Angileri, Petruzzella, studi, ricerche, magistratura: un orrore


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ANGILERI Sergio, PETRUZZELLA Marina, "INFERNO DEGLI ANGELI"  ( è un blog di FRASSI Massimiliano ), i giornali LA REPUBBLICA  e L'ESPRESSO, la confusione e l'ignoranza tuttora  irrisolta sui temi PEDOFILIA, PEDOPORNOGRAFIA, PEDOPORNOFILIA e IAD ( IAD= "Internet Addiction Disorder", cioè "Sindromi di dipendenza in Internet" ) da parte di molti che con tali realtà devono tuttavia lavorare. Il turbamento e la grezza emotività che ne consegue nelle persone psicologicamente impreparate a stare, come si deve, cioè freddi, acritici, neutrali  e con cuore fermo, a contatto con tali impegnative realtà e tali si sono rivelati, nell'orrida vicenda riportata in questa pagina web, fra gli altri, alcuni approssimativi operatori giudiziari (poliziotti e magistrati), sociali e mediatici. Questi sono alcuni degli elementi emersi nella grottesca vicenda qui esposta.... [ continua ]

Oppure:

VAI SUBITO ALL'INDICE DELLA PAGINA PER APPRENDERE SUBITO I FATTI E VISIONARE DOCUMENTI, PERIZIE, PROVE OGGETTIVE, CHE DIMOSTRANO LA SCANDALOSA DIVERGENZA FRA I FATTI DIMOSTRATI E LE ASTRATTE INTERPRETAZIONI DI PETRUZZELLA E LE DIFFAMAZIONI DIVULGATE IN INTERNET E SUI MEDIA E DOVE SARA' ANCHE POSSIBILE LEGGERE  INTEGRALMENTE LA SENTENZA SCRITTA DA MARINA PETRUZZELLA

 

ULTIMO AGGIORNAMENTO:  05 - Novembre - 2008


 

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INDICE CRONOLOGICO   

DI FATTI  ED  EVENTI E LE PERIZIE E LE DOCUMENTAZIONI RIFERITE AD ESSI

 

 

EVENTI  E  FATTI

PROVE, PERIZIE, RIFERIMENTI DOCUMENTATI

      

1998/2000

Il comportamento che diverrà oggetto di accusa   

Il Dott. Angileri, riferendosi a diversi casi in sua cura, di persone con comportamenti propri dell'area pedofilica e/o pedopornofilica, decide di utilizzare siti Internet dedicati a questo tema, volendo ivi acquisire per lettura e copiatura, tutti i testi pubblicati in quei siti e quelli ricavabili dalle chats, forum, mailing lists, newsgroups ecc. con lo scopo di verificare e approfondire una sua ipotesi diagnostica e terapeutica- L'accesso a quei siti era per lo più libero e gratuito. Era in alcuni casi invece richiesto il pagamento online con carta di credito, per ottenere la password e il diritto di accesso. - Entro quei siti, oltre i testi di cui sopra, erano però presenti anche grandi quantità di immagini pornografiche - 

 

 * Vedi periodo 1998/2000

* 1998/2000

La ricerca e la raccolta dei dati in Internet

* 1998/2000

 Il metodo adoperato per la ricerca e raccolta dati in Internet

* 1998/2000

Trattamento dei dati ricavati in Internet

 * 1998/2000

Pagamento online per la ricerca dei dati

     

Natale/Capodanno 2000

Le foto che saranno definite in seguito come "pornografiche" !

Il Dott. Angileri e Giusi, la sua partner di allora, vanno a trascorrere le festività natalizie del 2000 a Berlino, in casa di una famiglia amica, composta da marito, moglie e una figlia, Roland, Elfi e Susy, allora di circa due o tre anni. - I genitori della bimba amavano, in genere, fare molte foto dei vari eventi della loro vita e ne scattarono diverse anche in quelle festività - Usavano anche lasciare stare nuda la bimba per casa e in alcune foto Susy compare infatti nuda, in decenti e normali situazioni domestiche, anche in braccio alla mamma.

Si riferisce qui questo evento, perchè queste foto saranno in seguito sequestrate e poi definite dalla impiegata del Ministero della Giustizia, Marina Petruzzella, che svolge mansioni di gip al Tribunale di Palermo, per propria personalissima convinzione, come "foto pornografiche"!

 

* Foto di famiglia * Natale/Capodanno 2000

Foto della vacanza

* Natale/Capodanno 2000

LE FOTO, CHE IN SEGUITO LA PETRUZZELLA, NELLA SUA PERCEZIONE IMMAGINATIVA, SI PERMETTERA'  DI DEFINIRE: "PORNOGRAFICHE" !

    

15.aprile.2003

L'accusa contro il dott. Angileri

Viene notificato al Dott. Angileri un avviso di indagine nei suoi confronti. Egli, infatti, era stato intercettato in Internet, nell'anno 2000, durante alcune sue consultazioni dei siti suddetti. La giustificazione di quelle intercettazioni era data dal fatto che, essendo proibito dalla Legge art. 600-quater, il "volontariamente procurarsi e detenere pedopornografia", tutti coloro che accedevano a quei siti venivano intanto automaticamente sospettati, già per il semplice fatto che accedevano a quei siti, di volersi procurare o detenere pedopornografia. E' quindi, purtroppo, prassi delle istituzioni italiane, in questo ambito, procedere a notifiche di indagini, attuare perquisizioni e sequestri, già solo a partire dalla constatazione della semplice consultazione dei siti a carattere pedofilo, prima ancora di avere qualsiasi elemento che provi se la legge è stata violata, in quanto la semplice navigazione e consultazione dei siti in Internet, non è una condotta illecita, perchè non vietata da nessuna legge - In quell'occasione viene infatti effettuata una perquisizione del suo studio professionale e vengono sequestrati dei computer, vari cd e videocassette e vario materiale, ai fini dell'accertamento di una eventuale violazione di quella legge: la violazione consiste, si ripete,  nella detenzione e nel possesso della pedopornografia e non nella navigazione e consultazione di qualsiasi sito esista in Internet - Su tutto il materiale sequestrato vengono effettuati controlli e perizie, per verificare se il Dott. Angileri, consultando legalmente siti pedofili in  Internet, si è volontariamente procurato o detiene pedopornografia, la quale rappresenta il contenuto illegale, presente insieme ad altro contenuto invece legale e consentito ( chats, forum, newsgroups, testi, pubblicazioni, pubblicità editoriale ecc. ), di quei siti. Come si vedrà, tali controlli e perizie dimostreranno che il dott. Angileri non deteneva e non possedeva pedopornografia, mentre dimostreranno quanto mai negato: cioè la libera e legale consultazione (non esiste, ripetiamo, una legge che proibisce la consultazione) dei siti dedicati a pedofilia e il conseguente involontario e automatico transito anche dei contenuti di immagine di quei siti. Dimostreranno, inoltre, che i contenuti di immagine, indesideratamente affluiti nel computer, come conseguenza automatica della legale consultazione di quei siti, erano stati tutti e completamente cancellati ed eliminati a mezzo del "cestino" del computer.-

In attesa dell'esito della perizia sui computer, intanto il Dott. Angileri volle recarsi dal Pm Altobelli, incaricato per quella vicenda, a rendere spiegazione spontanea dei fatti. A destra è possibile leggere il verbale delle dichiarazioni rese dal Dott. Angileri il 20.10.2003

 Qui a destra è possibile cliccare per prendere visione, inoltre, dei verbali delle perizie effettuate su tutto il materiale sequestrato, a dimostrazione di quanto detto.

 

* La contestazione giudiziaria * La Legge Art. 600-quater
 * Il documento relativo alla perquisizione e al sequestro, avvenuto il 15.aprile.2003 * Verbale delle dichiarazioni spontanee rilasciate dal Dott. Angileri al pm Altobelli, il 20.ottobre.2003
* LA PERIZIA CHE DIMOSTRA CHE NEI COMPUTER E ALTROVE, NON E' STATO TROVATO NULLA DI ILLEGALE O ILLECITO, MA SOLO LA PROVA DELLA NON VIETATA CONSULTAZIONE DEI SITI DEDICATI A PEDOFILIA E LA PROVA CHE TUTTE LE IMMAGINI AUTOMATICAMENTE AFFLUITE NEL PC, SONO STATE CANCELLATE  * Altra relazione della perizia fatta nell'ottobre 2003

   

11.febbraio.2004

La seconda perquisizione e sequestro

In attesa dell'esito delle perizie di cui sopra, viene intanto  notificato al Dott. Angileri, presso il suo studio/abitazione, un secondo avviso di indagine nei suoi confronti, sempre per gli stessi motivi ed effettuano una seconda volta perquisizione dello studio e sequestro di altro materiale e di un nuovo computer che frattanto il Dott. Angileri aveva acquistato, dopo il sequestro dei precedenti - Anche questa volta tutto sarà sottoposto a controlli e perizie. In questa seconda perquisizione, furono sequestrate le foto della festività natalizia del 2000 a Berlino. Queste foto, tra l'altro, erano anche presenti nel computer, perchè scansionate e memorizzate, dal dott. Angileri, nel proprio album fotografico nel computer stesso.

 

* Vedi documento relativo a questa seconda azione

    

23.febbraio.2004

L'attribuzione della multa

Il pm Altobelli, visto l'esito delle perizie sul materiale sequestrato, decide di infliggere, al Dott. Angileri, una multa di Euro 6971, a causa delle sue consultazioni Internet, considerando tale comportamento, a suo parere, comunque una violazione dell' art. 600-quater, poichè, anche se non era risultata presente nessuna detenzione di materiale pedopornografico, come dimostrano le perizie, risultava però confermato il fatto che, come conseguenza automatica delle consultazioni di quei siti, vi era stato, anche se solo temporaneamente, transito nei computer di immagini pedopornografiche, che prima di essere state cancellate, avevano quindi risieduto nel computer in forma allocata anche se solo per un secondo. Infatti dalle perizie risultava che tutte le immagini pornografiche automaticamente entrate nel computer come inevitabile conseguenza della legale consultazione di quei siti, risultavano tutte immediatamente cancellate dal Dott. Angileri. Ciò era dimostrato dal fatto che non ne erano state trovate memorizzate nel computer, ma si era dovuto recuperare con sofisticati mezzi, tutto ciò che era stato cancellato ( i files cancellati che vengono poi recuperati si chiamano "files non allocati"). Infatti tutto ciò che si cancella in un computer per mezzo del "cestino", è recuperabile da parte di esperti, perchè rimane, sebbene non più visibile, nè accessibile, nè utilizzabile, in una zona del disco che si chiama "zona dei files non allocati". Nonostante che la perizia aveva dunque dimostrato niente altro che la non vietata consultazione dei siti e il momentaneo automatico transito delle immagini tutte cancellate, il pm Altobelli egualmente aveva deciso per la multa, volendo così "castigare" la permanenza nel computer, fosse anche solo per un istante, delle immagini pedopornografiche. Tale decisione passa al gip Scaduto per essere confermata o rigettata. 

  

 

* Il pm Altobelli Antonio, infligge una multa di € 6971  

 

* Documento relativo alla decisone del pm Altobelli

    

06.Luglio.2004

Il maldestro tentativo della polizia postale di considerare come pornografiche le foto di famiglia

Fin qui, la pù o meno condivisibile disquisizione sul fatto se è violazione dell'art. 600-quater, oppure no, il transito in un computer di pedopornografia, fosse anche se per un solo istante. Ma da quel punto in poi, invece, inizia la parte orribile di questa vicenda, la parte nella quale si materializza la violenza e l'abuso delle istituzioni.

Infatti, in attesa della valutazione del gip Scaduto, intanto al Dott. Angileri viene notificata una inspiegabile convocazione presso la polizia postale di Palermo, per essere interrogato ( poi si saprà che questi volevano interrogarlo circa le foto che erano state sequestrate, dove la bimba Susy compare nuda in alcune di esse, intestarditi sul fatto che non avendo trovato, con le perizie, nulla di eclatante a carico, almeno quelle foto dovevano essere considerate illecite !!! ) - L'avvocato Carmina, difensore del Dott. Angileri, rileva una irregolarità nel loro modo di procedere e quindi il loro meschino tentativo di incolpare comunque il Dott. Angileri di qualcosa che avesse a che fare con quelle normalissime foto di famiglia, cade nel nulla di fatto - Si resta intanto in attesa di sapere se la decisione di multa, di Altobelli, sarà confermata o meno dal gip Scaduto

 

* Vedi documento relativo a questo episodio

    

25.giugno.2005

Un editore si interessa ad un articolo scritto dal dott. Angileri. L'articolo, in seguito, sarà da Petruzzella definito: "manifesto ideologico a favore della pedofilia" !

Durante quel periodo di attesa, casualmente il Prof. Massimiliano Fanni Canelles, medico chirurgo, responsabile di varie attività di volontariato anche a favore dell'infanzia, responsabile di commissioni scientifiche per l'edizione di lavori in riviste specializzate, avendo letto un breve articolo di note sul tema pedopornofilia, che il Dott. Angileri aveva pubblicato in Internet, nel suo sito, come breve sommario di appunti relativi alle riflessioni che stava facendo nello sviluppo della sua teoria sull'argomento, gli chiede il consenso per pubblicare quel breve articolo sulla rivista Socialnews. Il Dott. Angileri diede il consenso.

 

* La e-mail di richiesta di consenso e la sua risposta * L' articolo scritto dal Dott. Angileri come fu pubblicato

    

16.settembre.2005

La multa viene confermata

Il gip Scaduto, che doveva confermare o meno la decisione della multa, che Altobelli aveva presa nel febbraio 2004, decide di confermare la multa.

 

 

* Il gip Scaduto conferma la multa di € 6900 ca.

 

* Vedi il documento relativo alla decisione del gip Scaduto

   

Settembre/Ottobre 2005

Il dott. Angileri si oppone alla multa e decide di procedere verso un vero e proprio processo, pur di ottenere giustizia, cioè l'archiviazione della vicenda

Dopo la conferma di Scaduto, considerando che la Legge 600-quater definisce illegale soltanto il comportamento di volontario procacciamento e detenzione di pedopornografia e non proibisce assolutamente la semplice consultazione dei siti in internet, di qualunque sito si tratti, e considerando che la perizia sul materiale sequestrato aveva confermato esclusivamente la consultazione dei siti e il TRANSITO TEMPORANEO anche di pedopornografia, INVOLONTARIO, perchè determinato dagli AUTOMATISMI DEI MECCANISMI INFORMATICI e comunque TUTTA SEMPRE IMMEDIATAMENTE CANCELLATA E MAI USATA IN NESSUN MODO e ritenendosi quindi, il Dott. Angileri, del tutto estraneo al comportamento vietato dalla legge, egli decide di rifiutare di accettare la colpa implicita nella multa inflittagli e decide di opporsi, autoconducendosi ad un vero e proprio processo penale pur di ottenere la giusta archiviazione della vicenda, volendo riconosciuto il proprio comportamento per quello che era, cioè un comportamento legale, professionalmente giustificato dalla volontà di ricerca, in Internet, di dati testuali relativi alle patologie da  egli spesso trattate - Fatta l'opposizione, il tribunale stabilisce il processo richiesto e voluto dal Dott. Angileri, per il 2007, assegnandolo ad un gip di nome MARINA PETRUZZELLA ( ! ) - Per potersi fare un'idea della personalità di questa singolare persona, cioè la Marina Petruzzella, si può prendere visione dei due documenti a lato allegati.

 

* Il Dott. Angileri si oppone alla accusa implicita nella multa e si conduce, per sua volontà, ad un vero e proprio processo penale 

* Ottobre 2007:

in un convegno al CSM, dichiara psichiatri e psicologi incompetenti e quindi afferma che l'onere della valutazione della personalità altrui, spetta ai    magistrati !

* Gennaio 2008:

decide di condannare delle persone, prima ancora del processo, sulla base delle proprie valutazioni personali - Poi si giustifica, autodichiarandosi troppo stressata !

 

    

Maggio 2007

Preparandosi per il processo, l'avvocato difensore ritiene utile nominare un perito informatico di parte, che esamini a sua volta il materiale sequestrato e possa con tale perizia testimoniare al processo. Viene nominato l'Ing. Fiorella.

 

* Fase dell'opposizione e del processo voluto dal Dott. Angileri * Dichiarazioni dell' Ing. Fiorella dopo avere effettuato la sua perizia

    

Giugno 2007

La gip Petruzzella fa periziare per la seconda volta tutto il materiale sequestrato al dott. Angileri

La gip Petruzzella decide di sottoporre di nuovo tutto il materiale sequestrato, ad una seconda perizia informatica e nomina i periti: come si può vedere dagli esiti, questa seconda perizia non fa altro che replicare gli esiti della prima.

 

* LA SECONDA PERIZIA INFORMATICA, DISPOSTA DA PETRUZZELLA, CHE REPLICA GLI ESITI DELLA PRIMA CHE ERA GIA' STATA FATTA DALLA POLIZIA POSTALE DI PALERMO: CIOE' NULLA DI ILLECITO O ILLEGALE, MA SOLO LE PROVE DELLA LEGALE CONSULTAZIONE DEI SITI E DELLA SUCCESSIVA CANCELLAZIONE TOTALE DI TUTTE LE IMMAGINI

    

Settembre/Ottobre 2007

La gip Petruzzella fa periziare per una terza volta tutto il materiale sequestrato e propone una perizia psichiatrica, a cui il dott. Angileri accetta di sottoporsi

La gip Petruzzella, visti gli esiti della seconda perizia informatica, che altro non erano se non una replica degli esiti della prima fatta dalla polizia postale di Palermo, insoddisfatta del fatto che in nessun modo si riusciva a trovare qualche grave colpa o reato da addebitare al Dott. Angileri, tuttavia accanita a volere trovare a tutti i costi qualcosa di eclatante da addebitargli, dispone una terza perizia informatica su tutto il materiale sequestrato e in più propone una perizia psichiatrica sul Dott. Angileri, per cercare di addebitargli, quanto meno, magari qualche vizio mentale ( ! ). Il Dott. Angileri aveva diritto e facoltà di accettare o rifiutare: tuttavia, certo della propria integrità, andando contro il parere di tutti gli avvocati e gli esperti sul funzionamento della magistratura italiana, i quali ritenevano rischioso assecondare la Petruzzella, accetta di sottoporsi alla perizia psichiatrica, pur di non lasciare alla Petruzzella nessun margine per inventarsi qualche mostruosità, senza prove documentali. Il dott. Angileri aveva attentamente osservato la Petruzzella durante le udienza e capì che con quel tipo di persona era più pericoloso lasciarla libera di fantasticare. Sottoponendosi, invece, alla perizia psichiatrica, si costringeva la Petruzzella a dovere tenere conto degli esiti della perizia stessa, che certamente il dott. Angileri non temeva. 

Purtroppo, invece, si dovrà poi constatare che nonostante le prove peritali e l'esito dell'esame psicologico del tutto favorevole al Dott. Angileri, la Petruzzella con indomita arroganza deciderà senza tenere in alcun conto gli esiti di tutte le perizie fatte, sia quelle informatiche che quella psicologica!

 

* LA TERZA PERIZIA INFORMATICA, DISPOSTA ACCANITAMENTE DA PETRUZZELLA, CHE REPLICA ANCORA UNA VOLTA GLI ESITI DELLE DUE PRECEDENTI

* IL DOTT. ANGILERI ACCETTA DI SOTTOPORSI A PERIZIA PSICHIATRICA, certo di se stesso, pur di non lasciare a Petruzzella  nessun margine di arbitraria interpretazione, non suffragata da prove documentali: il dott. Angileri dunque si lascia periziare, per inchiodare la Petruzzella alla prova dei FATTI e distoglierla dalle sue fantasie. Si vedrà poi, purtroppo, che nonostante tutto, la Petruzzella arrogantemente non terrà conto nè delle perizie informatiche, nè di quella psichiatrica 

* ESITO DELLA PERIZIA PSICHIATRICA, CHE DIMOSTRA LA ASSOLUTA INTEGRITA' DEL DOTT. ANGILERI
* Vedi esito e parere del perito psichiatrico suppletivo, Dott. Varia
* Vedi deposizione del perito della terza perizia informatica sul materiale sequestrato
 

10.Dicembre.2007

La gip Petruzzella emette una sentenza sconclusionata, completamente scollegata dai fatti accertati e solo motivata dalle sue proprie personali impressioni emotive sulla vicenda

Alla fine, nonostante che gli esiti della terza perizia informatica non erano altro che la replica degli esiti delle prime due e che l'esito della perizia psichiatrica assolutamente confermava la perfetta integrità del dott. Angileri, dopo ripetute audizioni e valutazioni di periti e testi, come se si stesse facendo un processo internazionale di mafia o terrorismo, nonostante che da ben tre perizie informatiche e una psicologica nulla di più o di diverso, rispetto a quanto aveva già riscontrato nel 2003/2004 il pm Altobelli, fosse emerso a carico del Dott. Angileri, la "inqualificabile" Petruzzella emette una sbalorditiva sentenza, completamente fuori qualsiasi possibilità di comprensione, sia sul piano logico, che secondo buon senso, visti i fatti in oggetto alla vicenda, accertati e documentati da prove e perizie, che sicuramente, a detta di diversi avvocati e magistrati che l'hanno commentata, farà storia negli annali della giurisprudenza. - 

Vedi circa la sentenza

TESTO DELLA SENTENZA, COMMENTI E DOCUMENTI ALLEGATI.

Si vedrà, leggendola, che questa incredibile sentenza, è motivata da questo personaggio, la Petruzzella, esclusivamente sulle proprie interpretazioni fantasiose dei fatti e non sui fatti così come dimostrati dalle perizie. Sulle proprie fantasie e suggestioni sul dott. Angileri. Petruzzella motiva la sentenza secondo la realtà che ha nella sua mente, disinteressandosi del fatto che questa non coincide con la realtà accertata dalle perizie e dalle testimonianze. Mostra così, una  preoccupante distorsione percettiva della realtà oggettiva, deformando, nella propria fantasia, normali foto di famiglia in pornografiche e un breve articolo sulla pedopornografia, scritto dal dott. Angileri e vagliato e pubblicato da eminenti esperti, in "manifesto ideologico a favore della pedofilia". Petruzzella presume, dunque, di potere sostituire le prove peritali e le testimonianze dei periti, con le proprie convinzioni e suggestioni personali e sentenziare non sulla base dei FATTI dimostrati, ma sulla base delle proprie idee e convinzioni, tutte diverse e contrarie agli esiti delle perizie.

 

11.Dicembre.2007

Vengono fornite, alla stampa nazionale, notizie amplificate sulla vicenda

Il giorno dopo, 11.12.2007, con una velocità sbalorditiva, viene pubblicata la notizia di questa scandalosa sentenza su tutti i maggiori giornali italiani, viene divulgata ripetutamente sui telegiornali, viene divulgata su vari blogs in internet, amplificata e distorta in modo tale da farla sembrare una vicenda mostruosa, con una risonanza degna di eventi di mafia o terrorismo, tale che nulla ha a che fare con ciò che invece è, nella banalità di una condotta che al massimo della sua gravità, se pure fosse stato vero, potrebbe riguardare semplicemente l'avere visionato ( non conservato, posseduto, catalogato o altro, ma semplicemente visionato!!! ) in internet delle immagini pedopornografiche e niente d'altro o di più.

 

Vedi gli articoli diffamatori sui giornali, stampa, blogs in Internet. In particolare il blog di un certo Massimiliano FRASSI, che è stato più volte invitato dal dott. Angileri a corredare con un link a questo web, l'informazione che fornisce, affinchè i lettori possano prendere visione dei documenti e delle prove e non leggere soltanto l'articolo diffamatorio apparso sulla stampa. Frassi non ha eseguito la richiesta e in seguito sarà citato per reiterata diffamazione dolosa.

 

12.Marzo.2008

Marina Petruzzella deposita ufficialmente la sua  SENTENZA

 

INDICE DELLA SENTENZA

Aprile/Maggio 2008

Il dott. Angileri ricorre in Appello

Ovviamente il Dott. Angileri si oppone al "guasto" implicito nella decisione della Petruzzella, in quanto avendo già deciso opposizione, nel 2004/2005 alla multa inflittagli, essendo voluto andare ad un processo alla ricerca dell'affermazione della verità e avendo incontrato, invece, nelle aule del tribunale di Palermo, anzichè una serena valutazione dei fatti, qualche serio e preoccupante "problema" del funzionamento personale, anche al di fuori della sua attività professionale di psicoterapeuta, altro non poteva fare che ricorrere in Appello e incrociare le dita, perchè ormai molto sfiduciato sulla "Giustizia" ( ma che cosa è??? ), dopo avere avuto un assaggio di che cosa si può incontrare non appena ci si immette nel labirinto della così detta "giustizia italiana". L'udienza di Appello è stata fissata per il Febbraio 2009 -

 

Opposizione in Appello

   
 

DESCRIZIONE  SINTETICA  DEGLI  EVENTI  E  DEI  FATTI

 



 



 

 

VIVA  L' ITALIA !

 



 

 

ATTORNO  ALL' ANNO  2000

Stesura delle prime ipotesi di ricerca sulla pedopornofilia

 

1998:

Il dott. Angileri correda lo studio professionale di computers e connessione in internet. 

Comincia a costruire il sito web professionale

 www.psicoterapia-palermo.it

 destinato a informazione e consulenze on-line. 

1999/2000:

In seguito al trattamento di diversi casi di IAD (Internet Addiction Disorders), cioè disturbi in persone che rimangono patologicamente dipendenti da internet e in particolare al trattamento di diversi casi di persone affette da dipendenze da pedopornografia in internet, nota una caratteristica ricorrente, rispetto alla quale sviluppa particolare attenzione. 

La caratteristica dal dott. Angileri osservata e che lo indusse all'approfondimento, era quella descritta qui a lato.

 

Il Dott. Angileri riscontrava in quegli anni, ormai con una significativa ricorrenza, 

"dipendenza e/o forte predilezione, A volte anche senza dipendenza, verso la pedopornografia" 

"in un numero significativo di suoi pazienti che non presentavano assolutamente i tratti psicopatologici tipici della pedofilia e che era in trattamento per ragioni estranee a questa categoria di disturbi"

e spesso nemmeno dei disturbi psichici ad essa correlati di solito

Cominciò ad ipotizzare, allora, la possibilità di 

"un quadro di personalità intermedio"  

( da lui ipotizzato come"pedopornofilia essenziale" ),  

non ancora classificato fra quelli noti, collocabile fra il disturbo "IAD" vero e proprio e  la vera e propria Pedofilia e decide, avendone il diritto e il dovere in quanto psicologo, sanciti anche per legge, di avviare un tentativo di ricerca e raccolta di dati, a mezzo di Internet,destinati ad essere in seguito organizzati per una vera e propria ricerca scientifica, riferita a quanto stava ipotizzando.



Per conoscere cosa prevede la legge che definisce le attività che può e deve svolgere uno Psicologo:

[ vedi Legge Professione Psicologo ]


 

 

Ordinamento della professione di psicologo - LEGGE No.56 18 febbraio 1989

 

Vedi tutta la Legge dell'Ordinamento Professionale per gli Psicologi

* Dettagli del mio 'impianto teoretico della ricerca sull'ipotesi di "Pedopornofilia Essenziale" 

* Vedi definizione clinica dei Disturbi da Dipendenza in Internet  ( IAD )

* Vedi la definizione clinica di Pedofilia, secondo la classificazione psichiatrica internazionale ( Manuale DSM-IV )

 

Ecco cosa dice l'art. 1 della Legge che riguarda diritti e doveri dello Psicologo:

 

Articolo 1. Definizione della professione di psicologo.

1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

 

 

Vedi il concetto che riguarda il " DIRITTO DI ESERCITARE LA RICERCA NELLA PROPRIA PROFESSIONE" (Scriminante), in contrasto con quanto fatto contro il dott. Angileri

 

Dato che il dott. Angileri aveva deciso di approfondire l'ipotesi di quella che poi avrebbe chiamato "pedopornofilia essenziale", aveva necessità di raccogliere dati da un campione di persone pedopornofile, cioè morbosamente attratte e dedite alla pedopornografia, dati che riguardassero la loro organizzazione cognitiva e ideativa, oltre che affettiva e comportamentale, per poter poi cercare di desumerne delle ulteriori ipotesi a sostegno della verifica di un probabile quadro psicologico intermedio fra quelli noti. Questi dati, che riguardavano le configurazioni ideative di pedofili,pedornografi e pedopornofili, erano presumibilmente ricavabili nei siti dediti a pedofilia e pedopornografia, dalle sezioni dedicate alle pubblicazioni di testi, proclami, informazioni, chats, fora, newsgroups e mailing lists. Il Dott. Angileri aveva deciso di accedere in quei siti ( accedere in qualsiasi sitè un atto assolutamente legale e non vietato da nessuna legge ), per usufruire dei contenuti delle sezioni dedicate quindi alla pubblicazione di scritti e testi.

Un gruppo significativo di pedopornofili da assumere a campione di ricerca, reale e in carne ed ossa, era impensabile, quindi decise di sfruttare Internet come luogo di "residenza" di un certo, vasto ed eterogeneo gruppo di pedopornofili e pedofili, con lo scopo di acquisire dalle loro chats, mailing lists, newsgroups e pubblicazioni, quante più configurazioni ideative e cognitive fosse possibile. Per "configurazioni ideative" si intende: contenuti del pensiero e del discorso, struttura del pensiero e del discorso, frequenze e ricorrenze di temi, significati, princìpi e valori e così via. Dall'esame di codesti testi ricavabili da Internet, pensava, il Dott. Angileri, di trarne una prima visione di insieme di dati riferibili agli stili cognitivi e ideativi di quelle persone, da elaborare analiticamente secondo i modelli cognitivisti e per quanto possibile, anche secondo modelli analitici della psicologia clinica. Tale prima visione di insieme sarebbe stata la base teorica, abbinata alla stesura delle ipotesi di partenza, necessaria per presentare ufficialmente, in seguito, l'impianto della ricerca scientifica. Tale presentazione sarebbe avvenuta in sede di congresso oppure direttamente in sede di uno degli istituti attinenti alla specializzazione del Dott. Angileri.  

Al più presto il Dott. Angileri pubblicherà, anche nel suo sito, un dettagliato articolo dove sarà esposta in modo compiuto, la teoria da lui elaborata, le ipotesi che potranno essere oggetto di ricerca, dettagli su diversi casi da lui trattati e riferimenti bibliografici.

 


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La condotta in Internet, per la raccolta dei datI

Le newsgroup, i portali, i siti web, le aree in internet, dal dott. Angileri cercate per tentare di entrare in possesso di informazioni e dati testuali, contenevano, però, sia questi dati in forma testuale e/o in forma di dialoghi, comunicazioni, scambi di opinioni e proclami tutti presenti nelle chats, mailing list, gruppi di discussione ecc. e sia numerosissimi files immagine a contenuto parafilico. 

Il suo ingresso in queste aree internet era destinato esclusivamente a tentare di reperire e procurarsi dati testuali, ricavabili sia dalle informazioni e proclami da essi pubblicati, che dalla copiatura che intendeva fare, di tutti i dialoghi fra essi, presenti nelle loro chats, newsgroups, mailing lists ecc. 

Però, inevitabilmente, volendo acquisire questi dati-testo, affluivano nel computer,involontariamente, automaticamente e, momentaneamente, anche tutti quei files-immagini ai testi allegati o comunque presenti in quelle aree internet.

Questo avviene al di fuori della volontà del soggetto, già solo per il semplice fatto di accedere nei siti web, consultarli, navigarvi, perchè per come è concepito Internet ad ogni navigazione corrisponde l'acquisizione automatica di tutti i contenuti presenti nel sito in cui si naviga. Per evitare questo, il dott. Angileri avrebbe dovuto rinunciare a quel metodo di ricerca dei dati-testo, rinunciando alla consultazione di quelle specifiche aree internet. Ma sapendo che nessuna legge proibiva l'accesso a quei siti, ( la legge italiana proibisce esclusivamente il consapevole procacciamento e detenzione ) non rinunciò, così subendo il momentaneo e inevitabile transito anche delle immagini, che subito dopo cancellava.

Evidentemente e per logica, il TEMPORANEO TRANSITO DOVUTO ALL'AUTOMATISMO DEL COLLEGAMENTO INTERNET E COMUNQUE LA CANCELLAZIONE, NULLA HANNO A CHE FARE CON QUANTO PROIBISCE LA LEGGE: cioè "volutamente procurarsi per detenere"


COMMENTO E RIFLESSIONE:

[[ Ma proprio questo è il "pomo della discordia" di questa vicenda:

 il momentaneo transito in un computer collegato in internet, di immagini ritenute illecite, che comunque vengono al più presto tutte cancellate, non trattenute in nessun modo per sè, non cedute in nessun modo, che non sono state acquistate con denaro, non sono state utilizzate pubblicamente in nessun modo,  può essere legittimamente considerato come un consapevole volersi procurare e detenere quelle immagini, se vengono cancellate e quindi non trattenute per sè? Poichè nel caso di questo tipo di condotta il massimo che potrebbe essere stato fatto dall'utente, allora, potrebbe essere l'avere preso visione delle immagini prima di cancellarle, l'avere GUARDATO quelle immagini, configura quanto è vietato dalla Legge, cioè: " è vietato consapevolmente procurarsi e detenere?". Perchè se così fosse, allora i signori politici che fanno le leggi, dovrebbero avere il coraggio di scrivere chiaro e tondo, se avessero il coraggio di proibirlo:

 "E' vietato fantasticare, immaginare, procurarsi fantasie erotiche di quel tipo ed è proibito detenere nella memoria del proprio cervello il ricordo di tali fantasie". ]]


 

Per attuare una prima generica ricerca e raccolta dei dati, aveva deciso di tentare di reperire da Internet, tutto ciò che era possibile, riferito a pedopornofilia e pedofilia, dalle aree e i siti disponibili, scaricando l'intero contenuto di quelle aree, secondo un metodo improntato alla casualita': utilizzava dei programmi a scaricamento (download) automatico e indiscriminato, pianificarli per setacciare e scaricare tutto dai molteplici siti dedicati a pedofilia e parafilie. Avveniva così, per mezzo di questi softwares che una volta programmati e indirizzati nella Rete Internet, acquisiscono in poche ore decine di migliaia di dati contenuti anche in centinaia di siti, newsgroups, blogs ecc., lo scaricamento complessivo di tutti i contenuti di quei siti, momentaneamente in una cartella predisposta nel computer in modo da acquisire tutto senza preselezione per avere la massima probabilità di acquisire più dati significativi. Poichè questa operazione di download avveniva in automatico per ore, grazie ai programmi che una volta pianificati navigavano da soli setacciando diversi siti in internet, non era necessaria la presenza fisica, al computer. Per cui solo dopo il dott. Angileri, a distanza di ore o giorni, andava a controllare la cartella dove si erano accumulati i dati scaricati da internet e operava la selezione fra ciò che era di interesse per i suoi scopi ( i testi ) e altro. Le migliaia di immagini pornografiche diffuse e distribuite in quel tipo di aree internet, che inevitabilmente erano state scaricate con tutto il resto, venivano immediatamente cancellate a mezzo del "cestino" e quindi il "cestino" veniva svuotato. In seguito si verrà a sapere cosa che non si sapeva prima: che tutto ciò che viene cancellato tramite il "cestino" resta in una porzione del disco fisso del computer, in forma di cosiddetti "files non allocati". Questi "files non allocati", derivati cioè dalla volontaria cancellazione tramite il "cestino", pur essendo ancora in quella porzione del disco, non sono però più nè visibili, nè utilizzabili in alcun modo. Tuttavia, sapendo come fare e possedendo i programmi adatti a farlo, è possibile recuperarli, "riportarli alla luce". Questo "recupero" è ciò che hanno fatto i periti della polizia postale, per dimostrare quanto il dott. Angileri ha sempre dichiarato e ammesso, ancora prima di sapere della possibilità di questo recupero: dimostrare cioè che volontariamente il dott. Angileri ha voluto utilizzare diversi siti internet dedicati alle parafilie e che nel fare questo momentaneamente ha anche ricevuto lo scaricamento temporaneo nel proprio computer di immagini pornografiche. Esse comunque erano tutte state subito cancellate, cestinate e nemmeno una di esse è stata conservata, memorizzata, utilizzata in nessun modo, nè oltre questo ci sono altri fatti che hanno a che fare con un qualsiasi presunto interesse verso la pedopornografia, come ad esempio interazioni con altre persone, scambi di foto, compravendita o peggio ancora. Questi sono i fatti dimostrati da ben tre perizie informatiche.

Le molte migliaia di files pedopornografici che automaticamente sono affluiti nel computer, dunque, non corrispondono a migliaia di collegamenti, ma a diverse ore continuative di collegamenti, ripetuti alcune volte e intervallati nel tempo, per andare a verificare se pedofili, pedopornografi e pedopornofili o altri, avessero frattanto pubblicato nuovi testi e modalità dialogiche di interesse per ciò che il dott. Angileri stava cercando di studiare e sistematizzare. Inoltre questi files pedopornografici, non erano mai stati da lui pre-visionati, pre-selezionati o ricercati e in nessun modo erano mai stati oggetto della sua attenzione: molto più semplicemente affluivano a migliaia nel suo computer durante le diverse ore di collegamento  e download ininterrotto, insieme e collegati ai testi che cercava. Subito dopo, come ribadito, cancellati a mezzo del "cestino".

Occorre sottolineare che la legge italiana, con l'art. 600-quater che regola questa materia, proibisce esclusivamente di "volersi CONSAPEVOLMENTE PROCURARE E DETENERE" pedopornografia.

Nessuna legge proibisce il libero accesso, navigazione in internet e consultazione di qualsiasi sito, compresi i siti dedicati a pedofilia, poichè il momento dell'accesso e della consultazione, essendo presenti nei siti anche altri contenuti e non solo immagini pornografiche, non prova ancora nulla circa la volontà di volersi procurare o detenere pedopornografia. La navigazione in internet entro quei siti, dunque, non può essere da sola un reato. La violazione della legge può essere dimostrata solo se si posseggono esplicitamente conservate e memorizzate, nel computer o altrove, le immagini proibite dalla legge.

In questo consiste il paradosso e l'errore madornale della magistratura, in questa vicenda che riguarda il dott. Angileri.

Basti riflettere su quanto segue:

se soltanto lontanamente il dott. Angileri avesse avuto anche solo il sospetto che la sua legalissima condotta di consultazione internet, un giorno lo avrebbe potuto portare a dover patire questa inqualificabile esperienza a causa della grossolana e approssimativa legislatura italiana, aperta a centomila interpretazioni, avrebbe certamente eliminato quelle immagini non cancellandole come normalmente si fa tramite il "cestino" del computer, ma avrebbe usato uno di quei programmi chiamati "eraser" (dei quali però dopo è venuto a conoscenza). Cancellando tramite eraser, non resta più niente nemmeno nella zona recondita "non allocata" del computer e quindi solo per questo non si sarebbe mai aperta questa lurida vicenda, perchè in seguito alle perizie non avrebbero trovato nulla e soltanto per la navigazione in internet non avrebbero mai potuto mettere in piedi questa specie di tragicommedia di apparente "giustizia".

 

 

Per conoscere maggiori dettagli sulla teoria e sulle ipotesi della ricerca, cliccare sul link seguente.

[vedi sintesi della teoria e le ipotesi della ricerca]. 

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Il metodo adoperato per la ricerca e lo scaricamento dei dati  di  testo

 Il dott. Angileri aveva pensato ad internet come ad un enorme serbatoio già popolato da un elevatissimo numero di pedopornofili, oltre che di veri pedofili, che sarebbero stati facilmente e inconsapevolmente il suo campione di ricerca.

Con questo obiettivo si fornì di programmi ( newsreader e simili ) adatti a scaricare automaticamente da internet nel suo computer, una volta programmati con parole chiave specifiche, tutti i contenuti delle aree dedite a pedopornografia e parafilie in genere (zoofilia, sadomasochismo, feticismo ecc.), sicuramente frequentati da migliaia e migliaia di pedopornofili, pedofili e parafilici, in automatico e senza necessità della sua presenza al computer, per le diverse ore necessarie al download. 

Pianificava quei programmi con parole chiave specifiche per le aree che gli interessavano, li lanciava in internet e li lasciava scaricare a volte per notti intere, massivamente e senza preselezione, affinché confluisse per intanto nel suo computer, in una specifica cartella da lui appositamente predisposta, tutto il contenuto di quei siti e di quelle aree. Il giorno (o giorni) seguente andava a controllare tutto ciò che era stato scaricato ed effettuava la selezione, cancellando tutte le immagini, come dimostrato dalle perizie.

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Terminato lo scaricamento massiccio di tutto il contenuto dei siti, i programmi si spegnevano da soli automaticamente.  

Poi, al più presto possibile, ore o giorni dopo, il dott. Angileri andava a controllare nel computer tutta la mole di dati scaricati nella cartella da lui predisposta.  

 

A quel punto, ogni volta trovava fra i dati scaricati, molti di tipo immagine o video, per lo più allegati ai testi che cercava e rappresentavano in gran parte pedopornografia, cioè pornografia con minori, dato che volutamente cercava i dati che gli interessavano entro questo tipo di aree. Altri erano i dati testuali di suo interesse. 

Immediatamente provvedeva a cestinare, quindi cancellare, eliminare, tutta quella pedopornografia che non gli interessava e tratteneva per sè soltanto i dati testuali, che erano il suo unico obiettivo. 

 ** quanto detto circa la cancellazione, è largamente testimoniato dai periti che hanno ispezionato i computers  **

      vedi le conclusioni delle perizie ordinate dai magistrati

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Fra le diverse informazioni così ricavate, ve ne erano alcune che pubblicizzavano dei siti, sempre riferiti a pedofilia e pedopornografia, il cui ingresso era a pagamento e dove erano descritte aree speciali di membri che si incontravano in chats, gruppi di discussione ecc. Il dott. Angileri pensò che lì avrebbe potuto ricavare certamente molto di più. Sperava di poter leggere e copiare "speciali" dialoghi fra pedofili, pedopornografi e pedopornofili e testi di maggiore interesse, rispetto a quelli reperibili liberamente nelle newsgroup e siti accessibili gratuitamente. 

Per questo motivo, un paio di volte acquistò con carta di credito on-line le password di ingresso.

Attenzione:  pagare per acquisire una password, che da il diritto di ingresso in un sito, NON equivale ad aver pagato per acquistare specificatamente qualcosa che è presente in quel sito. Infatti, se si vuole sostenere che pagare per acquisire la password che da il diritto di accesso a quel tipo di siti, equivale ad aver pagato per acquistare la pedopornografia presente in quei siti, è altrettanto verosimile che invece si è  pagato per acquisire i contenuti testuali delle chat rooms egualmente presenti in quei siti e non invece la pedopornografia, visto che non è stata trovata di memorizzata, archiviata e intenzionalmente conservata.

Quest'ultima, tra l'altro, è reperibile gratuitamente in internet in quantità gigantesche e non c'è alcuna necessità di andare a pagare, quando si avesse la semplice intenzione di visionarla.

   

  [ vedi deposizione del perito La Bella .pdf ]

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Contestazione giudiziaria, ai sensi dell' art. 600-quater c.p.

 

Il 15/04/2003, nel più grande sbigottimento, incredulità e dolore del dott. Angileri, gli venne notificato un avviso di garanzia, che era stato emesso in seguito al fatto che egli era stato monitorato ed elencato, dalla polizia informatica di Forlì, che stava svolgendo indagini a livello internazionale, fra coloro che avevano effettuato ingresso a pagamento in siti web a carattere pedopornografico. Praticamente il dott. Angileri fu segnalato una di quel paio di volte che aveva pagato on-line con carta di credito, nel 2000, per ottenere la password di ingresso e incluso in un ampio elenco di persone controllate perché frequentavano siti pedopornografici. 

Gli venne notificato il capo di imputazione, di avere, nel 2000, fatto accesso a siti pedopornografici, per due volte, pagando con carta di credito. Per questo motivo fu perquisito il suo studio professionale, gli furono sequestrati tutti i computers, più svariate videocassette, cd, floppy ecc., tutti a contenuto privato e professionale, con lo scopo di poter verificare se era in possesso di pedopornografia, o peggio.

  ** vedi documento del sequestro e relazione dei carabinieri **


Dopo poche settimane, su richiesta avanzata dal dott. Angileri a mezzo del suo avvocato Marcello Carmina, fu ascoltato dal PM dott. Altobelli, che allora era stato assegnato al fatto, al quale espose e spiegò i dettagli dei motivi e degli scopi di quel tipo di sua attività in internet. Il PM Altobelli Antonio lo ascoltò, prese nota delle sue dichiarazioni e gli disse che si doveva aspettare l'esito della perizia sui computers e sul resto che gli era stato sequestrato.

** vedi documento della deposizione resa al PM Altobelli **

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Art. 600-quater del codice penale italiano

L' art. 600-quater del codice penale italiano, proibisce di: 

"consapevolmente procurarsi o detenere, pornografia prodotta a mezzo dello sfruttamento di minori di anni 18"

"Art. 600-quater
Detenzione di materiale pornografico
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni
".

vedi la Legge nella sua interezza  *

art. 600-quater  *

Approfondimento dell'argomento ( del Prof. P. Costanzo dell'Università degli Studi di Genova )

 

  ** cliccare sulle voci per leggere le definizioni di ciascuna in LINGUA ITALIANA, dal Dizionario Italiano **

(( vedi, invece, come interpreta la Petruzzella, questi termini: clicca qui ))

Come si vede, la legge NON vieta il semplice navigare e consultare quei siti, se a ciò non consegue il VOLONTARIO e CONSAPEVOLE procacciamento e DETENZIONE delle immagini vietate. Anche perchè si può accedere a quei siti per volersi procurare altro contenuto presente, oltre la pornografia.


in internet, generalmente i siti e le aree che contengono immagini pedopornografiche, contengono anche dati in forma testuale, quali informazioni, proclami, testi vari che argomentano sul tema pedofilia e pedopornografia, manifesti a vario titolo pubblicati da diverse persone, testi che si possono leggere all'interno di chats, forum, gruppi di discussione, mailing lists, newsgroups ecc.

di conseguenza, accedere in questi siti ed aree, consultarli, navigare al loro interno, non può essere una condotta trattabile con una legge che vieta la condotta del procurarsi e detenere pedopornografia, vedi art. 600-quater , perchè l'accesso e la consultazione di questi siti ed aree web può anche essere una condotta disinteressata alle immagini pedopornografiche e interessata invece ai dati di testo.

è evidente che se una persona che ha fatto accesso in quei siti e li ha consultati, non possiede pedopornografia, non ha violato la legge solo perchè ha fatto accesso e ha consultato quei siti. 

una persona che voglia accedere a quei siti per consultarne i dati testuali, non viola la legge, se non si procura e non detiene pedopornografia, perchè la legge vieta questo e non l'accesso e la consultazione e procurarsi e detenere non può prescindere dal possedere, a meno che non si voglia intendere con ciò anche il semplice e momentaneo "guardare", anche se ciò dovesse essere fatto per poter decidere cosa cancellare e cosa non cancellare. 

inoltre, il fatto che accedendo e consultando in internet dei siti, per intanto il computer scarica tutto il contenuto dei siti indiscriminatamente, non può configurare la violazione della legge, se la persona subito dopo cancella tutto il materiale proibito e non lo trattiene nella memoria attiva del computer, mostrando così di non volerlo detenere. 

infine, il fatto che tutto ciò che si cancella in un computer, rimane comunque fissato in una porzione "non allocata" del disco, cioè non più nella memoria attiva, non più disponibile all'utente, non essendo più possibile accedervi, non può configurare detenzione da parte dell'utente, essendo una detenzione passiva dovuta alla tecnologia che sta alla base dei computers. 

la detenzione "non allocata" è dovuta alla tecnologia dei computers, non alla volontà dell'utente e tutto questo è particolarmente vero, specialmente se l'utente non ha mai posseduto quei sofisticati softwares che servono per il recupero dei file non allocati.


i "files allocati" sono tutti quelli che ciascuno volontariamente memorizza e salva nelle varie cartelle del computer e sono files accessibili in ogni momento. Sono quei dati che tutti abbiamo evidenti nei nostri computer.

I "files non allocati", invece, sono dati presenti nella macchina computer senza che l'utente ne conosca la presenza. Sono residuati dalla cancellazione ed eliminazione dalla memoria attiva e non sono più accessibili da parte dell'utente, tranne che con l'uso di sofisticate tecniche di recupero.

 

Le perizie eseguite sui computer del dott. Angileri NON hanno rinvenuto files pedopornografici memorizzati in forma "allocata", ma hanno potuto recuperare ESCLUSIVAMENTE files "non allocati", cioè che erano transitati ed erano stati tutti cancellati. Già questo fatto da solo, indica la indubbia volontà del dott. Angileri di NON volersi procurare, nè detenere, pedopornografia, così non violando la legge.

 

 Chiunque può quindi accedere a questi siti per motivi diversi dall'interesse verso la pornografia, dato che in questi siti non c'è solo pornografia ma anche dati testuali e informativi e quindi, pur accedendo non violare la legge, art. 600-quater, che proibisce la detenzione, il possesso di pedopornografia e niente altro. 

 

Chiaramente, ripetiamo, il procurarsi, il detenere, il possesso, non può farsi coincidere con il momentaneo e automatico salvataggio di ogni cosa nell'hard disk del computer, che avviene automaticamente già solo per il semplice fatto di navigare in internet, specialmente se poi l'utente volontariamente pulisce e cancella tutto. Se lo Stato volesse proibire l'accesso e la semplice navigazione, avrebbe allora il dovere nei confronti dei cittadini di emettere leggi chiare e non equivocabili facilmente, perchè è di tutta evidenza che proibire il "procurarsi" e il "detenere", non proibisce implicitamente la consultazione e la navigazione in quei siti, che contengono anche altro materiale non proibito. 

  

Vedi il concetto di "Esercizio del diritto", anche nel caso del diritto di uno psicologo di svolgere ricerca.


Approfondimento dell'argomento relativo a quanto proibito nell'art. 600-quater c.p. e all'interpretazione confusiva di cosa è lecito fare e consultare in internet. 

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L'esito della prima perizia informatica

 

Dopo pochi mesi pervenne l’esito della prima perizia sui computers e su tutto il resto del materiale sequestrato, con il seguente  esito:   

 "Nulla di illegale, pedopornografico, è stato rinvenuto nella memoria attiva dei computers, cioe'esplicitamente  salvato, conservato o memorizzato.  

Utilizzando, però, sofisticati softwares adatti al "recupero dei dati cancellati",  a disposizione della polizia, si rintracciano migliaia di: 

"files non allocati"

 

--- I files "non allocati" sono quelli, che essendo stati cancellati ed eliminati dal computer attivo per mezzo del "cestino"tuttavia rimangono come "non allocati" nella macchina (cioè non più a disposizione dell'utente), a causa di come Windows è concepito e non per volonta' dell'utente, non essendo più nè visibili nè fruibili da parte dell'utente stesso e nel caso del dott. Angileri, questi addirittura,fino a quando non esplose questa orribile vicenda, sconosceva l'esistenza di questo aspetto tecnico ---

 [ vedi copia della perizia fatta dalla polizia postale di Palermo