesso a particolari files nei quali qualsiasi
utente mette liberamente a disposizione della rete parti prodotti ed a cui ognuno può attingere e
immettere) non vi è alcuna attività simulatrice o provocatoria, o strumentale intrusione nel
mondo dell’illecito, al fine di agevolare la scoperta ei suoi protagonisti, ma soltanto l’acceso ad
un contesto telematico a disposizione di tutti coloro che si avvalgono dello stesso programma.
Gratuita offerta al pubblico, per la quale sarebbe assi singolare che l’adesione aperta a tutti per la
soddisfazione delle loro pruderie fosse inibita o condizionata a particolari autorizzazioni e controlli
proprio ad un agente di polizia, che agisce per arginare nell’interesse pubblico la diffusione di turpi
traffici. La stessa metodologia esclude che siano prospettabili esigenze di segretezza o riservatezza
ala cui tutela è predisposto l’art. 15 della Costituzione , proprio perché l’accessibilità al pubblico è
incompatibile con qualsiasi volontà ed esigenza di riservatezza.
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Nella fattispecie l’agente si era avvalso di un nick name e di un codice identificativo fornito
dal provider, l’identificazione dell’indagato pare fosse avvenuta attraverso i files di log.
Può ricordarsi che l’art. 97 t.u. stup., pone condizioni all’attività d’acquisto della sostanza
stupefacente da parte della polizia giudiziaria, riguardanti il grado ed alla unità di appartenenza
dell’operatore, al suo agire nell’ambito di una operazione anticrimine disposta da autorità di polizia
superiori (non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che al solo fine di acquisire elementi
di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge procedono all’acquisto di sostanze
stupefacenti o psicotrope).
I commentatori hanno osservato che la norma ha rappresentato la codificazione del principio di non
punibilità dell’agente provocatore, cioè dell’agente che al fine di acquisire elementi di prova istiga,
determina o partecipa al delitto, almeno con riguardo all’ipotesi dell’acquisto di sostanza
stupefacente, e ha comportato il vantaggio che quando almeno tutti i presupposti siano rispettati non
dovrà farsi ricorso ai parametri elaborati per la scriminante. Secondo alcuni in quell’ambito
rientrano anche gli antefatti ed i post-fatti, e naturalmente pure l’istigazione del cedente, che non
sia stata seguita dalla consegna.
Cass. 31.3.95 ha ritenuto ricorrere la scriminante, ex art. 51 c.p., dell’adempimento del dovere di
ricercare le prove e di individuare i responsabili nell’acquisto da parte di un agente –non qualificato
ex art.97Altra
giurisprudenza reputa operare la scriminante dell’art. 51 c.p. solo se l’intervento dell’agente è
marginale, di controllo e segnalazione in quanto l’art. 55 c.p.p. pone il dovere di perseguire reati già
commessi non di provocare la commissione di altri al fine di far incriminare gli autori, che tuttavia
occorre stabilire se effettivamente l’operato dell’agente abbia avuto una rilevanza nella causazione
del crimine .
Altra ipotesi di agente provocatore è quella dell’art. 12 quater l.356\1992, che prevede per gli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti a determinate sezioni specializzate, al fine di acquisire
elementi di prova in ordine a reati ex artt. 648 bis e 648 ter, la possibilità di sostituire o di
procedere in modo da ostacolare l’identificazione di denaro od altra utilità, provenienti da quel tipo
di reati e, al fine di assicurare le prove di reati in materia di armi di nasconderle, acquisirle cederle.
Ci si può chiedere se accedendo ad una di queste soluzioni “scriminanti” della condotta
dell’agente provocatore anche nel settore di cui ci stiamo occupando, laddove dovessero
mancare le condizioni dell’art. 14 ma fossero ricorrenti gli estremi di una situazione
scriminante, l’operato dell’agente sotto copertura, per ipotesi che chieda al “provocato” di
cedergli materiale pornografico, risulterebbe giustificato.
Acquisto simul
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