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ANGILERI Sergio, PETRUZZELLA Marina, "INFERNO DEGLI ANGELI"
( è un blog di FRASSI Massimiliano ), i giornali LA REPUBBLICA e L'ESPRESSO, la
confusione e l'ignoranza tuttora irrisolta sui temi PEDOFILIA, PEDOPORNOGRAFIA,
PEDOPORNOFILIA e IAD ( IAD= "Internet Addiction Disorder", cioè
"Sindromi di dipendenza in Internet" ) da parte di molti
che con tali realtà devono tuttavia lavorare. Il turbamento e la grezza
emotività che ne consegue nelle persone psicologicamente impreparate a stare,
come si deve, cioè freddi, acritici, neutrali e con cuore fermo, a contatto con tali impegnative realtà e tali
si sono rivelati, nell'orrida vicenda riportata in questa pagina web, fra gli altri, alcuni approssimativi operatori giudiziari (poliziotti e magistrati), sociali e mediatici. Questi sono alcuni degli
elementi emersi nella grottesca vicenda qui esposta.... [ continua
]
Oppure:
VAI SUBITO ALL'INDICE DELLA PAGINA PER APPRENDERE SUBITO I FATTI E VISIONARE
DOCUMENTI, PERIZIE, PROVE OGGETTIVE, CHE DIMOSTRANO LA SCANDALOSA DIVERGENZA FRA I
FATTI DIMOSTRATI E LE ASTRATTE INTERPRETAZIONI DI PETRUZZELLA E LE DIFFAMAZIONI
DIVULGATE IN INTERNET E SUI MEDIA E DOVE SARA' ANCHE POSSIBILE LEGGERE
INTEGRALMENTE LA SENTENZA SCRITTA DA MARINA PETRUZZELLA
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 05 -
Novembre - 2008
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INDICE
CRONOLOGICO
DI FATTI
ED EVENTI
E LE PERIZIE
E LE
DOCUMENTAZIONI
RIFERITE AD ESSI
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EVENTI
E FATTI |
PROVE, PERIZIE,
RIFERIMENTI DOCUMENTATI |
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1998/2000
Il
comportamento che diverrà oggetto di accusa
Il Dott.
Angileri, riferendosi a diversi casi in sua cura, di persone con
comportamenti propri dell'area pedofilica e/o pedopornofilica, decide di utilizzare
siti Internet dedicati a questo tema, volendo ivi acquisire per lettura
e copiatura, tutti i testi pubblicati in quei siti e quelli ricavabili dalle
chats, forum, mailing lists, newsgroups ecc. con lo scopo di verificare e
approfondire una sua ipotesi diagnostica e terapeutica- L'accesso a quei siti era per
lo più libero e gratuito. Era in alcuni casi invece richiesto il pagamento online con
carta di credito, per ottenere la password e il diritto di accesso. - Entro
quei siti, oltre i testi di cui sopra, erano però presenti anche grandi quantità
di immagini pornografiche -
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*
Vedi
periodo
1998/2000
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* 1998/2000
La
ricerca e la raccolta dei dati in Internet
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* 1998/2000
Il metodo adoperato per la ricerca e raccolta dati in Internet
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* 1998/2000
Trattamento
dei dati ricavati in Internet
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* 1998/2000
Pagamento online per la ricerca dei dati
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Natale/Capodanno
2000 Le
foto che saranno definite in seguito come "pornografiche" !
Il Dott. Angileri e Giusi, la sua partner di allora, vanno a trascorrere le
festività natalizie del 2000 a Berlino, in casa di una famiglia amica, composta da
marito, moglie e una figlia, Roland, Elfi e Susy, allora di circa due o tre
anni.
- I genitori della bimba amavano, in genere, fare molte foto dei vari eventi della
loro vita e ne scattarono diverse anche in quelle festività - Usavano anche
lasciare stare nuda la bimba per casa e in alcune foto Susy compare
infatti nuda, in decenti e normali situazioni domestiche, anche in braccio
alla mamma.
Si
riferisce qui questo evento, perchè queste
foto saranno in seguito sequestrate e poi definite dalla impiegata del
Ministero della Giustizia, Marina Petruzzella, che svolge mansioni di gip
al Tribunale di Palermo, per propria personalissima convinzione, come "foto pornografiche"!
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Foto di famiglia
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* Natale/Capodanno 2000
Foto
della vacanza
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* Natale/Capodanno 2000
LE
FOTO, CHE IN SEGUITO LA PETRUZZELLA, NELLA SUA PERCEZIONE IMMAGINATIVA, SI PERMETTERA'
DI DEFINIRE: "PORNOGRAFICHE" !
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15.aprile.2003 L'accusa
contro il dott. Angileri Viene
notificato al Dott. Angileri un avviso di indagine nei suoi confronti.
Egli, infatti, era stato intercettato in Internet, nell'anno 2000, durante alcune sue consultazioni dei siti
suddetti. La giustificazione di quelle intercettazioni era data dal fatto
che, essendo proibito dalla Legge art. 600-quater, il "volontariamente procurarsi e detenere
pedopornografia", tutti coloro che
accedevano a quei siti venivano intanto automaticamente sospettati, già per il
semplice fatto che accedevano a quei siti, di volersi
procurare o detenere pedopornografia. E' quindi, purtroppo, prassi delle
istituzioni italiane, in questo ambito, procedere a notifiche di indagini,
attuare perquisizioni e sequestri, già solo a partire dalla constatazione
della semplice consultazione dei siti a carattere pedofilo, prima ancora di
avere qualsiasi elemento che provi se la legge è stata violata, in quanto la
semplice navigazione e consultazione dei siti in Internet, non è una
condotta illecita, perchè non vietata da nessuna legge - In quell'occasione
viene infatti effettuata una perquisizione del suo studio professionale e
vengono sequestrati dei computer, vari cd e videocassette e vario
materiale, ai fini dell'accertamento di una eventuale violazione di quella
legge: la violazione consiste, si ripete, nella detenzione e nel possesso della pedopornografia
e non nella navigazione e consultazione di qualsiasi sito esista in Internet - Su tutto il materiale sequestrato vengono effettuati controlli e perizie,
per verificare se il Dott. Angileri, consultando legalmente siti pedofili
in Internet, si è volontariamente
procurato o detiene pedopornografia, la quale rappresenta il contenuto
illegale, presente insieme ad altro contenuto invece legale e consentito (
chats, forum, newsgroups, testi, pubblicazioni, pubblicità editoriale ecc.
), di quei siti. Come si vedrà, tali controlli e
perizie dimostreranno che il dott. Angileri non deteneva e non possedeva
pedopornografia, mentre dimostreranno quanto mai negato: cioè la libera e
legale consultazione (non esiste, ripetiamo, una legge che proibisce la consultazione)
dei siti dedicati a pedofilia e il conseguente involontario e automatico
transito anche dei contenuti di immagine di quei siti. Dimostreranno,
inoltre, che i contenuti di immagine, indesideratamente affluiti nel
computer, come conseguenza automatica della legale consultazione di quei
siti, erano stati tutti e completamente cancellati ed eliminati a mezzo del
"cestino" del computer.-
In attesa dell'esito
della perizia sui computer, intanto il Dott. Angileri volle recarsi dal Pm
Altobelli, incaricato per quella vicenda, a rendere spiegazione spontanea
dei fatti. A destra è possibile leggere il verbale delle dichiarazioni rese
dal Dott. Angileri il 20.10.2003
Qui
a destra è possibile cliccare per prendere visione, inoltre, dei verbali
delle perizie effettuate su tutto il materiale sequestrato, a dimostrazione
di quanto detto.
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*
La
contestazione giudiziaria
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* La Legge Art. 600-quater
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| * Il documento relativo alla
perquisizione e al sequestro, avvenuto il 15.aprile.2003
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* Verbale delle dichiarazioni
spontanee rilasciate dal Dott. Angileri al pm Altobelli, il
20.ottobre.2003
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*
LA
PERIZIA CHE DIMOSTRA CHE NEI COMPUTER E ALTROVE, NON E' STATO TROVATO NULLA DI
ILLEGALE O ILLECITO, MA SOLO LA PROVA DELLA NON VIETATA CONSULTAZIONE DEI
SITI DEDICATI A PEDOFILIA E LA PROVA CHE TUTTE LE IMMAGINI AUTOMATICAMENTE
AFFLUITE NEL PC, SONO STATE CANCELLATE
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* Altra
relazione della perizia fatta nell'ottobre 2003
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11.febbraio.2004 La
seconda perquisizione e sequestro
In attesa dell'esito delle perizie di cui sopra, viene intanto notificato al Dott.
Angileri, presso il suo studio/abitazione, un
secondo avviso di indagine nei suoi confronti, sempre per gli stessi
motivi ed effettuano una seconda volta perquisizione dello studio e sequestro di
altro materiale e di un nuovo computer che frattanto il Dott.
Angileri aveva acquistato, dopo il sequestro dei precedenti - Anche questa
volta tutto sarà sottoposto a controlli e perizie. In questa seconda
perquisizione, furono sequestrate le foto della festività natalizia del
2000 a Berlino. Queste foto, tra l'altro, erano anche presenti nel computer,
perchè scansionate e memorizzate, dal dott. Angileri, nel proprio album
fotografico nel computer stesso.
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* Vedi documento
relativo a questa seconda azione
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23.febbraio.2004 L'attribuzione
della multa
Il pm Altobelli, visto l'esito delle perizie sul materiale sequestrato, decide di infliggere, al Dott.
Angileri, una multa di Euro
6971, a causa delle sue consultazioni Internet, considerando tale
comportamento, a suo parere, comunque una violazione dell' art. 600-quater, poichè,
anche se non era risultata presente nessuna detenzione di materiale
pedopornografico, come dimostrano le perizie, risultava però confermato il
fatto che,
come conseguenza automatica delle consultazioni di quei siti, vi era
stato, anche se solo temporaneamente,
transito nei
computer di immagini pedopornografiche, che prima di essere state
cancellate, avevano quindi risieduto nel computer in forma allocata anche se
solo per un secondo. Infatti dalle perizie risultava
che tutte le immagini pornografiche automaticamente entrate nel
computer come inevitabile conseguenza della legale consultazione di quei
siti,
risultavano tutte immediatamente cancellate
dal Dott. Angileri. Ciò era dimostrato dal fatto che non ne erano state
trovate memorizzate nel computer, ma si era dovuto recuperare con sofisticati mezzi, tutto ciò che
era stato cancellato ( i files cancellati che vengono poi recuperati si
chiamano "files non allocati"). Infatti tutto ciò che si cancella in un computer
per mezzo del "cestino", è recuperabile da parte di esperti, perchè rimane, sebbene non più visibile, nè accessibile,
nè utilizzabile, in una zona del disco che si chiama "zona dei files
non allocati". Nonostante che la perizia aveva dunque dimostrato niente
altro che la non vietata consultazione dei siti e il momentaneo automatico transito delle immagini
tutte cancellate, il pm Altobelli egualmente aveva deciso per la multa,
volendo così "castigare" la permanenza nel computer, fosse anche solo per un
istante, delle immagini pedopornografiche. Tale decisione passa al gip Scaduto per essere
confermata o rigettata.
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* Il
pm Altobelli Antonio, infligge una multa di € 6971
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* Documento
relativo alla decisone del pm Altobelli
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06.Luglio.2004 Il
maldestro tentativo della polizia postale di considerare come pornografiche
le foto di famiglia
Fin qui, la pù o meno condivisibile disquisizione
sul fatto se è violazione dell'art. 600-quater, oppure no, il transito in un
computer di pedopornografia, fosse anche se per un solo istante. Ma da quel
punto in poi, invece, inizia la parte orribile di questa vicenda, la parte
nella quale si materializza la violenza e l'abuso delle istituzioni.
Infatti, in attesa della valutazione del gip Scaduto, intanto al Dott. Angileri viene notificata una
inspiegabile convocazione presso la polizia
postale di Palermo, per essere interrogato ( poi si saprà che questi
volevano interrogarlo circa le foto che erano state sequestrate, dove la bimba Susy compare
nuda in alcune di esse,
intestarditi sul fatto che non avendo trovato, con le perizie, nulla di
eclatante a carico, almeno
quelle foto dovevano essere considerate illecite !!! ) - L'avvocato
Carmina, difensore del Dott. Angileri, rileva una irregolarità nel loro
modo di procedere e quindi il loro meschino tentativo di incolpare comunque il
Dott. Angileri di qualcosa che avesse a che fare con quelle normalissime
foto di famiglia, cade nel nulla di fatto - Si resta intanto in attesa di sapere se la
decisione di multa, di Altobelli, sarà confermata o meno dal gip Scaduto
|
* Vedi documento
relativo a questo episodio
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25.giugno.2005 Un
editore si interessa ad un articolo scritto dal dott. Angileri. L'articolo, in
seguito, sarà da Petruzzella definito: "manifesto ideologico a favore della pedofilia"
!
Durante quel periodo di attesa, casualmente il Prof. Massimiliano Fanni Canelles,
medico chirurgo, responsabile di varie attività di
volontariato anche a favore dell'infanzia, responsabile di commissioni
scientifiche per l'edizione di lavori in riviste specializzate, avendo
letto un breve articolo di note sul tema pedopornofilia, che il Dott.
Angileri aveva pubblicato in Internet, nel suo sito, come breve sommario di appunti
relativi alle riflessioni che stava facendo nello sviluppo della sua
teoria sull'argomento, gli chiede il consenso per pubblicare quel breve
articolo sulla rivista Socialnews. Il Dott. Angileri diede il consenso.
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* La e-mail di richiesta di
consenso e la sua risposta
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* L' articolo scritto dal
Dott. Angileri come fu pubblicato
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16.settembre.2005 La
multa viene confermata
Il gip Scaduto, che doveva confermare o meno la decisione della multa, che
Altobelli aveva presa nel febbraio 2004, decide di confermare la multa.
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* Il
gip Scaduto conferma la multa di € 6900 ca.
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*
Vedi il documento relativo alla decisione del gip Scaduto
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Settembre/Ottobre
2005
Il
dott. Angileri si oppone alla multa e decide di procedere verso un vero e proprio
processo, pur di ottenere giustizia, cioè l'archiviazione della vicenda
Dopo la conferma di
Scaduto, considerando che la Legge 600-quater definisce illegale soltanto
il comportamento di volontario procacciamento e detenzione di
pedopornografia e non proibisce assolutamente la semplice consultazione
dei siti in internet, di qualunque sito si tratti, e considerando che la perizia sul materiale sequestrato
aveva confermato esclusivamente la consultazione dei siti e il
TRANSITO TEMPORANEO anche di pedopornografia, INVOLONTARIO, perchè determinato
dagli AUTOMATISMI DEI MECCANISMI INFORMATICI e comunque TUTTA SEMPRE
IMMEDIATAMENTE CANCELLATA E MAI USATA IN NESSUN MODO e ritenendosi quindi,
il Dott. Angileri, del tutto estraneo al comportamento vietato dalla
legge, egli decide di rifiutare di accettare la colpa implicita nella
multa inflittagli e decide di opporsi, autoconducendosi ad un vero e
proprio processo penale pur di ottenere la giusta archiviazione della
vicenda, volendo riconosciuto il proprio comportamento per quello che era,
cioè un comportamento legale, professionalmente giustificato dalla
volontà di ricerca, in Internet, di dati testuali relativi alle patologie
da egli spesso trattate - Fatta l'opposizione, il tribunale
stabilisce il processo richiesto e voluto dal Dott. Angileri, per il 2007,
assegnandolo ad un gip di nome MARINA PETRUZZELLA ( ! ) - Per potersi fare
un'idea della personalità di questa singolare persona, cioè la Marina
Petruzzella, si può
prendere visione dei due documenti a lato allegati.
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*
Il
Dott. Angileri si oppone alla accusa implicita nella multa e si conduce, per
sua volontà, ad un vero e proprio processo penale
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* Ottobre 2007:
in un convegno
al CSM, dichiara psichiatri e psicologi incompetenti e quindi afferma che
l'onere della valutazione della personalità altrui, spetta
ai magistrati !
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* Gennaio
2008:
decide di condannare delle persone, prima ancora del processo, sulla
base delle proprie valutazioni personali - Poi si giustifica,
autodichiarandosi troppo stressata !
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Maggio
2007 Preparandosi per il
processo, l'avvocato difensore ritiene utile nominare un perito
informatico di parte, che esamini a sua volta il materiale sequestrato e
possa con tale perizia testimoniare al processo. Viene nominato l'Ing.
Fiorella.
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* Fase
dell'opposizione e del processo voluto dal Dott. Angileri
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* Dichiarazioni dell' Ing. Fiorella dopo avere
effettuato la sua perizia
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Giugno
2007 La
gip Petruzzella fa periziare per la seconda volta tutto il materiale sequestrato
al dott. Angileri
La gip Petruzzella
decide di sottoporre di nuovo tutto il materiale sequestrato, ad una
seconda perizia informatica e nomina i periti: come si può
vedere dagli esiti, questa seconda perizia non fa altro che replicare gli
esiti della prima.
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* LA
SECONDA PERIZIA INFORMATICA, DISPOSTA DA PETRUZZELLA, CHE REPLICA GLI ESITI
DELLA PRIMA CHE ERA GIA' STATA FATTA DALLA POLIZIA POSTALE DI PALERMO: CIOE'
NULLA DI ILLECITO O ILLEGALE, MA SOLO LE PROVE DELLA LEGALE CONSULTAZIONE DEI
SITI E DELLA SUCCESSIVA CANCELLAZIONE TOTALE DI TUTTE LE IMMAGINI
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Settembre/Ottobre
2007 La
gip Petruzzella fa periziare per una terza volta tutto il materiale sequestrato
e propone una perizia psichiatrica, a cui il dott. Angileri accetta di sottoporsi
La gip
Petruzzella,
visti gli esiti della seconda perizia informatica, che altro non erano se
non una replica degli esiti della prima fatta dalla polizia postale di
Palermo, insoddisfatta del fatto che in nessun modo si riusciva a trovare qualche
grave colpa o reato da addebitare al Dott. Angileri, tuttavia accanita a volere trovare a
tutti i costi qualcosa di eclatante da addebitargli, dispone una terza
perizia informatica su tutto
il materiale sequestrato e in più propone una perizia psichiatrica sul
Dott. Angileri, per cercare di addebitargli, quanto meno, magari qualche vizio mentale (
! ). Il Dott. Angileri aveva diritto e facoltà di accettare o rifiutare:
tuttavia, certo della propria integrità, andando contro il parere di tutti
gli avvocati e gli esperti sul funzionamento della magistratura italiana, i
quali ritenevano rischioso assecondare la Petruzzella, accetta di sottoporsi alla perizia psichiatrica,
pur di non lasciare alla Petruzzella nessun margine per inventarsi qualche
mostruosità, senza prove documentali. Il dott. Angileri aveva attentamente
osservato la Petruzzella durante le udienza e capì che con quel tipo di
persona era più pericoloso lasciarla libera di fantasticare.
Sottoponendosi, invece, alla perizia psichiatrica, si costringeva la
Petruzzella a dovere tenere conto degli esiti della perizia stessa, che
certamente il dott. Angileri non temeva.
Purtroppo, invece, si dovrà poi constatare che nonostante
le prove peritali e l'esito dell'esame psicologico del tutto favorevole al
Dott. Angileri, la Petruzzella con indomita arroganza deciderà senza tenere
in alcun conto gli esiti di tutte le perizie fatte, sia quelle informatiche
che quella psicologica!
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*
LA
TERZA PERIZIA INFORMATICA, DISPOSTA ACCANITAMENTE DA PETRUZZELLA, CHE REPLICA
ANCORA UNA VOLTA GLI ESITI DELLE DUE PRECEDENTI
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*
IL DOTT. ANGILERI
ACCETTA DI SOTTOPORSI A PERIZIA PSICHIATRICA, certo di se stesso, pur di non lasciare a
Petruzzella nessun margine di arbitraria interpretazione, non suffragata da prove
documentali: il dott. Angileri dunque si lascia periziare, per inchiodare la
Petruzzella alla prova dei FATTI e distoglierla dalle sue fantasie. Si vedrà
poi, purtroppo, che nonostante tutto, la Petruzzella arrogantemente non terrà conto nè
delle perizie informatiche, nè di quella psichiatrica
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*
ESITO
DELLA PERIZIA PSICHIATRICA, CHE DIMOSTRA LA ASSOLUTA INTEGRITA' DEL DOTT. ANGILERI
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* Vedi esito e parere
del perito psichiatrico suppletivo, Dott. Varia
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* Vedi deposizione del perito
della terza perizia informatica sul materiale sequestrato
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10.Dicembre.2007
La
gip Petruzzella emette una sentenza sconclusionata, completamente scollegata
dai fatti accertati e solo motivata dalle sue proprie personali impressioni emotive
sulla vicenda
Alla fine, nonostante che gli esiti della terza perizia informatica non
erano altro che la replica degli esiti delle prime due e che l'esito della
perizia psichiatrica assolutamente confermava la perfetta integrità del
dott. Angileri, dopo ripetute audizioni e valutazioni di periti e testi, come se si
stesse facendo un processo internazionale di mafia o terrorismo,
nonostante che da ben tre perizie informatiche e una psicologica nulla di
più o di diverso, rispetto a quanto aveva già riscontrato nel 2003/2004
il pm Altobelli, fosse emerso a carico del Dott. Angileri, la "inqualificabile" Petruzzella emette una sbalorditiva sentenza,
completamente fuori qualsiasi possibilità di comprensione, sia sul piano
logico, che secondo buon
senso, visti i fatti in oggetto alla vicenda, accertati e
documentati da prove e perizie, che sicuramente,
a detta di diversi avvocati e magistrati che l'hanno commentata, farà
storia negli annali della giurisprudenza. -
Vedi
circa la sentenza |
TESTO DELLA
SENTENZA, COMMENTI E DOCUMENTI ALLEGATI.
Si vedrà,
leggendola, che questa incredibile sentenza, è motivata da questo personaggio,
la Petruzzella, esclusivamente sulle proprie interpretazioni fantasiose dei
fatti e non sui fatti così come dimostrati dalle perizie. Sulle proprie fantasie
e suggestioni sul dott. Angileri. Petruzzella motiva la sentenza secondo
la realtà che ha nella sua mente, disinteressandosi del fatto che questa
non coincide con la realtà accertata dalle perizie e dalle testimonianze.
Mostra così, una preoccupante distorsione percettiva
della realtà oggettiva, deformando, nella propria fantasia, normali foto di famiglia in pornografiche
e un breve articolo sulla pedopornografia, scritto dal dott. Angileri e vagliato
e pubblicato da eminenti esperti, in "manifesto ideologico
a favore della pedofilia". Petruzzella presume, dunque, di potere sostituire le prove peritali
e le testimonianze dei periti, con le proprie convinzioni e suggestioni personali
e sentenziare non sulla base dei FATTI dimostrati, ma sulla base delle proprie
idee e convinzioni, tutte diverse e contrarie agli esiti delle perizie.
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11.Dicembre.2007 Vengono
fornite, alla stampa nazionale, notizie amplificate sulla vicenda
Il giorno dopo, 11.12.2007, con una velocità sbalorditiva, viene pubblicata
la notizia di questa scandalosa sentenza su tutti i maggiori giornali italiani, viene
divulgata ripetutamente sui telegiornali, viene divulgata su vari blogs in
internet, amplificata e distorta in modo tale da farla sembrare una vicenda
mostruosa, con una risonanza degna di eventi di mafia o terrorismo, tale che nulla ha a che fare con ciò che invece è, nella banalità
di una condotta che al massimo della sua gravità, se pure fosse stato vero, potrebbe
riguardare semplicemente l'avere visionato ( non conservato, posseduto,
catalogato o
altro, ma semplicemente visionato!!! ) in internet delle immagini pedopornografiche
e niente d'altro o di più.
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Vedi
gli articoli diffamatori sui giornali, stampa, blogs in Internet. In particolare
il blog di un certo Massimiliano FRASSI, che è stato più volte invitato
dal dott. Angileri a corredare con un link a questo web, l'informazione che
fornisce, affinchè i lettori possano prendere visione dei documenti e delle
prove e non leggere soltanto l'articolo diffamatorio apparso sulla stampa.
Frassi non ha eseguito la richiesta e in seguito sarà citato per reiterata
diffamazione dolosa.
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12.Marzo.2008
Marina Petruzzella deposita ufficialmente la sua SENTENZA
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INDICE DELLA SENTENZA
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Aprile/Maggio
2008 Il
dott. Angileri ricorre in Appello
Ovviamente il
Dott. Angileri si oppone al "guasto" implicito nella decisione
della Petruzzella, in quanto avendo già deciso opposizione, nel 2004/2005
alla multa inflittagli, essendo voluto andare ad un processo alla ricerca
dell'affermazione della verità e avendo incontrato, invece, nelle aule
del tribunale di Palermo, anzichè una serena valutazione dei fatti, qualche serio e preoccupante "problema"
del funzionamento personale, anche al di fuori della sua attività professionale
di psicoterapeuta, altro non poteva fare che ricorrere in Appello e
incrociare le dita, perchè ormai molto sfiduciato sulla
"Giustizia" ( ma che cosa è??? ), dopo avere avuto un assaggio di che cosa si può
incontrare non appena ci si immette nel labirinto della così detta
"giustizia italiana". L'udienza di Appello è stata fissata per
il Febbraio 2009 -
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Opposizione
in Appello |
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DESCRIZIONE
SINTETICA DEGLI EVENTI E DEI FATTI
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VIVA
L' ITALIA !
¶
Stesura delle prime ipotesi di ricerca
sulla pedopornofilia
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1998:
Il
dott. Angileri correda
lo studio professionale di computers e connessione in internet.
Comincia a
costruire il sito web professionale
www.psicoterapia-palermo.it
destinato a informazione e consulenze
on-line.
1999/2000:
In
seguito al trattamento di diversi casi di IAD (Internet Addiction
Disorders),
cioè disturbi in persone che rimangono patologicamente dipendenti da internet e
in particolare al trattamento di diversi casi di persone affette da dipendenze da pedopornografia
in internet, nota una caratteristica ricorrente, rispetto alla quale sviluppa
particolare attenzione.
La caratteristica
dal dott. Angileri osservata e che lo indusse all'approfondimento, era quella
descritta qui a lato.
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Il Dott. Angileri riscontrava
in quegli anni, ormai con una significativa ricorrenza,
"dipendenza
e/o forte predilezione, A volte anche senza dipendenza, verso la pedopornografia"
"in
un numero significativo di suoi pazienti che non presentavano assolutamente i tratti
psicopatologici tipici della pedofilia e che era in trattamento per ragioni
estranee a questa categoria di disturbi"
e
spesso nemmeno dei disturbi psichici ad essa correlati di solito.
Cominciò
ad ipotizzare, allora, la possibilità di
"un
quadro di personalità intermedio"
(
da
lui ipotizzato come"pedopornofilia essenziale"
),
non ancora classificato fra quelli noti,
collocabile fra
il disturbo "IAD" vero e proprio e
la vera e propria Pedofilia e decide, avendone il
diritto e il dovere in quanto psicologo,
sanciti anche per legge, di avviare un tentativo di
ricerca e raccolta di dati, a mezzo di Internet,destinati ad essere in seguito
organizzati per una vera e propria ricerca scientifica, riferita a quanto stava ipotizzando.
Per
conoscere cosa prevede la legge che definisce le attività che può e deve
svolgere uno Psicologo:
[
vedi Legge Professione Psicologo
]
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Vedi il concetto che riguarda il "
DIRITTO DI ESERCITARE LA RICERCA NELLA PROPRIA PROFESSIONE" (Scriminante),
in contrasto con quanto fatto contro il dott. Angileri
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Dato
che il dott. Angileri aveva deciso di approfondire l'ipotesi di quella che poi
avrebbe chiamato
"pedopornofilia essenziale", aveva necessità di raccogliere dati da un campione
di persone pedopornofile, cioè morbosamente attratte e dedite alla
pedopornografia, dati che riguardassero la loro organizzazione cognitiva e
ideativa, oltre che affettiva e comportamentale, per poter poi cercare di desumerne delle ulteriori
ipotesi a sostegno della verifica di un probabile quadro psicologico intermedio
fra quelli noti. Questi dati, che riguardavano
le configurazioni ideative di pedofili,pedornografi e pedopornofili,
erano presumibilmente ricavabili
nei siti dediti a pedofilia e pedopornografia, dalle sezioni dedicate alle
pubblicazioni di testi, proclami, informazioni, chats, fora, newsgroups e
mailing lists. Il Dott. Angileri aveva deciso di accedere in quei siti (
accedere in qualsiasi sitè un atto assolutamente legale e non vietato da
nessuna legge ), per usufruire dei contenuti delle sezioni dedicate quindi
alla pubblicazione di scritti e testi.
Un gruppo significativo di
pedopornofili da assumere a campione di ricerca, reale e in carne ed
ossa, era impensabile, quindi decise di sfruttare Internet come luogo di
"residenza" di un certo, vasto ed eterogeneo gruppo di
pedopornofili e pedofili, con lo scopo di acquisire dalle loro chats,
mailing lists, newsgroups e pubblicazioni, quante più configurazioni
ideative e cognitive fosse possibile. Per "configurazioni ideative"
si intende: contenuti del pensiero e del discorso, struttura del pensiero e
del discorso, frequenze e ricorrenze di temi, significati, princìpi e
valori e così via. Dall'esame di codesti testi ricavabili da Internet,
pensava, il Dott. Angileri, di trarne una prima visione di insieme di dati
riferibili agli stili cognitivi e ideativi di quelle persone, da elaborare
analiticamente secondo i modelli cognitivisti e per quanto possibile, anche
secondo modelli analitici della psicologia clinica. Tale prima visione di
insieme sarebbe stata la base teorica, abbinata alla stesura delle ipotesi
di partenza, necessaria per presentare ufficialmente, in seguito, l'impianto
della ricerca scientifica. Tale presentazione sarebbe avvenuta in sede di
congresso oppure direttamente in sede di uno degli istituti attinenti alla
specializzazione del Dott. Angileri.
Al
più presto il Dott. Angileri pubblicherà, anche nel suo sito, un dettagliato articolo dove
sarà esposta in modo compiuto, la teoria da lui elaborata, le ipotesi che
potranno essere oggetto di ricerca, dettagli su diversi casi da lui trattati
e riferimenti bibliografici.
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Le
newsgroup, i portali, i siti web, le aree in internet, dal dott. Angileri cercate per tentare
di entrare in possesso di informazioni e dati testuali, contenevano, però, sia questi
dati in forma testuale e/o in forma di dialoghi, comunicazioni, scambi di
opinioni e proclami tutti presenti nelle chats, mailing list, gruppi di
discussione ecc. e sia numerosissimi files immagine a contenuto parafilico.
Il
suo ingresso in queste aree internet era destinato esclusivamente a tentare di
reperire e procurarsi dati
testuali, ricavabili sia dalle informazioni e proclami da essi pubblicati, che
dalla copiatura che intendeva fare, di tutti i dialoghi fra essi, presenti nelle
loro chats, newsgroups, mailing lists ecc.
Però, inevitabilmente, volendo
acquisire questi dati-testo, affluivano nel computer,involontariamente, automaticamente e, momentaneamente, anche
tutti quei files-immagini ai testi allegati o comunque presenti in quelle aree
internet.
Questo avviene al di
fuori della volontà del soggetto, già solo per il semplice fatto di accedere nei
siti web, consultarli, navigarvi, perchè per come è concepito Internet ad ogni
navigazione corrisponde l'acquisizione automatica di tutti i contenuti presenti
nel sito in cui si naviga. Per evitare questo, il dott. Angileri avrebbe dovuto rinunciare a quel metodo di ricerca
dei dati-testo, rinunciando alla consultazione di quelle specifiche aree
internet. Ma sapendo che nessuna legge
proibiva l'accesso a quei siti, ( ) non rinunciò, così
subendo il momentaneo e inevitabile transito anche delle immagini,
che subito dopo
cancellava.
Evidentemente e per logica, il TEMPORANEO TRANSITO DOVUTO
ALL'AUTOMATISMO DEL COLLEGAMENTO INTERNET E COMUNQUE LA CANCELLAZIONE, NULLA
HANNO A CHE FARE CON QUANTO PROIBISCE LA LEGGE: cioè "volutamente procurarsi per
detenere"
COMMENTO E RIFLESSIONE:
[[
Ma
proprio questo è il "pomo della discordia" di questa vicenda:
il momentaneo transito in un computer collegato in internet,
di immagini ritenute illecite, che comunque vengono al più presto tutte
cancellate, non trattenute in nessun modo per sè, non cedute in nessun modo, che
non sono state acquistate con denaro, non sono state utilizzate pubblicamente in
nessun modo, può essere legittimamente considerato come un consapevole
volersi procurare e detenere quelle immagini, se vengono cancellate e quindi non
trattenute per sè? Poichè nel caso di questo tipo di condotta il massimo che
potrebbe essere stato fatto dall'utente, allora, potrebbe essere l'avere preso
visione delle immagini prima di cancellarle, l'avere GUARDATO quelle immagini,
configura quanto è vietato dalla Legge, cioè: " è vietato consapevolmente
procurarsi e detenere?". Perchè se così fosse, allora i signori politici che
fanno le leggi, dovrebbero avere il coraggio di scrivere chiaro e tondo, se
avessero il coraggio di proibirlo:
"E' vietato fantasticare, immaginare, procurarsi fantasie erotiche
di quel tipo ed è proibito detenere nella memoria del proprio cervello il
ricordo di tali fantasie". ]]
Per
attuare una prima generica ricerca e raccolta dei dati, aveva deciso di tentare di reperire da Internet, tutto ciò che
era possibile, riferito a pedopornofilia e pedofilia, dalle aree e i
siti disponibili, scaricando l'intero contenuto di quelle aree, secondo un metodo
improntato alla casualita': utilizzava dei programmi a scaricamento (download)
automatico e indiscriminato, pianificarli per setacciare e scaricare tutto dai
molteplici siti dedicati a pedofilia e parafilie. Avveniva così, per mezzo di
questi softwares che una volta programmati e indirizzati nella Rete Internet,
acquisiscono in poche ore decine di migliaia di dati contenuti anche in
centinaia di siti, newsgroups, blogs ecc., lo scaricamento
complessivo di tutti i contenuti di quei siti, momentaneamente in una cartella
predisposta nel computer in modo da acquisire tutto senza preselezione per avere
la massima probabilità di acquisire più dati significativi. Poichè questa
operazione di download avveniva in automatico per ore, grazie ai programmi che
una volta pianificati navigavano da soli setacciando diversi siti in internet,
non era necessaria la presenza fisica, al computer. Per cui solo dopo il dott.
Angileri, a distanza di ore o giorni, andava a controllare la cartella dove si
erano accumulati i dati scaricati da internet e operava la selezione fra ciò
che era di interesse per i suoi scopi ( i testi ) e altro. Le migliaia di
immagini pornografiche diffuse e distribuite in quel tipo di aree internet, che inevitabilmente erano state scaricate con tutto il
resto, venivano immediatamente cancellate a mezzo del "cestino" e
quindi il "cestino" veniva svuotato. In seguito si verrà a sapere
cosa che non si sapeva prima: che tutto ciò che viene cancellato tramite il
"cestino" resta in una porzione del disco fisso del computer, in forma
di cosiddetti "files non allocati". Questi "files non
allocati", derivati cioè dalla volontaria cancellazione tramite il
"cestino", pur essendo ancora in quella porzione del disco, non sono
però
più nè visibili, nè utilizzabili in alcun modo. Tuttavia, sapendo come fare e
possedendo i programmi adatti a farlo, è possibile recuperarli,
"riportarli alla luce". Questo "recupero" è ciò che hanno
fatto i periti della polizia postale, per dimostrare quanto il dott. Angileri ha
sempre dichiarato e ammesso, ancora prima di sapere della possibilità di questo
recupero: dimostrare cioè che volontariamente il dott. Angileri ha voluto
utilizzare diversi siti internet dedicati alle parafilie e che nel fare questo
momentaneamente ha anche ricevuto lo scaricamento temporaneo nel proprio
computer di immagini pornografiche. Esse comunque erano tutte state subito
cancellate, cestinate e nemmeno una di esse è stata conservata, memorizzata,
utilizzata in nessun modo, nè oltre questo ci sono altri fatti che hanno a che
fare con un qualsiasi presunto interesse verso la pedopornografia, come ad
esempio interazioni con altre persone, scambi di foto, compravendita o peggio
ancora. Questi sono i fatti dimostrati da ben tre perizie informatiche.
Le
molte migliaia di files pedopornografici che automaticamente sono affluiti nel computer,
dunque, non corrispondono a migliaia di collegamenti, ma a diverse ore
continuative di collegamenti, ripetuti alcune volte e intervallati nel tempo, per andare a verificare se pedofili, pedopornografi e
pedopornofili o altri, avessero frattanto pubblicato nuovi testi e modalità
dialogiche di interesse per ciò che il dott. Angileri stava cercando di studiare e
sistematizzare. Inoltre questi files pedopornografici, non erano mai stati da
lui pre-visionati, pre-selezionati o ricercati e in nessun modo erano mai stati
oggetto della sua attenzione: molto più semplicemente affluivano a migliaia nel
suo computer durante le diverse ore di collegamento e download
ininterrotto, insieme e collegati ai testi che cercava. Subito dopo, come
ribadito, cancellati a mezzo del "cestino".
Occorre
sottolineare che la legge italiana, con l'art. 600-quater che regola
questa materia, proibisce esclusivamente di "volersi CONSAPEVOLMENTE
PROCURARE E DETENERE" pedopornografia.
Nessuna
legge proibisce il libero accesso, navigazione in internet e consultazione di
qualsiasi sito, compresi i siti dedicati a pedofilia, poichè il momento
dell'accesso e della consultazione, essendo presenti nei siti anche altri
contenuti e non solo immagini pornografiche, non prova ancora nulla circa la
volontà di volersi procurare o detenere pedopornografia. La navigazione in
internet entro quei siti, dunque, non può essere da sola un reato. La
violazione della legge può essere dimostrata solo se si posseggono
esplicitamente conservate e memorizzate, nel computer o altrove, le immagini
proibite dalla legge.
In
questo consiste il paradosso e l'errore madornale della magistratura, in questa
vicenda che riguarda il dott. Angileri.
Basti riflettere su quanto segue:
se soltanto lontanamente il dott. Angileri avesse avuto
anche solo il sospetto che la sua legalissima condotta di consultazione
internet, un giorno lo avrebbe potuto portare a dover patire questa
inqualificabile esperienza a causa della grossolana e approssimativa legislatura
italiana, aperta a centomila interpretazioni, avrebbe certamente eliminato
quelle immagini non cancellandole come normalmente si fa tramite il "cestino"
del computer, ma avrebbe usato uno di quei programmi chiamati "eraser" (dei
quali però dopo è venuto a conoscenza). Cancellando tramite eraser, non resta
più niente nemmeno nella zona recondita "non allocata" del computer e quindi
solo per questo non si sarebbe mai aperta questa lurida vicenda, perchè in
seguito alle perizie non avrebbero trovato nulla e soltanto per la navigazione
in internet non avrebbero mai potuto mettere in piedi questa specie di
tragicommedia di apparente "giustizia".
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¶
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Il
dott. Angileri aveva pensato ad internet come ad un enorme serbatoio già popolato da un elevatissimo numero
di pedopornofili, oltre che di veri pedofili, che sarebbero stati facilmente e
inconsapevolmente il suo campione di ricerca.
|
Con
questo obiettivo si fornì di programmi
( newsreader e simili ) adatti a scaricare automaticamente da
internet nel suo computer, una volta programmati con parole chiave
specifiche, tutti i contenuti delle aree dedite a pedopornografia
e parafilie in genere (zoofilia, sadomasochismo, feticismo ecc.), sicuramente
frequentati da migliaia e migliaia di pedopornofili, pedofili e
parafilici, in automatico e
senza necessità della sua presenza al computer, per le diverse ore necessarie al download. |
Pianificava quei programmi con parole chiave specifiche per le aree che
gli interessavano, li lanciava in internet e
li lasciava scaricare a volte per notti intere, massivamente e senza
preselezione, affinché confluisse per
intanto nel suo computer, in una specifica cartella da lui appositamente
predisposta, tutto il contenuto di quei siti e di quelle aree. Il giorno (o
giorni) seguente andava a controllare tutto ciò che era stato scaricato
ed effettuava la selezione, cancellando tutte le immagini, come dimostrato
dalle perizie.
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|
¶
|
Terminato
lo scaricamento massiccio di tutto il contenuto dei siti, i programmi si
spegnevano da soli automaticamente.
Poi, al più presto possibile,
ore o giorni dopo, il dott. Angileri andava a controllare
nel computer tutta la mole di dati scaricati nella cartella da lui predisposta.
|
A
quel punto, ogni volta trovava fra i dati scaricati, molti di tipo immagine o video,
per lo più allegati
ai testi che cercava e rappresentavano in gran
parte pedopornografia, cioè pornografia con
minori, dato che volutamente cercava i dati che gli interessavano entro
questo tipo
di aree. Altri erano i dati testuali di suo interesse.
Immediatamente
provvedeva a cestinare, quindi cancellare, eliminare, tutta quella pedopornografia che non
gli interessava e tratteneva per sè soltanto i dati testuali,
che erano il suo unico obiettivo. |
** quanto detto circa
la cancellazione, è largamente testimoniato dai periti che hanno
ispezionato i computers **
vedi le conclusioni delle perizie
ordinate dai magistrati
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¶
|
Fra le diverse informazioni così ricavate, ve ne erano alcune che
pubblicizzavano dei siti, sempre
riferiti a pedofilia e pedopornografia, il cui ingresso era a pagamento e dove
erano descritte aree speciali di membri che si incontravano in chats, gruppi di
discussione ecc. Il dott. Angileri pensò che lì avrebbe potuto ricavare certamente molto di
più. Sperava di poter leggere e copiare "speciali"
dialoghi fra pedofili, pedopornografi e pedopornofili e testi di maggiore interesse, rispetto a quelli reperibili
liberamente nelle newsgroup e siti accessibili gratuitamente.
Per questo
motivo, un
paio di volte acquistò con carta di credito on-line le password di
ingresso.
Attenzione:
pagare per acquisire una
password,
che da il diritto di ingresso in un sito, NON equivale ad aver pagato per acquistare
specificatamente
qualcosa
che è presente in quel sito. Infatti, se si vuole sostenere che
pagare per
acquisire la password che da il diritto di accesso a quel tipo di siti, equivale ad
aver pagato per acquistare la
pedopornografia presente in quei siti, è altrettanto verosimile che
invece
si è pagato per acquisire i contenuti testuali delle chat rooms
egualmente presenti in quei siti e non
invece la pedopornografia, visto che non è stata trovata di memorizzata,
archiviata e intenzionalmente conservata.
Quest'ultima, tra l'altro, è
reperibile gratuitamente in internet in quantità gigantesche e
non c'è alcuna necessità di andare a pagare, quando si avesse la
semplice intenzione di visionarla.
|
[ vedi deposizione del perito La
Bella .pdf ]
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¶
|
Il
15/04/2003,
nel più grande sbigottimento, incredulità e dolore
del dott. Angileri, gli venne notificato un avviso di garanzia, che era stato emesso in
seguito al fatto che egli era stato monitorato ed elencato, dalla polizia
informatica di Forlì, che stava svolgendo indagini a livello internazionale, fra coloro che avevano effettuato ingresso a pagamento in siti web
a carattere pedopornografico. Praticamente il dott. Angileri fu segnalato una di quel paio di volte che
aveva pagato on-line con carta di credito,
nel 2000, per ottenere la password di ingresso e
incluso in un ampio elenco di persone controllate perché frequentavano siti
pedopornografici.
Gli
venne notificato il capo di imputazione, di avere, nel 2000, fatto accesso a
siti pedopornografici, per due volte, pagando con carta di credito. Per questo
motivo fu perquisito il suo studio professionale, gli furono sequestrati tutti i
computers, più svariate videocassette, cd, floppy ecc.,
tutti a contenuto privato e professionale, con lo
scopo di poter verificare se era in possesso di pedopornografia, o peggio.
|
** vedi documento del sequestro e
relazione dei carabinieri **
|
Dopo poche settimane, su
richiesta avanzata dal dott. Angileri a mezzo del suo avvocato Marcello Carmina,
fu ascoltato
dal PM dott. Altobelli, che allora era stato assegnato al fatto, al quale espose
e spiegò i dettagli dei motivi e degli scopi di quel tipo di sua attività in
internet. Il PM Altobelli Antonio lo ascoltò, prese nota delle sue dichiarazioni e
gli disse che si
doveva aspettare l'esito della perizia sui computers e sul resto che gli era
stato sequestrato. |
**
vedi documento della deposizione
resa al PM Altobelli **
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Art.
600-quater del codice penale italiano
|
L'
art. 600-quater del codice penale italiano, proibisce di:
"consapevolmente
procurarsi o detenere, pornografia prodotta a mezzo dello sfruttamento di minori
di anni 18"
|
"Art. 600-quater
Detenzione di materiale pornografico
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente
si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo
sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la
reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".
* vedi
la Legge nella sua interezza *
* art.
600-quater *
Approfondimento
dell'argomento ( del Prof. P. Costanzo dell'Università degli Studi di
Genova )
|
** cliccare sulle voci per leggere le definizioni
di ciascuna in LINGUA ITALIANA, dal Dizionario Italiano **
((
vedi, invece, come interpreta la Petruzzella, questi termini: clicca qui ))
Come
si vede, la legge NON vieta il semplice navigare e consultare quei siti, se a
ciò non consegue il VOLONTARIO e CONSAPEVOLE procacciamento e DETENZIONE delle
immagini vietate. Anche perchè si può accedere a quei siti per volersi
procurare altro contenuto presente, oltre la pornografia.
|
in
internet, generalmente i siti e le aree che contengono immagini
pedopornografiche, contengono anche dati in forma testuale, quali
informazioni, proclami, testi vari che argomentano sul tema pedofilia e
pedopornografia, manifesti a vario titolo pubblicati da diverse persone, testi
che si possono leggere all'interno di chats, forum, gruppi di discussione,
mailing lists, newsgroups ecc.
di
conseguenza, accedere in questi siti ed aree, consultarli, navigare al loro
interno, non può essere una condotta trattabile con una legge che vieta la
condotta del procurarsi e detenere pedopornografia, vedi
art.
600-quater ,
perchè
l'accesso e la consultazione di questi siti ed aree web può anche essere una
condotta disinteressata alle immagini pedopornografiche e interessata invece ai
dati di testo.
è
evidente che se una persona che ha fatto accesso in quei siti e li ha
consultati, non possiede pedopornografia, non ha violato la legge solo perchè
ha fatto accesso e ha consultato quei siti.
una persona che voglia accedere a
quei siti per consultarne i dati testuali, non viola la legge, se non si procura
e non detiene pedopornografia, perchè la legge vieta questo e non l'accesso e
la consultazione e procurarsi e detenere non può prescindere dal possedere, a
meno che non si voglia intendere con ciò anche il semplice e momentaneo
"guardare", anche se ciò dovesse essere fatto per poter decidere cosa
cancellare e cosa non cancellare.
inoltre, il fatto che accedendo e consultando in internet dei
siti, per intanto il computer scarica tutto il contenuto dei siti
indiscriminatamente, non può configurare la violazione della legge,
se la
persona subito dopo cancella tutto il materiale proibito e non lo trattiene
nella memoria attiva del computer, mostrando così di non volerlo detenere.
infine, il fatto che tutto ciò che si cancella in un computer, rimane comunque
fissato in una porzione "non allocata" del disco, cioè non più nella
memoria attiva, non più disponibile all'utente, non essendo più possibile
accedervi, non può configurare detenzione da parte dell'utente, essendo una
detenzione passiva dovuta alla tecnologia che sta alla base dei computers.
la
detenzione "non allocata" è dovuta alla tecnologia dei computers, non
alla volontà dell'utente e tutto questo è particolarmente vero, specialmente
se l'utente non ha mai posseduto quei sofisticati softwares che servono per il
recupero dei file non allocati.
|
i
"files allocati"
sono tutti quelli che ciascuno volontariamente
memorizza e salva nelle varie cartelle del computer e sono
files accessibili in ogni momento. Sono quei dati che tutti abbiamo evidenti nei
nostri computer.
I
"files non allocati", invece, sono dati presenti nella
macchina computer senza che l'utente ne conosca la presenza. Sono residuati
dalla cancellazione ed eliminazione dalla memoria attiva e non sono più
accessibili da parte dell'utente, tranne che con l'uso di sofisticate tecniche
di recupero.
|
Le
perizie eseguite sui computer del dott. Angileri NON hanno
rinvenuto files pedopornografici memorizzati in forma "allocata",
ma hanno potuto recuperare ESCLUSIVAMENTE files "non
allocati", cioè che erano transitati ed erano stati tutti cancellati.
Già questo fatto da solo, indica la indubbia volontà del dott. Angileri di NON
volersi procurare, nè detenere, pedopornografia, così non violando la legge.
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|
|
Chiunque può quindi accedere a questi siti per motivi diversi
dall'interesse verso la pornografia, dato che in questi siti non c'è solo
pornografia ma anche dati testuali e informativi e quindi, pur accedendo non violare la legge, art.
600-quater, che proibisce la detenzione, il possesso di pedopornografia e
niente altro.
Chiaramente,
ripetiamo, il procurarsi, il detenere, il possesso, non può
farsi coincidere con il momentaneo e automatico salvataggio di ogni cosa nell'hard disk del
computer, che avviene automaticamente già solo per il semplice fatto di navigare in internet,
specialmente se poi
l'utente volontariamente pulisce e cancella tutto. Se
lo Stato volesse proibire l'accesso e la semplice navigazione, avrebbe allora il dovere nei confronti dei
cittadini di emettere leggi chiare e non equivocabili facilmente, perchè è di
tutta evidenza che proibire il "procurarsi" e il "detenere", non proibisce
implicitamente la consultazione e la navigazione in quei siti, che contengono
anche altro materiale non proibito.
Vedi
il concetto di "Esercizio
del diritto", anche nel caso del diritto di uno psicologo di svolgere
ricerca.
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Approfondimento
dell'argomento relativo a quanto proibito nell'art. 600-quater c.p. e
all'interpretazione confusiva di cosa è lecito fare e consultare in internet.
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¶
Dopo pochi mesi pervenne l’esito
della prima perizia sui
computers e su tutto il resto del materiale sequestrato, con il seguente
esito:
|
"Nulla di illegale, pedopornografico, è stato rinvenuto
nella memoria attiva
dei computers, cioe'esplicitamente salvato, conservato o memorizzato.
Utilizzando,
però, sofisticati softwares adatti al "recupero dei dati
cancellati", a disposizione della
polizia, si rintracciano migliaia di:
"files non
allocati"
---
I
files
"non allocati" sono quelli,
che essendo stati cancellati ed eliminati
dal computer attivo
per mezzo del "cestino", tuttavia rimangono come
"non allocati"
nella macchina (cioè non più a disposizione
dell'utente), a
causa di come Windows è concepito
e non per volonta' dell'utente, non essendo più nè visibili nè fruibili
da parte dell'utente stesso
e nel caso del dott. Angileri, questi addirittura,fino a quando non esplose
questa orribile vicenda, sconosceva l'esistenza
di questo aspetto tecnico ---
[
vedi copia della perizia fatta dalla polizia postale di Palermo
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